Art. 22 LMP dal 2022
Art. 22 Concorsi e mandati di studio paralleli
1 Il committente che organizza un concorso di progettazione o di prestazione globale o che assegna un mandato di studio parallelo definisce la procedura applicabile nel singolo caso, nel rispetto dei principi della presente legge. Può rinviare alle pertinenti disposizioni delle associazioni di categoria.
2 Il Consiglio federale stabilisce:a. i tipi di concorso e le modalit di svolgimento dei mandati di studio paralleli;b. i tipi di procedura applicabili;c. i requisiti per lo svolgimento dei lavori preparatori;d. le modalit dell’esame tecnico preliminare dei lavori in concorso prima della loro valutazione da parte del gruppo di esperti;e. le particolari modalit di svolgimento dei mandati di studio paralleli e dei concorsi finalizzati all’acquisto di prestazioni nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;f. la composizione del gruppo di esperti e i requisiti d’indipendenza dei membri;g. i compiti del gruppo di esperti;h. le condizioni alle quali il gruppo di esperti può decidere l’acquisto del lavoro presentato;i. le condizioni alle quali il gruppo di esperti può classificare i lavori in concorso che si scostano dalle disposizioni del programma di concorso;j. le modalit con cui possono essere assegnati premi e i diritti che i vincitori possono far valere a seconda del tipo di concorso;k. le indennit spettanti agli autori dei lavori in concorso premiati nei casi in cui il committente non segua la raccomandazione del gruppo di esperti.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.