Legge federale sugli appalti pubblici (LMP)

Zusammenfassung der Rechtsnorm LMP:



Art. 43 LMP dal 2022

Art. 43 Legge federale sugli appalti pubblici (LMP) drucken

Art. 43 Interruzione

1 Il committente può interrompere la procedura di aggiudicazione, in particolare se:

  • a. rinuncia all’aggiudicazione della commessa pubblica per motivi sufficienti;
  • b. nessuna offerta adempie le specifiche tecniche o gli altri requisiti;
  • c. sono da prevedere offerte più vantaggiose a seguito della modifica delle condizioni quadro;
  • d. le offerte presentate non permettono un acquisto economicamente vantaggioso oppure superano notevolmente il limite di spesa;
  • e. esistono indizi sufficienti di un accordo illecito in materia di concorrenza tra gli offerenti;
  • f. si rende necessaria una modifica sostanziale delle prestazioni richieste.
  • 2 In caso di interruzione giustificata gli offerenti non hanno diritto a un’indennit .


    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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