Art. 49 LMP dal 2022
Art. 49 Conservazione dei documenti
1 I committenti conservano i documenti determinanti relativi a una procedura di aggiudicazione per almeno tre anni a contare dal passaggio in giudicato dell’aggiudicazione.
2 Rientrano nei documenti da conservare:a. il bando;b. la documentazione del bando;c. il verbale dell’apertura delle offerte;d. la corrispondenza relativa alla procedura di aggiudicazione;e. i verbali delle rettifiche;f. le decisioni prese nel quadro della procedura di aggiudicazione;g. l’offerta scelta;h. i dati che consentono di ricostruire lo svolgimento elettronico di una procedura d’appalto pubblico;i. la documentazione sulle commesse pubbliche aggiudicate per incarico diretto che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.