Art. 23 LMP dal 2022

Art. 23 Aste elettroniche
1 Per l’acquisto di prestazioni standardizzate in una procedura secondo la presente legge il committente può svolgere un’asta elettronica. Nell’ambito di un’asta elettronica, dopo una prima valutazione completa le offerte sono rielaborate e, mediante mezzi elettronici ed eventualmente attraverso più turni ripetuti, riclassificate. L’intenzione di ricorrere a un’asta elettronica deve essere menzionata nel bando.
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4 Tutti gli offerenti ammessi a partecipare sono invitati simultaneamente e per via elettronica a presentare offerte nuove oppure adattate. Il committente può limitare il numero degli offerenti ammessi, sempre che lo abbia indicato nel bando o nella relativa documentazione.
5 L’asta elettronica può comprendere più turni successivi. In ogni turno il committente informa tutti gli offerenti in merito alla loro posizione nella classifica.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.