LMP Art. 39 - Rettifica delle offerte

Einleitung zur Rechtsnorm LMP:



Art. 39 LMP dal 2022

Art. 39 Legge federale sugli appalti pubblici (LMP) drucken

Art. 39 Rettifica delle offerte

1 Al fine di determinare l’offerta più vantaggiosa il committente può, in collaborazione con gli offerenti, rettificare le offerte per quanto concerne le prestazioni e le modalit della loro esecuzione.

2 La rettifica è effettuata unicamente se:

  • a. è indispensabile per chiarire la commessa o le offerte o per rendere le offerte oggettivamente paragonabili sulla base dei criteri di aggiudicazione; o
  • b. modifiche di prestazioni sono oggettivamente e materialmente necessarie, fermo restando che l’oggetto della prestazione, i criteri e le specifiche non possono essere adeguati in maniera tale da modificare la prestazione caratteristica o la cerchia degli offerenti potenziali.
  • 3 Una richiesta di adeguamento del prezzo è ammessa soltanto in relazione a una rettifica effettuata secondo il capoverso 2.

    4 Il committente riporta i risultati della rettifica in un verbale.


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