LMP Art. 49 - Conservazione dei documenti

Einleitung zur Rechtsnorm LMP:



Art. 49 LMP dal 2022

Art. 49 Legge federale sugli appalti pubblici (LMP) drucken

Art. 49 Conservazione dei documenti

1 I committenti conservano i documenti determinanti relativi a una procedura di aggiudicazione per almeno tre anni a contare dal passaggio in giudicato dell’aggiudicazione.

2 Rientrano nei documenti da conservare:

  • a. il bando;
  • b. la documentazione del bando;
  • c. il verbale dell’apertura delle offerte;
  • d. la corrispondenza relativa alla procedura di aggiudicazione;
  • e. i verbali delle rettifiche;
  • f. le decisioni prese nel quadro della procedura di aggiudicazione;
  • g. l’offerta scelta;
  • h. i dati che consentono di ricostruire lo svolgimento elettronico di una procedura d’appalto pubblico;
  • i. la documentazione sulle commesse pubbliche aggiudicate per incarico diretto che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.