Art. 51 LMP dal 2022
Art. 51 Capitolo 8: Tutela giurisdizionale Notificazione di decisioni
1 Il committente notifica le decisioni agli offerenti mediante pubblicazione o recapito. Gli offerenti non hanno il diritto di essere sentiti prima della notificazione della decisione.
2 Le decisioni impugnabili devono essere motivate sommariamente e indicare i rimedi giuridici.
3 La motivazione sommaria di un’aggiudicazione comprende:
a. il tipo di procedura e il nome dell’offerente scelto;b. il prezzo complessivo dell’offerta scelta o, eccezionalmente, i prezzi complessivi minimi e massimi delle offerte considerate nella procedura di aggiudicazione;c. le caratteristiche e i vantaggi fondamentali dell’offerta scelta;d. se del caso, un’esposizione dei motivi che giustificano la scelta di un’aggiudicazione per incarico diretto.4 Il committente non può divulgare informazioni qualora tale comunicazione:
a. sia contraria al diritto in vigore o lesiva di un interesse pubblico;b. pregiudichi gli interessi economici legittimi degli offerenti; oc. comprometta la concorrenza leale tra gli offerenti.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.