LMP Art. 4 - Committenti

Einleitung zur Rechtsnorm LMP:



Art. 4 LMP dal 2022

Art. 4 Legge federale sugli appalti pubblici (LMP) drucken

Art. 4 Capitolo 2: Campo d’applicazione

Sezione 1: Campo d’applicazione soggettivo Committenti

1 Alla presente legge sottostanno come committenti:

  • a. le unit amministrative dell’Amministrazione federale centrale e decentralizzata secondo l’articolo 2 della legge del 21 marzo 1997 (1) sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione e le pertinenti prescrizioni di esecuzione applicabili al momento del bando;
  • b. le autorit giudiziarie della Confederazione;
  • c. il Ministero pubblico della Confederazione;
  • d. i Servizi del Parlamento.
  • 2 Le imprese pubbliche e private che forniscono prestazioni di servizi pubbliche e alle quali sono conferiti diritti esclusivi o speciali sottostanno alla presente legge a condizione che esercitino in Svizzera attivit in uno dei seguenti settori:

  • a. messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile o approvvigionamento di queste reti in acqua potabile;
  • b. messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di energia elettrica o approvvigionamento di queste reti in energia elettrica;
  • c. messa a disposizione dei vettori aerei di aeroporti o di altri terminali di trasporto;
  • d. messa a disposizione dei vettori nel traffico fluviale di porti interni o di altri terminali di trasporto;
  • e. messa a disposizione di servizi postali nel settore del servizio riservato secondo la legge del 17 dicembre 2010 (2) sulle poste;
  • f. messa a disposizione o gestione di ferrovie, compresi i trasporti effettuati avvalendosi di tali infrastrutture;
  • g. messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di gas o di calore o approvvigionamento di queste reti in gas o calore; o
  • h. sfruttamento di un’area geografica delimitata per la prospezione o l’estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi.
  • 3 I committenti di cui al capoverso 2 sottostanno alla presente legge unicamente nel caso di appalti pubblici nel settore di attivit descritto, non però per le loro altre attivit .

    4 Il terzo che aggiudica una commessa pubblica per conto di uno o più committenti sottost alla presente legge come il committente che rappresenta.

    (1) RS 172.010
    (2) RS 783.0

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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