Art. 30 LMP dal 2022

Art. 30 Specifiche tecniche
1 Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione le specifiche tecniche necessarie. Queste stabiliscono le caratteristiche dell’oggetto dell’appalto pubblico, quali la funzione, la prestazione, la qualit , la sicurezza e le dimensioni o il processo di produzione e ne disciplinano i requisiti di marcatura e di imballaggio.
2 Per la definizione delle specifiche tecniche il committente si fonda, per quanto possibile e adeguato, sulle norme internazionali o, in assenza di queste ultime, sulle prescrizioni tecniche in uso in Svizzera, su norme nazionali riconosciute o sulle raccomandazioni del settore.
3 Determinate ditte o determinati marchi, brevetti, diritti d’autore, design o tipi, come pure i riferimenti a determinate provenienze o a determinati produttori non sono ammessi come specifiche tecniche a meno che non esista alcun altro modo sufficientemente preciso o comprensibile di descrivere la prestazione e che in questo caso il committente inserisca nella documentazione del bando la locuzione «o equivalente». L’equivalenza deve essere comprovata dall’offerente.
4 Il committente può prevedere specifiche tecniche per la conservazione delle risorse naturali o la protezione dell’ambiente.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.