Art. 1 LCit dal 2023

Art. 1 Titolo primo: Acquisizione e perdita per legge
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2 Con la costituzione del rapporto di filiazione nei confronti del padre, il minorenne straniero figlio di padre svizzero non coniugato con la madre acquisisce la cittadinanza svizzera come se l’acquisizione della cittadinanza fosse avvenuta con la nascita.
3 I figli di un minorenne che acquisisce la cittadinanza svizzera secondo il capoverso 2 acquisiscono parimenti la cittadinanza svizzera.
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