LMP Art. 44 - Esclusione dalla procedura e revoca dell’aggiudicazione

Einleitung zur Rechtsnorm LMP:



Art. 44 LMP dal 2022

Art. 44 Legge federale sugli appalti pubblici (LMP) drucken

Art. 44 Esclusione dalla procedura e revoca dell’aggiudicazione

1 Il committente può escludere un offerente dalla procedura di aggiudicazione, radiarlo da un elenco o revocare l’aggiudicazione, se constata che l’offerente, un terzo coinvolto o i rispettivi organi realizzano una delle seguenti fattispecie:

  • a. non adempiono o non adempiono più le condizioni di partecipazione alla procedura o il loro comportamento pregiudica lo svolgimento conforme alla legge della procedura di aggiudicazione;
  • b. le offerte o le domande di partecipazione presentano vizi formali rilevanti o divergenze sostanziali rispetto ai requisiti vincolanti definiti nel bando;
  • c. sono oggetto di una condanna passata in giudicato per un delitto ai danni del committente o per un crimine;
  • d. sono oggetto di una procedura di fallimento o di pignoramento;
  • e. hanno violato le disposizioni sulla lotta contro la corruzione;
  • f. si oppongono ai controlli ordinati nei loro confronti;
  • g. non pagano le imposte o i contributi sociali dovuti;
  • h. non hanno eseguito in maniera corretta commesse pubbliche precedenti o hanno altrimenti dimostrato di non essere una parte contraente affidabile e degna di fiducia;
  • i. hanno partecipato ai lavori preliminari dell’appalto pubblico senza che lo svantaggio concorrenziale che ne deriva per gli altri offerenti possa essere compensato con mezzi adeguati;
  • j. sono stati esclusi secondo l’articolo 45 capoverso 1 da future commesse pubbliche con una decisione passata in giudicato.
  • 2 In presenza di indizi sufficienti, il committente può inoltre adottare i provvedimenti di cui al capoverso 1 se l’offerente, un terzo coinvolto o i rispettivi organi realizzano in particolare una delle seguenti fattispecie:

  • a. hanno fornito al committente dichiarazioni e informazioni false o ingannevoli;
  • b. hanno concluso accordi illeciti in materia di concorrenza;
  • c. presentano un’offerta a un prezzo anormalmente basso senza fornire, su richiesta, la prova di avere adempito le condizioni di partecipazione e senza garantire una fornitura conforme al contratto delle prestazioni a concorso;
  • d. hanno violato norme professionali riconosciute oppure hanno commesso azioni o sono incorsi in omissioni che ne pregiudicano l’onore o l’integrit professionale;
  • e. sono insolventi;
  • f. non osservano le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, le condizioni di lavoro, le disposizioni sulla parit salariale tra donna e uomo, le disposizioni sulla confidenzialit e le disposizioni del diritto svizzero in materia ambientale o le convenzioni internazionali per la protezione dell’ambiente designate dal Consiglio federale;
  • g. hanno violato gli obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo la LLN (1) ;
  • h. violano la legge federale del 19 dicembre 1986 (2) contro la concorrenza sleale.
  • (1) RS 822.41
    (2) RS 241

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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