Art. 54 LMP dal 2022

Art. 54 Effetto sospensivo
1 Il ricorso non ha effetto sospensivo.
2 Il Tribunale amministrativo federale può concedere su richiesta l’effetto sospensivo a un ricorso concernente una commessa pubblica che rientra nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali se il ricorso appare sufficientemente fondato e se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti. In merito all’effetto sospensivo, si procede di norma a un unico scambio di scritti.
3 La richiesta di effetto sospensivo abusiva o contraria al principio della buona fede non è tutelata. Le pretese di risarcimento dei danni del committente e dell’offerente scelto sono giudicate dai tribunali civili.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.