LMP Art. 22 - Concorsi e mandati di studio paralleli

Einleitung zur Rechtsnorm LMP:



Art. 22 LMP dal 2022

Art. 22 Legge federale sugli appalti pubblici (LMP) drucken

Art. 22 Concorsi e mandati di studio paralleli

1 Il committente che organizza un concorso di progettazione o di prestazione globale o che assegna un mandato di studio parallelo definisce la procedura applicabile nel singolo caso, nel rispetto dei principi della presente legge. Può rinviare alle pertinenti disposizioni delle associazioni di categoria.

2 Il Consiglio federale stabilisce:

  • a. i tipi di concorso e le modalit di svolgimento dei mandati di studio paralleli;
  • b. i tipi di procedura applicabili;
  • c. i requisiti per lo svolgimento dei lavori preparatori;
  • d. le modalit dell’esame tecnico preliminare dei lavori in concorso prima della loro valutazione da parte del gruppo di esperti;
  • e. le particolari modalit di svolgimento dei mandati di studio paralleli e dei concorsi finalizzati all’acquisto di prestazioni nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
  • f. la composizione del gruppo di esperti e i requisiti d’indipendenza dei membri;
  • g. i compiti del gruppo di esperti;
  • h. le condizioni alle quali il gruppo di esperti può decidere l’acquisto del lavoro presentato;
  • i. le condizioni alle quali il gruppo di esperti può classificare i lavori in concorso che si scostano dalle disposizioni del programma di concorso;
  • j. le modalit con cui possono essere assegnati premi e i diritti che i vincitori possono far valere a seconda del tipo di concorso;
  • k. le indennit spettanti agli autori dei lavori in concorso premiati nei casi in cui il committente non segua la raccomandazione del gruppo di esperti.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.