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Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI)

Zusammenfassung der Rechtsnorm LAMaI:



Art. 47a LAMaI dal 2024

Art. 47a Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) drucken

Art. 47a (1) Organizzazione per le strutture tariffali nel settore delle cure ambulatoriali

1 Le federazioni dei fornitori di prestazioni e quelle degli assicuratori istituiscono un’organizzazione competente per l’elaborazione, lo sviluppo, l’adeguamento e la manutenzione delle strutture tariffali nel settore delle cure mediche ambulatoriali. Le federazioni partecipanti vi sono rappresentate in modo paritetico.

2 Il Consiglio federale può estendere l’obbligo di istituire un’organizzazione a federazioni che sono competenti per le strutture tariffali di altre cure ambulatoriali.

3 Se tale organizzazione manca o non corrisponde alle condizioni legali, il Consiglio federale la istituisce per le federazioni dei fornitori di prestazioni e per quelle degli assicuratori.

4 Se le federazioni dei fornitori di prestazioni e quelle degli assicuratori non si accordano sui principi relativi alla forma, all’esercizio e al finanziamento dell’organizzazione, il Consiglio federale stabilisce tali principi dopo aver sentito le organizzazioni interessate.

5 I fornitori di prestazioni e gli assicuratori comunicano gratuitamente all’organizzazione i dati necessari per l’elaborazione, lo sviluppo, l’adeguamento e la manutenzione delle strutture tariffali nel settore delle cure ambulatoriali.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 837; FF 2019 4981). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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