LCit Art. 45 - Assistenza amministrativa

Einleitung zur Rechtsnorm LCit:



Art. 45 LCit dal 2023

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Art. 45 Assistenza amministrativa

1 Le autorit incaricate dell’esecuzione della presente legge si comunicano, in singoli casi e su domanda scritta e motivata, i dati di cui necessitano per:

  • a. statuire in merito a una domanda di naturalizzazione o di reintegrazione;
  • b. pronunciare l’annullamento di una naturalizzazione o di una reintegrazione;
  • c. statuire in merito a una domanda di svincolo dalla cittadinanza svizzera;
  • d. pronunciare la revoca della cittadinanza svizzera;
  • e. emanare una decisione di accertamento in merito alla cittadinanza svizzera di una persona.
  • 2 Le altre autorit federali, cantonali e comunali sono tenute, in singoli casi e su domanda scritta e motivata, a fornire alle autorit incaricate dell’esecuzione della presente legge i dati necessari per l’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1.


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