LMP Art. 28 - Elenchi

Einleitung zur Rechtsnorm LMP:



Art. 28 LMP dal 2022

Art. 28 Legge federale sugli appalti pubblici (LMP) drucken

Art. 28 Elenchi

1 Il committente può tenere un elenco degli offerenti che grazie alla loro idoneit adempiono i requisiti per assumere commesse pubbliche.

2 Le seguenti indicazioni devono essere pubblicate sulla piattaforma Internet della Confederazione e dei Cantoni:

  • a. riferimento dell’elenco;
  • b. informazioni sui criteri da adempiere;
  • c. metodi di verifica e condizioni di iscrizione;
  • d. durata di validit e procedura di rinnovo dell’iscrizione.
  • 3 Una procedura trasparente deve garantire che in ogni momento sia possibile presentare la richiesta di iscrizione, procedere alla verifica o alla nuova verifica dell’idoneit , nonché iscrivere un richiedente nell’elenco o radiarlo dallo stesso.

    4 A una gara d’appalto sono ammessi anche offerenti che non figurano in un elenco, sempre che forniscano la prova della loro idoneit .

    5 Se l’elenco è abolito, gli offerenti che vi figurano ne sono informati.


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