Art. 51a LCit dal 2023

Art. 51a (1) Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2016
Gli stranieri della terza generazione che, al momento dell’entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016 della presente legge, hanno almeno 25 anni ma non ancora 35 anni e adempiono le condizioni di cui all’articolo 24a capoverso 1, possono presentare una domanda di naturalizzazione agevolata entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge. (2)
(1) Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016 (Naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione), in vigore dal 15 feb. 2018 (RU 2018 531; FF 2015 717 1201).(2) Correzione della CdR dell’AF del 21 giu. 2019, pubblicata il 9 lug. 2019 (RU 2019 2103).
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