LMP Art. 12 - Osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, della parit? salariale e del diritto in materia ambientale

Einleitung zur Rechtsnorm LMP:



Art. 12 LMP dal 2022

Art. 12 Legge federale sugli appalti pubblici (LMP) drucken

Art. 12 Osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, della parit salariale e del diritto in materia ambientale

1 Per le prestazioni che devono essere fornite in Svizzera, il committente aggiudica la commessa pubblica soltanto a offerenti che osservano le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e le condizioni di lavoro determinanti nel luogo della prestazione, gli obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo la legge del 17 giugno 2005 (1) contro il lavoro nero (LLN) e le disposizioni sulla parit salariale tra donna e uomo.

2 Per le prestazioni che devono essere fornite all’estero, il committente aggiudica la commessa pubblica soltanto a offerenti che osservano almeno le convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) di cui all’allegato 6. Può inoltre esigere che siano osservati altri standard internazionali importanti in materia di lavoro e che siano apportate prove in tal senso, nonché convenire che siano effettuati controlli.

3 Il committente aggiudica la commessa pubblica soltanto a offerenti che osservano almeno le prescrizioni in materia di protezione dell’ambiente e di conservazione delle risorse naturali in vigore nel luogo della prestazione; in Svizzera tali prescrizioni comprendono le disposizioni del diritto svizzero in materia ambientale, mentre all’estero comprendono le convenzioni internazionali per la protezione dell’ambiente designate dal Consiglio federale.

4 I subappaltatori sono tenuti a osservare i requisiti di cui ai capoversi 1–3. Tali obblighi devono essere menzionati negli accordi conclusi tra gli offerenti e i subappaltatori.

5 Il committente può controllare l’osservanza dei requisiti di cui ai capoversi 1–3 o delegare tale controllo a terzi, sempre che questo compito non sia stato trasferito a un’autorit prevista da una legge speciale o a un’altra autorit idonea, in particolare a un organo paritetico di controllo. Per l’esecuzione di tali controlli il committente può fornire all’autorit o all’organo di controllo le informazioni necessarie e mettere a loro disposizione documenti. L’offerente deve fornire su richiesta le prove necessarie.

6 Le autorit e gli organi di controllo incaricati di verificare l’osservanza dei requisiti di cui ai capoversi 1–3 presentano al committente un rapporto sui risultati del controllo e sulle eventuali misure adottate.

(1) RS 822.41

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Oesch, Zäch Kommentar2011
Schweizer, Oesch, Zäch Kommentar2011