LMP Art. 21 - Incarico diretto

Einleitung zur Rechtsnorm LMP:



Art. 21 LMP dal 2022

Art. 21 Legge federale sugli appalti pubblici (LMP) drucken

Art. 21 Incarico diretto

1 Nella procedura per incarico diretto il committente aggiudica una commessa pubblica direttamente, senza bando. Il committente è autorizzato a richiedere offerte comparative e a svolgere negoziazioni.

2 Il committente può aggiudicare una commessa per incarico diretto a prescindere dal valore soglia se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  • a. nella procedura di pubblico concorso, in quella selettiva o nella procedura mediante invito non vengono presentate offerte o domande di partecipazione, nessuna offerta è conforme ai requisiti essenziali definiti nel bando o adempie le specifiche tecniche, oppure nessun offerente soddisfa i criteri di idoneit ;
  • b. sussistono indizi sufficienti per ritenere che tutte le offerte presentate nella procedura di pubblico concorso, in quella selettiva o nella procedura mediante invito risultino da accordi illeciti in materia di concorrenza;
  • c. a motivo delle peculiarit tecniche o artistiche della commessa o per motivi di protezione della propriet intellettuale, un solo offerente è preso in considerazione e non esiste un’alternativa adeguata;
  • d. a motivo di eventi imprevedibili l’appalto pubblico diventa a tal punto urgente da rendere impossibile l’esecuzione di una procedura di pubblico concorso, selettiva o mediante invito, anche abbreviando i termini;
  • e. il cambiamento di offerente per sostituire, completare o ampliare prestazioni gi fornite non è possibile per motivi economici o tecnici, comporterebbe notevoli difficolt o determinerebbe costi supplementari sostanziali;
  • f. il committente acquista prodotti (prototipi) o prestazioni nuovi, realizzati o sviluppati su sua richiesta nel quadro di una commessa di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo originale;
  • g. il committente acquista prestazioni su una borsa merci;
  • h. il committente può acquistare prestazioni, nell’ambito di una promozione conveniente e limitata nel tempo, a un prezzo notevolmente inferiore a quello usuale (segnatamente nelle vendite di liquidazione);
  • i. il committente aggiudica la commessa successiva al vincitore di un concorso di progettazione o di prestazione globale o al vincitore di una procedura di selezione legata a un mandato di studio di progettazione o di prestazione globale; a tal fine devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
  • 1. la procedura precedente è stata eseguita conformemente ai principi della presente legge,
  • 2. le proposte di soluzione sono state valutate da un gruppo di esperti indipendente,
  • 3. il committente si è riservato nel bando la facolt di aggiudicare la commessa successiva in una procedura per incarico diretto.
  • 3 Una commessa di cui all’articolo 20 capoverso 3 può essere aggiudicata per incarico diretto se il ricorso a tale procedura riveste una grande importanza al fine di:

  • a. preservare imprese indigene importanti per la difesa nazionale; o
  • b. salvaguardare interessi pubblici della Svizzera.
  • 4 Il committente redige per ogni commessa aggiudicata ai sensi del capoverso 2 o 3 una documentazione dal seguente contenuto:

  • a. nome del committente e dell’offerente scelto;
  • b. genere e valore della prestazione acquistata;
  • c. spiegazione delle circostanze e delle condizioni che giustificano l’applicazione della procedura per incarico diretto.
  • 5 Una commessa pubblica non può essere definita con l’intento di prendere a priori in considerazione per l’aggiudicazione esclusivamente un offerente determinato, in particolare a motivo delle peculiarit tecniche o artistiche della commessa (cpv. 2 lett. c) o in caso di prestazioni volte a sostituire, completare o ampliare prestazioni gi fornite (cpv. 2 lett. e).


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