Art. 45 LCit dal 2023
Art. 45 Assistenza amministrativa
1 Le autorit incaricate dell’esecuzione della presente legge si comunicano, in singoli casi e su domanda scritta e motivata, i dati di cui necessitano per:a. statuire in merito a una domanda di naturalizzazione o di reintegrazione;b. pronunciare l’annullamento di una naturalizzazione o di una reintegrazione;c. statuire in merito a una domanda di svincolo dalla cittadinanza svizzera;d. pronunciare la revoca della cittadinanza svizzera;e. emanare una decisione di accertamento in merito alla cittadinanza svizzera di una persona.
2 Le altre autorit federali, cantonali e comunali sono tenute, in singoli casi e su domanda scritta e motivata, a fornire alle autorit incaricate dell’esecuzione della presente legge i dati necessari per l’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1.
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