Legge federale sugli appalti pubblici (LMP)

Zusammenfassung der Rechtsnorm LMP:



Art. 10 LMP dal 2022

Art. 10 Legge federale sugli appalti pubblici (LMP) drucken

Art. 10 Eccezioni

1 La presente legge non si applica:

  • a. all’acquisto di prestazioni destinate alla vendita o alla rivendita commerciale o a essere utilizzate per la produzione o per l’offerta di prestazioni destinate alla vendita o alla rivendita commerciale;
  • b. all’acquisto, alla locazione o all’affitto di fondi, costruzioni e impianti né ai relativi diritti;
  • c. al versamento di aiuti finanziari secondo la legge del 5 ottobre 1990 (1) sui sussidi;
  • d. ai contratti sui servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita, al trasferimento o alla gestione di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché sui servizi forniti da banche centrali;
  • e. alle commesse aggiudicate a istituzioni per i disabili, organizzazioni attive nell’integrazione professionale, istituti di beneficenza e penitenziari;
  • f. ai contratti fondati sul diritto in materia di personale;
  • g. alle seguenti prestazioni giuridiche:
  • 1. rappresentanza della Confederazione o di un’impresa pubblica della Confederazione da parte di un avvocato in un procedimento giudiziario, di conciliazione o di arbitrato, nazionale o internazionale, e prestazioni a essa connesse,
  • 2. consulenza giuridica da parte di un avvocato in vista di un possibile procedimento di cui al numero 1, se vi è un’elevata probabilit che la questione su cui verte la consulenza giuridica divenga oggetto di un tale procedimento;
  • h. agli appalti pubblici:
  • 1. effettuati nel quadro dell’aiuto umanitario internazionale d’emergenza e dell’aiuto agrario e alimentare,
  • 2. effettuati in conformit a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o sull’attuazione congiunta di un progetto da parte degli Stati firmatari,
  • 3. effettuati in conformit a particolari procedure o condizioni di un’organizzazione internazionale o cofinanziati mediante aiuti, prestiti o altre forme di sostegno a livello internazionale ove le procedure o le condizioni applicabili siano incompatibili con la presente legge,
  • 4. effettuati nel quadro della cooperazione internazionale, a condizione che venga osservata una procedura locale equivalente nello Stato beneficiario;
  • i. agli istituti di previdenza di diritto pubblico della Confederazione.
  • 2 Il committente predispone una documentazione per ogni commessa aggiudicata conformemente al capoverso 1 lettera h.

    3 La presente legge non si applica nemmeno all’acquisto di prestazioni:

  • a. di offerenti cui spetta il diritto esclusivo di fornire tali prestazioni;
  • b. di altri committenti giuridicamente autonomi, sottoposti a loro volta al diritto in materia di appalti pubblici, a condizione che tali committenti non forniscano queste prestazioni in concorrenza con offerenti privati;
  • c. di unit organizzative del committente non autonome;
  • d. di offerenti sui quali il committente esercita un controllo corrispondente a quello che esercita sui propri servizi, a condizione che tali offerenti forniscano le loro prestazioni essenzialmente per il committente.
  • 4 La presente legge non si applica se:

  • a. ciò è ritenuto necessario per la tutela e il mantenimento della sicurezza esterna o interna o dell’ordine pubblico;
  • b. ciò è necessario per la tutela della salute o della vita delle persone o per la protezione della fauna e della flora;
  • c. la messa a concorso delle commesse pubbliche violerebbe diritti della propriet intellettuale.
  • (1) RS 616.1

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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