Art. 34 LCit dal 2023

Art. 34 Indagini cantonali
1 Se è presentata una domanda di naturalizzazione ordinaria e sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 9, la competente autorit cantonale effettua le indagini necessarie per stabilire se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 11 lettere a e b.
2 La SEM incarica l’autorit cantonale di naturalizzazione di svolgere le indagini necessarie per determinare se sono adempiute le condizioni per la naturalizzazione agevolata, la reintegrazione, l’annullamento della naturalizzazione o della reintegrazione o la revoca della cittadinanza svizzera.
3 Il Consiglio federale disciplina la procedura. Può emanare direttive unitarie per la stesura dei rapporti d’indagine e prevedere termini ordinatori per lo svolgimento delle indagini di cui al capoverso 2.
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