Art. 35 LCit dal 2023

Art. 35 Emolumenti
1 Le autorit federali e le autorit cantonali e comunali possono riscuotere emolumenti nell’ambito della procedura di naturalizzazione o reintegrazione o della procedura di annullamento di entrambe.
2 Gli emolumenti possono al massimo coprire le spese procedurali.
3 Per le procedure di sua competenza, la Confederazione può esigere il versamento anticipato degli emolumenti.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.