Art. 18 LCit dal 2023

Art. 18 Durata del soggiorno cantonale e comunale
1 La legislazione cantonale prevede una durata minima del soggiorno da due a cinque anni.
2 Nel caso in cui il candidato alla naturalizzazione trasferisca il domicilio in un altro Comune o Cantone, il Cantone e il Comune in cui è stata presentata la domanda di naturalizzazione restano competenti se hanno concluso l’esame delle condizioni di naturalizzazione di cui agli articoli 11 e 12.
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