LMP Art. 51 - Notificazione di decisioni

Einleitung zur Rechtsnorm LMP:



Art. 51 LMP dal 2022

Art. 51 Legge federale sugli appalti pubblici (LMP) drucken

Art. 51 Capitolo 8: Tutela giurisdizionale Notificazione di decisioni

1 Il committente notifica le decisioni agli offerenti mediante pubblicazione o recapito. Gli offerenti non hanno il diritto di essere sentiti prima della notificazione della decisione.

2 Le decisioni impugnabili devono essere motivate sommariamente e indicare i rimedi giuridici.

3 La motivazione sommaria di un’aggiudicazione comprende:

  • a. il tipo di procedura e il nome dell’offerente scelto;
  • b. il prezzo complessivo dell’offerta scelta o, eccezionalmente, i prezzi complessivi minimi e massimi delle offerte considerate nella procedura di aggiudicazione;
  • c. le caratteristiche e i vantaggi fondamentali dell’offerta scelta;
  • d. se del caso, un’esposizione dei motivi che giustificano la scelta di un’aggiudicazione per incarico diretto.
  • 4 Il committente non può divulgare informazioni qualora tale comunicazione:

  • a. sia contraria al diritto in vigore o lesiva di un interesse pubblico;
  • b. pregiudichi gli interessi economici legittimi degli offerenti; o
  • c. comprometta la concorrenza leale tra gli offerenti.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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