Art. 43 LMP dal 2022
Art. 43 Interruzione
1 Il committente può interrompere la procedura di aggiudicazione, in particolare se:a. rinuncia all’aggiudicazione della commessa pubblica per motivi sufficienti;b. nessuna offerta adempie le specifiche tecniche o gli altri requisiti;c. sono da prevedere offerte più vantaggiose a seguito della modifica delle condizioni quadro;d. le offerte presentate non permettono un acquisto economicamente vantaggioso oppure superano notevolmente il limite di spesa;e. esistono indizi sufficienti di un accordo illecito in materia di concorrenza tra gli offerenti;f. si rende necessaria una modifica sostanziale delle prestazioni richieste.
2 In caso di interruzione giustificata gli offerenti non hanno diritto a un’indennit .
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
www.admin.ch.
Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen?
Hier geht es zur Registrierung.