Art. 14 LCit dal 2023

Art. 14 Decisione cantonale di naturalizzazione
1 La competente autorit cantonale emana la decisione di naturalizzazione entro un anno dalla concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione. Dopo lo scadere di tale termine, l’autorizzazione federale di naturalizzazione perde la propria validit .
2 L’autorit cantonale rifiuta la naturalizzazione qualora dopo la concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione venga a conoscenza di fatti in base ai quali la naturalizzazione non sarebbe stata assicurata.
3 Il passaggio in giudicato della decisione cantonale di naturalizzazione implica l’acquisizione dell’attinenza comunale, della cittadinanza cantonale e della cittadinanza svizzera.
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