LMP Art. 50 - Statistica

Einleitung zur Rechtsnorm LMP:



Art. 50 LMP dal 2022

Art. 50 Legge federale sugli appalti pubblici (LMP) drucken

Art. 50 Statistica

1 Entro 12 mesi dalla fine di ogni anno civile i committenti elaborano, all’attenzione della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), una statistica elettronica degli appalti pubblici dell’anno precedente che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali.

2 Le statistiche contengono almeno le seguenti indicazioni:

  • a. il numero e il valore complessivo delle commesse pubbliche aggiudicate per ogni committente, suddivise per commesse edili, commesse di forniture e commesse di prestazioni di servizi, con l’indicazione della pertinente classificazione CPC o CPV;
  • b. il numero e il valore complessivo delle commesse pubbliche aggiudicate per incarico diretto;
  • c. se non possono essere presentati dati, le stime sulle indicazioni di cui alle lettere a e b, con spiegazioni sul metodo di stima utilizzato.
  • 3 Il valore complessivo indicato di volta in volta deve comprendere l’imposta sul valore aggiunto.

    4 La statistica globale della SECO è accessibile al pubblico, fatte salve la protezione dei dati e la tutela del segreto d’affari.


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