Art. 24 LMP dal 2022

Art. 24 Dialogo
1 Nel caso di commesse complesse, di prestazioni di servizi intellettuali e di acquisto di prestazioni innovative il committente può avviare un dialogo, nel quadro della procedura di pubblico concorso o selettiva, nell’intento di concretizzare l’oggetto della prestazione nonché di individuare e stabilire soluzioni o metodologie. L’intenzione di condurre un dialogo deve essere menzionata nel bando.
2 Il dialogo non può essere condotto allo scopo di negoziare i prezzi e i prezzi complessivi.
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4 Il committente può ridurre il numero degli offerenti partecipanti al dialogo in funzione di criteri oggettivi e trasparenti.
5 Documenta lo svolgimento e il contenuto del dialogo in maniera adeguata e ricostruibile.
6 Il Consiglio federale può disciplinare nel dettaglio le modalit del dialogo.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.