Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung II |
Dossiernummer: | B-3817/2019 |
Datum: | 20.04.2020 |
Leitsatz/Stichwort: | Maturità svizzera |
Schlagwörter : | ;esame; ;autorità; Quot;; Tribunale; Ordinanza; Rsquo;autorità; Inoltre; Nella; Rsquo;esame; Legge; ;ambito; ;esaminatore; ;incarto; ;attestato; TS-TAF; ;ultima; Infatti; Rsquo;art; Pertanto; Tuttavia; ;esercizio; Secondo; Direttive; ;ottenimento; ;obbligo; Rsquo;ammissione; ;altro; ;opportunità; ;esito; Nell# |
Rechtsnorm: | Art. 10 OR ;Art. 11 OR ;Art. 13 OR ; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Corte II
B-3817/2019
Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Stephan Breitenmoser, Eva Schneeberger, cancelliera Maria Cristina Lolli.
Parti X. ,
[ ],
ricorrente,
contro
[ ],
autorità inferiore.
Oggetto Esame complementare passerella maturità.
X. (in seguito: la ricorrente) si è presentata al primo esame parziale nella sessione invernale 2015 e al secondo esame parziale nella sessione estiva 2015 per il conseguimento dell'attestato di maturità, ottenendo un punteggio totale di 18.5, insufficiente al superamento dell'esame per il quale sarebbe stato necessario un punteggio minimo di 20.
Nella sessione invernale 2016, la ricorrente ha ripetuto il secondo esame parziale, ottenendo il seguente risultato:
Nella sessione estiva 2019 (29 maggio 2019 e 5 giugno 2019), dopo essersi presa una pausa dagli studi, la ricorrente ha ripetuto a [ ] il primo esame parziale, ottenendo il seguente risultato:
Con decisione del 28 giugno 2019, la Commissione svizzera di maturità CSM (in seguito: l'autorità inferiore o CSM) ha comunicato alla ricorrente che, avendo totalizzato un punteggio di 19, giusta l'art. 11 dell'Ordinanza del 2 febbraio 2011, concernente l’esame complementare per l’ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali (in seguito: Ordinanza EC, [RS 413.14]), l'esame non risulterebbe superato e pertanto non potrebbe essere rilasciato l'attestato di maturità. A tal proposito la CSM ha informato la ricorrente che, avendo esaurito le possibilità di ripetizione secondo
l'art. 13 Ordinanza EC, la medesima non ha più diritto a presentarsi nuovamente all'esame.
Con scritto del 3 luglio 2019, la CSM ha inviato alla ricorrente, su richiesta di quest'ultima, le note parziali delle materie scienze sperimentali e scienze umane e sociali:
In data 17 luglio 2019, la ricorrente si è recata a Berna ed ha consultato gli esami svolti nella sessione invernale 2016 (fatti A .b) e nella sessione estiva 2019 (fatti A. c). In tale occasione, la ricorrente è stata accompagnata da due docenti avuti in passato, uno di biologia e l'altro di chimica, e da un docente in formazione per quanto riguarda le materie di geografia e di storia, al fine di poterla consigliare sull'opportunità di ricorrere.
In data 28 luglio 2019, la ricorrente ha impugnato detta decisione con ricorso (con allegati) dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: il Tribunale o TAF). La ricorrente ha postulato da un lato che, al fine di poter analizzare i propri esami, le vengano messi a disposizione il dettaglio dei punteggi ottenuti, la scala e i criteri di valutazione di tutte le prove in questione, e dall'altro lato una rivalutazione degli stessi. In allegato al proprio ricorso, la ricorrente ha inviato tra le altre cose due valutazioni personali rispettivamente della docente A. per la materia biologia e del signor B. , docente in formazione, per la materia geografia.
In data 26 settembre 2019, l’autorità inferiore ha trasmesso l’incarto a sua disposizione e preso posizione sul ricorso, confermando la propria decisione e chiedendo di respingere il ricorso.
A tal proposito, la CSM afferma che il ricorso della ricorrente si fonderebbe sul parere di persone esterne alla medesima, segnatamente di docenti che
l'avrebbero seguita in passato, in altri contesti formativi. Di conseguenza, il loro giudizio potrebbe peccare di soggettività, poiché sarebbe inevitabile che quest'ultimi possano avere dei pregiudizi rispetto alla loro allieva. Inoltre, alla medesima mancherebbe un termine di paragone con le prestazioni di tutti gli altri candidati.
Oltre a ciò, l'autorità inferiore prende posizione sulla richiesta della ricorrente di rivalutazione di tutti gli esami impugnati, indicando di aver consultato gli esaminatori che hanno redatto i testi d'esame nelle loro rispettive materie e corretto gli elaborati, confermando le valutazioni di tutti gli esami svolti dalla ricorrente.
Infine, la CSM respinge l'affermazione della ricorrente, secondo la quale anche totalizzando 19.5 punti si otterrebbe l'attestato di superamento dell'esame. Infatti, la medesima avrebbe adottato una prassi per permettere ad un candidato di riuscire, nonostante insufficienze tecniche riscontrate in singoli settori, assegnando un "mezzo punto tecnico". Tale assegnazione non costituirebbe, tuttavia, un diritto del candidato, bensì verrebbe concessa unicamente in funzione dell'apprezzamento globale della sua prestazione complessiva.
In data 10 ottobre 2019 (notificata l'11 ottobre 2019), il Tribunale ha trasmesso alla ricorrente suddetta presa di posizione dell'autorità inferiore, inclusi gli allegati, concedendo un termine fino all'11 novembre 2019 per inoltrare la replica. La ricorrente è rimasta silente.
Ulteriori fatti e gli argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi e/o riportati nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Il Tribunale esamina d’ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTAF 2007/6 consid. 1).
Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, [RS 172.021]; art. 31 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). Giusta l’art. 33 lett. f LTAF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle commissioni federali.
Le decisioni dell'autorità inferiore sono soggette a ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 29 dell'Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità (in seguito: Ordinanza ESM, [RS 413.12] in collegamento con art. 37 LTAF e art. 44 PA). Nell'evenienza, non sussistono eccezioni a norma dell'art. 32 LTAF.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA).
Inoltre, le disposizioni relative al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), all'anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e segg. PA), sono rispettate.
Pertanto, nulla osta, alla ricevibilità del ricorso.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati, giusta l’art. 49 PA in combinato disposto con l’art. 37 LTAF, la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (lett. b), nonché l’inadeguatezza (lett. c).
Tuttavia, per costante prassi, le autorità di ricorso chiamate a statuire in materia di esami assumono un certo riserbo e non si scostano senza necessità dall’apprezzamento degli esaminatori anche nei casi in cui dispongono delle conoscenze necessarie a una verifica più estesa (DTF 136 I 229 consid. 6.2 e DTF 131 I 467 consid. 3.1 con rinvii). L'adozione di un
certo riserbo si impone dato che l’autorità di ricorso non è generalmente a conoscenza di tutti gli elementi pertinenti della valutazione e non è, in genere, in grado di formulare un giudizio affidabile sul rendimento complessivo del ricorrente e degli altri candidati. Inoltre, gli esami hanno come oggetto materie specifiche, nelle quali l’autorità di ricorso non dispone di competenze proprie. Una libera revisione della valutazione dell’esame da un punto di vista materiale, comporterebbe, inoltre, il rischio di ingiustizie e disuguaglianze rispetto agli altri candidati. Per questi motivi, la valutazione dei risultati degli esami può essere esaminata dall’autorità di ricorso soltanto con un certo riserbo (DTF 118 Ia 488 consid. 4c e DTF 106 Ia 1 consid. 3c con rinvii; DTAF 2008/14 consid. 3.1 e DTAF 2007/6 consid. 3 rispettivamente con rinvii).
In una procedura di ricorso, gli esaminatori, la cui valutazione del voto viene contestata, formulano le loro osservazioni in occasione della presa di posizione dell'autorità inferiore. Nel fare ciò, riesaminano la loro valutazione e dichiarano se ritengono giustificata o meno una correzione. Gli esaminatori hanno un grande margine di apprezzamento nelle loro considerazioni e nei loro calcoli per quanto riguarda la ponderazione delle varie domande e delle varie parti dell'esame, sia per quanto riguarda la loro completa correttezza, sia per quanto riguarda la questione del numero di punti da assegnare per risposte solo parzialmente corrette. Il Tribunale parte, pertanto, dal presupposto che circa domande di tale natura non gli sia permesso di sostituire il proprio potere discrezionale a quello della prima istanza, rispettivamente a quello dell'istanza precedente. Fintanto che non vi sono indicazioni concrete di parzialità o incompetenza e la valutazione non appare evidentemente errata o del tutto inadeguata, va fatto affidamento sul parere degli esperti. Ciò richiede che il parere dell'esperto sia completo nella misura in cui risponda in maniera esaustiva a tutte le censure fatte valere dalla persona che ricorre e che il parere dell'esperto, soprattutto se differisce dalle censure sollevate, sia comprensibile e plausibile (DTAF 2010/11 consid. 4.2 e DTAF 2010/10 consid. 4.1; sentenza del TAF B-5621/2018 del 19 giugno 2019 consid. 2.3 con rinvii).
In merito alle censure riguardanti la valutazione della prestazione d'e- same, il Tribunale deve trattarle in maniera approfondita, allorquando il ricorrente stesso fornisce indicazioni sostanziate e convincenti o le rispettive prove del fatto che il risultato non è materialmente condivisibile, che sono stati posti dei requisiti chiaramente troppo elevati o che la prestazione d'e- same è stata chiaramente sottovalutata (DTAF 2010/21 consid. 5.1, DTAF 2010/11 consid. 4.3 e DTAF 2010/10 consid. 4.1). L'affermazione, secondo cui la propria soluzione sarebbe corretta, rispettivamente il parere
degli esperti sarebbe sbagliato o incompleto, non soddisfa tale requisito (DTAF 2010/21 consid. 5.1; sentenza del TAF B-3020/2018 del 12 febbraio 2019 consid. 2.1 con rinvii).
Il riserbo nell'esercizio del potere d'esame si applica solo alla valutazione materiale dei risultati. Se, invece, oggetto della contestazione sono l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni di legge o vengono rimproverate carenze procedurali nello svolgimento dell’esame, l’autorità di ricorso deve esaminare le obiezioni sollevate con piena cognizione, altrimenti commetterebbe un diniego formale di giustizia (DTAF 2010/11 consid. 4.2, DTAF 2010/10 consid. 4.1 con rinvii, DTAF 2008/14 consid. 3.3 e DTAF 2007/6 consid. 3 con rinvii; sentenza del TAF B-6252/2018 del 25 gennaio 2019 consid. 3 con rinvii). Rappresentano delle questioni procedurali, tutte le obbiezioni riguardanti lo svolgimento esterno dell'esame, il tipo di compito o la procedura di valutazione. L'onere della prova per eventuali errori procedurali spetta al ricorrente (sentenze del TAF B-5284/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 3.3 e B-4383/2016 del 18 settembre 2018 consid. 6.2, rispettivamente con rinvii).
Nella fattispecie, l'oggetto del ricorso è il risultato degli esami di biologia e chimica (scienze sperimentali), nonché di geografia e storia (scienze umane e sociali).
Non è invece oggetto del ricorso l'esame di inglese, come d'altronde confermato dalla ricorrente stessa, la quale ha svolto il secondo tentativo dell'esame nella sessione invernale 2016, ottenendo la nota finale di 3.5 (cfr. fatti A. b).
Pertanto, circa le censure riguardanti una violazione del diritto di essere sentito e i vizi formali della valutazione degli esami, nonché una conseguente rivalutazione degli stessi, il Tribunale deve esaminarle con pieno potere di cognizione, mentre per quanto riguarda le censure fatte valere nell'ambito della valutazione dei singoli esercizi, il medesimo deve esaminarle con un certo riserbo.
L'esame complementare "passerella" ha lo scopo di consentire ai titolari di un attestato federale di maturità professionale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale di acquisire le conoscenze e le capacità generali necessarie per intraprendere studi universitari generali (art. 2 cpv. 1 Ordinanza EC). L’attestato di superamento
dell’esame "passerella", assieme ad uno dei sopracitati attestati, vale come attestato equivalente alla maturità liceale svizzera o riconosciuta dalla Confederazione. In quanto tale, dà diritto all’ammissione ai politecnici federali secondo la Legge del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF, [RS 414.110]) e agli esami federali per le professioni mediche secondo la Legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (LPMed, [RS 811.11]; art. 2 cpv. 2 Ordinanza EC). L’ammissione alle università cantonali è retta dal diritto cantonale (art. 2 cpv. 3 Ordinanza EC).
Secondo l'art.7 Ordinanza EC i candidati sostengono esami complementari nelle materie elencate nei fatti alla lett. A. Le prestazioni in ognuna delle cinque materie sono espresse in punti e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti (art. 10 cpv. 1 Ordinanza EC). Nelle materie oggetto di una prova scritta e di una prova orale, la nota finale è la media aritmetica arrotondata al mezzo punto (art. 10 cpv. 2 Ordinanza EC). Il totale dei punti è dato dalla somma delle note nelle cinque materie, le quali hanno lo stesso peso (art. 10 cpv. 3 e 4 Ordinanza EC).
L’esame è superato se il candidato ha ottenuto un totale di almeno 20 punti, non ha più di due note inferiori a 4 e non ha nessuna nota inferiore a 2 (art. 11 cpv. 1 Ordinanza EC). L’esame può essere ripetuto una volta. Se l’esame è stato sostenuto in due sessioni, ogni parte può essere ripetuta una volta (art. 13 cpv. 1 Ordinanza EC). Le prove nelle materie in cui il candidato ha ottenuto almeno la nota 5 al primo tentativo non devono essere ripetute (art. 13 cpv. 2 Ordinanza EC).
Sulla base dell'art. 6 cpv. 1 Ordinanza EC, l'autorità inferiore ha emanato le "Direttive 2012 Esame complementare passerella maturità professionale/maturità specializzata - scuole universitarie" circa i programmi e le procedure (in seguito: Direttive CSM). Il capitolo 5 contiene per ogni materia d'esame gli obiettivi da raggiungere, le disposizioni circa la procedura d'esame, il programma d'esame e i criteri di valutazione.
Gli esami di biologia e chimica, rilevanti nella fattispecie, vengono esaminati, insieme alla materia di fisica, come parte dell'esame scienze sperimentali. Le note ottenute nelle tre parti d'esame concorrono nella misura di un terzo al calcolo della nota complessiva per le scienze sperimentali (cap. 5.4.2 Direttive CSM). Gli esami parziali di storia e di geografia, oggetto della presente procedura di ricorso, si svolgono in forma scritta, durano due ore ciascuno e insieme costituiscono l'esame scienze umane e sperimentali (cap. 5.5.2 Direttive CSM).
La ricorrente censura in primo luogo, in maniera implicita, una violazione del diritto di essere sentita, facendo valere che non le sarebbe stato concesso di fare delle copie dei suoi esami o riceverne una copia, che la correzione dei vari esercizi negli esami di biologia, chimica, storia e geografia, mancherebbero di chiarezza e trasparenza, rispettivamente non risulterebbe sufficientemente chiaro perché le risposte della ricorrente siano state valutate sbagliate o cosa mancasse per l'ottenimento del punteggio totale. In altre parole, la ricorrente lamenta che non le sarebbe stato permesso di capire se, dove, quando e perché avrebbe sbagliato. Così facendo, l'autorità inferiore avrebbe violato i propri obblighi di garantire l'accesso agli atti e di motivazione.
Più specificatamente, circa i due esami contestati nella materia scienze sperimentali, ovvero biologia e chimica, la ricorrente rimprovera all'autorità inferiore il fatto che figurerebbe unicamente il punteggio totale della prova e non i punteggi parziali ottenuti nelle singole domande. Tale assenza, non permetterebbe di verificare la correttezza della somma dei punti ottenuti o verificare se ed in che misura le risposte parziali siano state considerate corrette o totalmente sbagliate. Per quanto riguarda l'esame di chimica, la ricorrente indica segnatamente un vizio di forma importante nell'esercizio 6, le cui sottodomande non sarebbero state valutate, aggiungendo che, inoltre, mancherebbe la firma del perito che ha corretto l'esame. Quanto esposto costituirebbe un importante errore di forma.
Per quanto riguarda invece i due esami contestati nella materia scienze sperimentali e scienze umane e sociali, ovvero storia e geografia, la ricorrente censura che mancherebbe il punteggio totale raggiunto, nonché nella correzione i punteggi parziali ottenibili e ottenuti. Anche tali mancanze rappresenterebbero un vizio di forma importante, il quale non permetterebbe una verifica trasparente della valutazione in fase di ricorso, bensì farebbero cadere la valutazione nel completo arbitrio del perito.
A tal proposito, la ricorrente ha richiesto che le vengano forniti il dettaglio dei punteggi ottenuti, la scala e i criteri di valutazione di tutte le prove in questione.
La CSM, pur riconoscendo che i punti ottenuti nelle singole domande avrebbero dovuto essere a disposizione della ricorrente al momento di consultare i propri elaborati, afferma che quest'ultima non li avrebbe richiesti in alcun momento, tranne che in sede di ricorso.
Circa la richiesta da parte della ricorrente di ottenere i criteri di valutazione (cfr. fatti B), l'autorità inferiore rinvia interamente ai criteri di valutazione delle singole materie d'esame definiti nella Direttiva CSM, segnatamente al cap. 5.4.3 (scienze sperimentali) e cap. 5.5.3 (scienze umane e sociali) per le materie oggetto del ricorso. A tal proposito, sarebbe compito dei candidati all'esame informarsi su tali criteri e l'esaminatore competente non sarebbe tenuto a ribadirli in sede d'esame.
Per quanto riguarda la scala di valutazione richiesta dalla ricorrente (cfr. fatti B), l'autorità inferiore ricorda che le direttive non ne impongono una predefinita e che, pertanto, la medesima, e per essa l'esaminatore competente, ha la facoltà di determinare il tipo di scala da applicare e non è tenuta a menzionarla sul testo d'esame. Ad ogni modo la CSM allega alla sua presa di posizione le scale di valutazione utilizzate, facendo notare che per quanto riguarda la chimica e la fisica, il totale dei punti ottenibili differisce dal totale dei punti secondo la scala di valutazione e che, pertanto, il punteggio ottenuto dalla ricorrente è stato normalizzato a 80 punti.
Per di più, la CSM ricorda che l'esame complementare passerella non è di tipo formativo e che, pertanto, gli esaminatori non sono tenuti ad argomentare le correzioni apportate in sede di valutazione.
Il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 29 PA comporta segnatamente il diritto di accedere agli atti, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza, nonché di esprimersi in merito (DTF 143 V 71 consid. 4.1 e 144 I 11 consid. 5.3, rispettivamente con rinvii; sentenza del TAF B-1261/2019 del 30 dicembre 2019 consid. 5.1.1 con rinvii).
Il diritto di accesso agli atti è sancito dall'art. 26 e segg. PA. Giusta l’art. 26 cpv. 1 PA, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell’autorità statuente o d’una autorità cantonale, designata da questa, prendere appunti e fare fotocopie, purché ciò non comporti un carico di lavoro eccessivo per l'autorità (DTF 131 V 35 consid. 4.2), le memorie delle parti o le osservazioni delle autorità (lett. a), tutti gli atti adoperati come mezzi di prova (lett. b), e le copie delle decisioni notificate (lett. c). Secondo tale norma, il diritto di consultare gli atti non si estende a tutto l’incarto, bensì unicamente a tutti gli atti rilevanti per l’esito della procedura, ovvero tutti gli atti che l’autorità prende in considerazione per fondare la propria decisione (DTF 144 I 11 consid. 5.3 con rinvii). Spetta al ricorrente o al suo rappresentate formulare una richiesta in tal senso, dato che l'autorità decisionale non è tenuta ad invitarli spontaneamente a consultare gli
atti (BERNHARD WALDMANN/MAGNUS OESCHGER, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2a ed., 2016, n° 71 ad art. 26 PA con rinvii; STEPHAN C. BRUNNER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed., 2018, n° 44 ad art. 26 PA).
Nella fattispecie, al momento del deposito del ricorso, la ricorrente era a conoscenza esclusivamente del "Risultato dell'esame: Decisione" e degli appunti presi dalla stessa durante la consultazione dei propri esami a Berna (cfr. fatti A. f). Pertanto, la sua richiesta di ottenimento di una copia dei suoi elaborati, nonché di una spiegazione più dettagliata delle note ottenute nelle materie biologia, chimica, storia e geografia, risulta tendenzialmente giustificata. Tuttavia, risiede nella natura stessa della procedura d'e- same che la decisione circa la riuscita di quest'ultimo sia giustificata, in un primo momento, solo dai voti attribuiti (sentenza del TAF B-5621/2018 del 19 giugno 2019 consid. 5.2).
In riferimento alla richiesta della ricorrente di ottenimento della scala e dei criteri di valutazione di tutte le prove in questione, occorre rilevare che da un candidato ad un esame ci si può attendere ragionevolmente che conosca le direttive relative agli esami (sentenza del TAF B-2961/2019 del 15 ottobre 2019 consid. 5.3.1 con rinvii). Infatti, essendo tali direttive pubblicamente accessibili, si può chiaramente partire dal presupposto che la ricorrente fosse debitamente informata sui criteri di valutazione adottati dagli esaminatori.
Oltre a quanto esposto pocanzi, il diritto di essere sentito comporta anche l'obbligo per l'autorità decisionale di motivare sufficientemente la propria decisione (DTF 143 III 65 consid. 5.2 e 142 II 154 consid. 4.2, rispettivamente con rinvii).
Perché l'obbligo di motivazione sia rispettato, quest'ultima deve essere redatta in modo tale che l'interessato possa capire perché l’autorità ha deciso in un certo senso, al fine di potere, se necessario, impugnare la decisione davanti all'istanza di ricorso (DTF 142 II 49 consid. 9.2, DTF 137
II 226 consid. 3.2 con rinvii e DTF 136 I 184 consid. 2.2.1). Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale e del Tribunale amministrativo federale, una commissione d'esame adempie al proprio obbligo di motivazione, se illustra brevemente al candidato quali soluzioni, nonché analisi del problema, erano attese da lui ed in che modo le sue risposte non sono sufficienti a soddisfare tali aspettative. Dal punto di vista temporale la medesima può, senza venir meno all'obbligo di motivazione, limitarsi in un
primo momento alla comunicazione dei voti nelle singole materie d'esame. È sufficiente per adempiere l’obbligo di motivazione che durante la procedura di ricorso la commissione d'esame fornisca la spiegazione dettagliata e che, nell'ambito di un secondo scambio di scritti, al ricorrente venga data la possibilità di prendere posizione al riguardo (sentenze del TF 2C_505/2019 del 13 settembre 2019 consid. 4.2.1 con rinvii e 2C_1004/2017 del 29 maggio 2018 consid. 3.1; sentenze del TAF B-5621/2018 del 19 giugno 2019 consid. 5.1 e B-4383/2016 del 18 settembre 2018 consid. 5.1, rispettivamente con rinvii).
Nel caso in specie, si osserva che l'autorità inferiore ha, secondo la prassi, motivato in fase di ricorso i voti degli esami qui contestati nel dettaglio. A questo proposito, la CSM ha inoltrato una copia degli elaborati della ricorrente, nonché le prese di posizione dettagliate degli esaminatori. In queste gli esperti si occupano nel dettaglio di ciascuna delle censure sollevate dalla ricorrente. Tali documenti sono stati inoltrati dal Tribunale alla ricorrente in data 10 ottobre 2019 (cfr. fatti D).
La ricorrente ha ottenuto secondo il documento "Risultato dell'esame: Decisione" un punteggio totale di 19.0 punti. Non avendo raggiunto il punteggio necessario di 20.0 punti, la ricorrente non ha superato l'esame.
In seguito a quanto esposto finora, la ricorrente chiede di rivedere la valutazione dei voti ottenuti nelle materie di biologia e chimica, segnatamente la distribuzione dei punti nelle singole domande parziali, al fine di raggiungere in almeno uno dei due esami la nota 4.75 (invece di 4.5), da arrotondare al 5.0. La modifica del voto di almeno uno dei due esami le permetterebbe di ottenere nella materia scienze sperimentali il voto 4.5 (invece di 4.0).
Inoltre, la ricorrente chiede che venga rivista la valutazione dei voti ottenuti nelle materie di storia e geografia, segnatamente la distribuzione dei punti nelle singole parti degli esami, nella speranza di poter raggiungere almeno in uno dei due esami il voto 4.75 (invece di 4.5), da arrotondare al 5.0. Con ciò, otterrebbe nella materia scienze umane e sociali la nota 5.0 (invece di 4.5).
La rivalutazione di tali esami, segnatamente l'aumento di mezzo voto in entrambe le materie scienze sperimentali e scienze umane e sociali, permetterebbe alla ricorrente di ottenere un punteggio totale di 20, sufficiente all'ottenimento dell'attestato di maturità. Con l'aumento del voto in una sola delle due materie, il punteggio totale arriverebbe a 19.5, di per sé non sufficiente all'ottenimento del diploma. Tuttavia, a detta della ricorrente vi sarebbero stati casi in cui i candidati con tale punteggio sarebbero stati promossi lo stesso.
Nell'ambito della materia biologia, a sostegno della richiesta di rivalutazione, la ricorrente ha allegato al ricorso una dichiarazione della docente A. (cfr. fatti A.f e B), la quale ha affermato tra le altre cose che se i candidati all'esame avessero saputo a priori i punteggi di tutte le domande e che non era necessario il punteggio pieno per la nota 6, essi avrebbero potuto gestire meglio il tempo e l'esame stesso. A tal proposito ha dichiarato che "l'esame era lungo e complesso per rapporto al tempo concesso. Per questo in ogni caso l'aver abbassato i punti necessari per la sufficienza [ ] è ritenuto corretto e giustificato". Inoltre, le domande 2 e 3 sarebbero formulate in maniera imprecisa ed in modo tale da non consentire ai candidati di identificare chiaramente cosa venga richiesto.
Circa l'esame di chimica, la ricorrente non inoltra elementi a sostegno della richiesta di riesame.
Rispetto all'esame di biologia, la CSM allega la presa di posizione dell'esaminatore competente, C. , del 7 settembre 2019. Con ciò, circa le allegazioni sull'imprecisione della formulazione di alcune domande nell'esame, quest'ultimo ha spiegato i criteri secondo i quali le domande sono state formulate in un determinato modo e cosa fosse atteso dai candidati. Nell'ambito di tale presa di posizione, il medesimo ha corretto nuovamente l'esame della ricorrente, aggiungendo direttamente sul documento i punti ottenuti in ogni domanda e la distribuzione dei punti parziali all'interno della stessa (cfr. all. 18 dell'incarto dell'autorità inferiore). A conclusione di tale riesame, la ricorrente otterrebbe un totale di 47.75 punti su 80 e la nota 4.5, confermando, pertanto, il risultato. Inoltre, la CSM contesta le osservazioni della signora A. , riguardo la corretta gestione del tempo a disposizione durante l'esecuzione dell'esame, affermando che l'indicazione sul testo d'esame dei punti ottenibili in ogni domanda era "più che sufficiente per permettere alla ricorrente di gestire il tempo a disposizione".
Anche nell'ambito del riesame dell'elaborato di chimica della ricorrente, l'e- saminatore competente, D. , conferma il risultato contestato, assegnando un totale di 66 punti su 108, equivalenti a 48.98 su 80, e la nota
4.5 (cfr. all. 19 dell'incarto dell'autorità inferiore).
Per quanto riguarda l'esame di storia, oltre a quanto già fatto valere (cfr. consid. 4. 1), la ricorrente afferma che la valutazione dell'esercizio 1 riporterebbe un vizio di forma importante. Infatti, parlando della "Belle époque", il perito avrebbe cerchiato la parola "borghesi" della risposta della ricorrente, scrivendoci sopra "NO", senza tuttavia spiegarne il motivo. Secondo la ricorrente, la risposta da essa fornita sarebbe corretta ed il fatto di non poter calcolare in che misura questa sia stata presa in considerazione nella valutazione totale, giustificherebbe una rivalutazione dell'e- same.
A sostegno della richiesta di rivalutazione dell'esame di geografia, la ricorrente ha allegato al ricorso una dichiarazione di B. , docente in formazione (cfr. fatti A.f e B), nella quale il medesimo ha effettuato una stima personale delle risposte date dalla ricorrente, indicando quanti punti dovrebbero essere attribuiti. In conclusione, egli arriverebbe ad un punteggio di 45-48, a differenza dei 43 effettivamente ottenuti e, pertanto, richiede che venga effettuata una rivalutazione dell'esame, perché la ricorrente possa vedere dove avrebbe sbagliato e capire tale discrepanza di punti.
Circa il riesame dell'elaborato di storia della ricorrente, l'autorità inferiore allega la presa di posizione dell'esaminatore competente, E. , del 5 settembre 2019 (cfr. all. 17 dell'incarto dell'autorità inferiore), nell'ambito della quale quest'ultimo motiva la correzione effettuata per il concetto di "Belle époque". La risposta fornita dalla ricorrente in fase di esame risulterebbe completamente decontestualizzata dato che la ricorrente non avrebbe dimostrato di saper considerare in maniera appropriata il contenuto e l'importanza storica del documento di Luigi Sturzo Appello ai Liberi e Forti, scritto con Mussolini, nel quale non si farebbe nessun riferimento al concetto citato dalla medesima. A conclusione del riesame delle risposte della ricorrente, l'esaminatore conferma i punteggi dettagliati (vedi tabella allegata alla presa di posizione in questione) ed il risultato contestato, assegnando un totale di 22 punti su 30 e la nota 4.5.
Anche rispetto al riesame dell'elaborato di geografia della ricorrente (cfr. all. 17 dell'incarto dell'autorità inferiore), l'esaminatore competente,
F. , conferma nella sua presa di posizione del 5 settembre 2019, il risultato contestato, assegnando un totale di 43 punti su 60 e la nota 4.5.
In merito alle censure riguardanti la valutazione della prestazione d'e- same ed in considerazione di quanto sopra (cfr. consid. 2), bisogna analizzare se nella fattispecie la ricorrente abbia fornito indicazioni sostanziate e convincenti o le rispettive prove del fatto che il risultato non sarebbe materialmente condivisibile, che sarebbero stati posti dei requisiti chiaramente troppo elevati o che la prestazione d'esame sarebbe stata chiaramente sottovalutata.
In occasione della presa di posizione dell'autorità inferiore, gli esperti hanno spiegato il metodo ed i criteri di valutazione dei compiti oggetto del ricorso, il perché non hanno assegnato alla ricorrente il numero di punti richiesto per le sue risposte, o quali soluzioni ci si sarebbe aspettati per ottenere il punteggio completo (vedi sopra).
Circa la valutazione, non possono essere sollevate obiezioni se gli esperti non attribuiscono alla ricorrente incondizionatamente punti per ogni risposta parziale. Piuttosto, per l'ottenimento di punti supplementari sono necessarie risposte corrette, complete e precise dal punto di vista del contenuto e che facciano sufficiente riferimento alla domanda in questione. Ciò è già richiesto dal diritto alla parità di trattamento con gli altri candidati (cfr. consid. 2. 1). Nella fattispecie, non vi sono indicazioni concrete di parzialità o incompetenza e le valutazioni non appaiono evidentemente errate o del tutto inadeguate. Inoltre, i pareri degli esperti risultano completi nella misura in cui rispondono in maniera esaustiva a tutte le censure fatte valere dalla ricorrente e comprensibile, nonché plausibile, laddove differiscono dalle censure sollevate. Pertanto, non si può parlare di una valutazione arbitraria dell'esame e la valutazione dell'autorità inferiore appare, sulla base delle osservazioni degli esperti, comprensibile e plausibile in tutti i punti.
D'altra parte, la ricorrente non è stata in grado di dimostrare nel suo ricorso che la prestazione d'esame sarebbe stata chiaramente sottovalutata, che i requisiti posti sarebbero stati chiaramente troppo elevati o che i commenti degli esperti erano materialmente ingiustificabili. Lo stesso vale per le dichiarazioni riguardo gli esami di biologia e geografia, allegate al ricorso.
Infatti, dal punto di vista materiale, la ricorrente chiede la rivalutazione dei propri esami, limitandosi ad affermare la correttezza delle proprie risposte
o la mancanza di chiarezza nella distribuzione dei punti. Il semplice affermare che la propria soluzione sarebbe corretta, rispettivamente il parere degli esperti sbagliato o incompleto, non soddisfa la necessità di indicazioni sostanziate e convincenti da parte della ricorrente (cfr. consid. 2. 3).
Inoltre, per quanto riguarda la mancata trasparenza nella distribuzione dei punti, si rileva che in seguito alle prese di posizione degli esperti sulle singole censure della ricorrente, nonché sulle dichiarazioni allegate dalla medesima, ed alle spiegazioni dettagliate fornite con esse, il Tribunale ha dato alla ricorrente l'opportunità di replica. Se ne conclude che la ricorrente non solo avrebbe avuto l'opportunità, ma anche, nel suo stesso interesse, ogni ragione per mettere in discussione le dichiarazioni degli esperti in una replica mediante confutazioni motivate e documentate. Tuttavia, nonostante l'invito del Tribunale, la ricorrente non ha approfittato di questa opportunità e non ha quindi replicato alle motivazioni addotte dagli esperti.
Alla luce di quanto detto ed in considerazione di quanto espresso al consid. 2, segnatamente il riserbo con il quale le autorità di ricorso sono chiamate a statuire in materia di esami (cfr. consid. 2 .1) ed il grande margine di apprezzamento concesso agli esaminatori nelle loro considerazioni e valutazioni (cfr. consid. 2.2), non vi è motivo di dubitare del ragionamento comprensibile e plausibile degli esperti e pertanto occorre fare affidamento al loro parere.
In virtù di quanto precede, il ricorso è respinto e la decisione impugnata del 28 giugno 2019 è confermata.
Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi a carico della parte soccombente; se quest'ultima soccombe solo in parte, le medesime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'interesse pecuniario, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 e art. 4 TS-TAF).
Nella fattispecie, viste le sorti del ricorso (cfr. consid. 6), le spese del procedimento davanti al Tribunale vengono fissate a fr. 800.- e sono poste a
carico della ricorrente, totalmente soccombente. Tale cifra verrà compensata dall'anticipo di fr. 800.- già versato dalla ricorrente in data 26 agosto 2019.
La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 TS-TAF).
Nella fattispecie, alla ricorrente, totalmente soccombente, non si assegna alcuna indennità.
Quanto all'autorità inferiore, essa non ha diritto alle ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
Infine, ritenuto che il ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale è inammissibile contro le decisioni concernenti l’esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell’esercizio della professione (art. 83 lett. t della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]), la presente sentenza è definitiva.
Il ricorso è respinto e la decisione impugnata del 28 giugno 2019 è confermata.
Le spese processuali vengono fissate a fr. 800.- e poste a carico della ricorrente. Questo importo verrà compensato dall'anticipo spese di fr. 800.- pagato dalla ricorrente in data 26 agosto 2019.
Non vengono accordate indennità a titolo di spese ripetibili.
Comunicazione a:
ricorrente (raccomandata; allegato: atti di ritorno)
autorità inferiore (n. di rif. [ ]; raccomandata; allegato: incarto)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Maria Cristina Lolli
Data di spedizione: 28 aprile 2020
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.