LMP Art. 54 - Effetto sospensivo

Einleitung zur Rechtsnorm LMP:



Art. 54 LMP dal 2022

Art. 54 Legge federale sugli appalti pubblici (LMP) drucken

Art. 54 Effetto sospensivo

1 Il ricorso non ha effetto sospensivo.

2 Il Tribunale amministrativo federale può concedere su richiesta l’effetto sospensivo a un ricorso concernente una commessa pubblica che rientra nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali se il ricorso appare sufficientemente fondato e se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti. In merito all’effetto sospensivo, si procede di norma a un unico scambio di scritti.

3 La richiesta di effetto sospensivo abusiva o contraria al principio della buona fede non è tutelata. Le pretese di risarcimento dei danni del committente e dell’offerente scelto sono giudicate dai tribunali civili.


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