LMP Art. 24 - Dialogo

Einleitung zur Rechtsnorm LMP:



Art. 24 LMP dal 2022

Art. 24 Legge federale sugli appalti pubblici (LMP) drucken

Art. 24 Dialogo

1 Nel caso di commesse complesse, di prestazioni di servizi intellettuali e di acquisto di prestazioni innovative il committente può avviare un dialogo, nel quadro della procedura di pubblico concorso o selettiva, nell’intento di concretizzare l’oggetto della prestazione nonché di individuare e stabilire soluzioni o metodologie. L’intenzione di condurre un dialogo deve essere menzionata nel bando.

2 Il dialogo non può essere condotto allo scopo di negoziare i prezzi e i prezzi complessivi.

3 Il committente formula e precisa nel bando o nella relativa documentazione le sue necessit e requisiti. Comunica inoltre:

  • a. lo svolgimento del dialogo;
  • b. i contenuti possibili del dialogo;
  • c. se e come sono indennizzate la partecipazione al dialogo, nonché l’utilizzazione dei diritti della propriet intellettuale, delle conoscenze e delle esperienze dell’offerente;
  • d. i termini e le modalit per la presentazione dell’offerta definitiva.
  • 4 Il committente può ridurre il numero degli offerenti partecipanti al dialogo in funzione di criteri oggettivi e trasparenti.

    5 Documenta lo svolgimento e il contenuto del dialogo in maniera adeguata e ricostruibile.

    6 Il Consiglio federale può disciplinare nel dettaglio le modalit del dialogo.


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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