Art. 47 LMP dal 2022

Art. 47 Riduzione dei termini per le commesse pubbliche che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali
1 In caso di urgenza comprovata il committente può ridurre a non meno di dieci giorni i termini minimi di cui all’articolo 46 capoverso 2.
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4 Il committente può ridurre a non meno di dieci giorni il termine minimo di 40 giorni di cui all’articolo 46 capoverso 2 per la presentazione delle offerte, se acquista prestazioni richieste periodicamente e ha annunciato la riduzione del termine in un bando precedente.
5 Inoltre, in occasione dell’acquisto di beni o di prestazioni di servizi commerciali oppure di una combinazione di entrambi, il committente può in ogni caso ridurre a non meno di 13 giorni il termine per la presentazione delle offerte, sempre che pubblichi simultaneamente e in forma elettronica il bando e la relativa documentazione. Se riceve per via elettronica offerte di beni o di prestazioni di servizi commerciali, il committente può inoltre ridurre il termine a non meno di dieci giorni.
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