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Bundesverwaltungsgericht Urteil C-4699/2009

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts C-4699/2009

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung III
Dossiernummer:C-4699/2009
Datum:20.01.2010
Leitsatz/Stichwort:Assicurazione per l'invalidità (AI)
Schlagwörter : ;invalidità; ;assicurazione; ;UAIE; Tribunale; Ufficio; ;estero; ;istruttoria; ;indennità; ;Ufficio; Elena; Avenati-Carpani; Dario; Quirici; ;Avvocato; Blandolino; Ginevra; ;incarto; ;amministrazione; ;autorità; Oggett; Giudici; Johannes; Frölicher; Madeleine; Hirsig; Mario; Edmond-Vaucher; Assicurazione; Ritenuto; ;annullamento
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cor t e II I

C-4699/200 9 /

S e n t e n z a d e l 2 0 g e n n a i o 2 0 1 0

Com posizi on e

Par ti

Oggett o

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),

Johannes Frölicher, Madeleine Hirsig, cancelliere Dario Quirici.

A._______,

patrocinato dall'Avvocato Mario Blandolino, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE,

avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,

1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Assicurazione invalidità, decisione del 1° luglio 2009.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che mediante decisione del 1° luglio 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha soppresso a decorrere dal 1° settembre 2009 la rendita intera d'invalidità di cui era beneficiario il cittadino italiano A._______, nato il 16 settembre 1956,

che, con gravame del 18 luglio 2009, A._______ chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il ripristino del suo diritto ad una rendita d'invalidità,

che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE dopo aver sottoposto l'incarto al Dott. B._______ del suo servizio medico (rapporto del 2 ottobre 2009), ha proposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata,

che, con replica del 12 novembre 2009, A._______, rappresentato dall'Avvocato Blandolino, ha ribadito le sue conclusioni volte al ripristino del diritto alla rendita ed ha esibito una relazione medica stesa il 16 novembre 2009 dalla Dott.ssa C. _____ ed ulteriore documentazione medica,

che, chiamato nuovamente ad esprimersi il Dott. B._______, nel suo rapporto del 10 dicembre 2009, ha posto in evidenza la necessità di procedere ad una valutazione peritale ortopedica atta a definire l'evoluzione dello stato valetudinario del ricorrente,

che l'amministrazione, nella sua duplica 16 dicembre 2009, propone pertanto di rinviare la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile,

che, in data 29 dicembre 2009, il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso al ricorrente per conoscenza le osservazioni dell'amministrazione,

che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all' art. 33 LTAF, riservate

le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,

che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20), che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1),

che, secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie,

che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),

che il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso,

che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),

che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravede motivi per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere all'assunzione del complemento istruttorio richiesto dal Dott. B._______ nel suo rapporto del 10 dicembre 2009,

che il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA,

che, non vengono prelevate spese,

che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,

che la parte ricorrente ha quindi diritto ad un'indennità, la quale è dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento d'istruttoria (DTF 110 V 54 consid. 3a),

che, nel caso in esame si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di 1'000.-- franchi a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (art. 7 e ss. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2; art. 64 cpv. 2 PA]).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

l ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 1° luglio 2009, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.

2.

Non si prelevano spese processuali. Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di 1'000.-- franchi, la quale viene posta a carico dell'UAIE.

3.

Comunicazione a:

  • ricorrente (Raccomandata AR);

  • autorità inferiore (n. di rif. ...);

  • Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna. La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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