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Bundesverwaltungsgericht Urteil A-6168/2018

Kopfdaten
Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung I
Dossiernummer:A-6168/2018
Datum:27.04.2020
Leitsatz/Stichwort:Imposta sul valore aggiunto
Schlagwörter : Della; Società; Ricorrente; Dell’; Procedura; Federale; Tribunale; Fallimento; L’art; Commercio; Consid; Registro; Spese; Decisione; Ricorso; Attivi; Dalla; Presente; Perso; Mancanza; Dell’art; Radiazione; Franchi; Fallimenti; Ufficio; Stata; Essere; Priva; Posta; Amministrativo
Rechtsnorm: Art. 159 OR ; Art. 164 OR ;
Referenz BGE:-
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Weitere Kommentare:-
Entscheid

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte I

A-6168/2018

D e c i s i o n e d i s t r a l c i o d e l 27 a p r i l e 2 0 2 0

Composizione Annie Rochat Pauchard, giudice unica, Sara Pifferi, cancelliera.

Parti A. in liquidazione

(radiata dal Registro di commercio),

ricorrente,

contro

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto, Schwarztorstrasse 50, 3003 Bern,

autorità inferiore.

Oggetto imposta sul valore aggiunto 1° trimestre 2010 - 4° trimestre 2012 (imposta sull’acquisto; doppia utilizzazione).

Ritenuto in fatto:

che, con decisione su reclamo del 28 settembre 2018, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha confermato la sua precedente decisione del 22 maggio 2017 e respinto il reclamo 22 giugno 2017 inoltrato dalla società A. , con sede ad X. , per il tramite della sua rappresentante;

che, avverso la predetta decisione, la A.

(di seguito: società

ricorrente o ricorrente) - sempre per il tramite della sua rappresentante - ha inoltrato ricorso 29 ottobre 2018 dinanzi al Tribunale amministrativo federale;

che, in data 20 novembre 2018, la società ricorrente ha versato l’anticipo equivalente alle presunte spese processuali di 10'000 franchi, richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 31 ottobre 2018;

che, con risposta 21 dicembre 2018, l’AFC (di seguito: autorità inferiore) ha postulato il rigetto del suddetto ricorso;

che, con decreto della Pretura del Distretto di Y. del ( ) 2019, la società ricorrente è stata dichiarata in fallimento e sciolta a far tempo dal 17 maggio 2019;

che, con decreto della Pretura del Distretto di Y. del ( ) 2019, la procedura di fallimento è poi stata sospesa per mancanza di attivi ai sensi dell’art. 230 cpv. 1 della legge federale dell’11 aprile 1889 (LEF, RS 281.1);

che, in data ( ) 2020, la società ricorrente è per finire stata radiata d’ufficio dal Registro di commercio in applicazione dell’art. 159 cpv. 5 lett. a dell’ordinanza del 17 ottobre 2007 (ORC, RS 221.411), nessuna opposizione motivata essendo stata presentata contro la cancellazione nel termine di tre mesi dalla pubblicazione a Registro di commercio della sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi;

che, in data 8 aprile 2020, il Tribunale è stato informato al riguardo dalla Direzione generale delle dogane, nell’ambito di un incarto parallelo concernente la società ricorrente;

e considerato in diritto:

1.

che, giusta l’art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste dall’art. 32 LTAF;

che sono considerate autorità inferiori quelle di cui all’art. 33 LTAF;

che, in particolare, le decisioni su reclamo pronunciate dall’AFC in materia d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - come nel caso qui in esame - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale (cfr. art. 33 lett. d LTAF; artt. 83 e 86 cpv. 5 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto [LIVA, RS 641.20]);

che la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è - di principio - retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF);

2.

che il Tribunale amministrativo federale esamina d’ufficio sia la qualità per ricorrere, che la qualità di parte (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-709/2016 del 23 novembre 2017 consid. 1.2; A-2078/2016 del 1° no-

vembre 2016 consid. 1.3 con rinvii);

2.1

che, giusta l’art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa;

che, giusta l’art. 6 PA, sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione; che ai sensi dell’art. 6 PA, va considerata quale parte alla procedura soltanto chi dispone della capacità giuridica (esercizio dei diritti civili) e della capacità processuale (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-2078/2016 del 1° novembre 2016 consid. 1.3.2 con rinvii; MARANTELLI-SONANINI/HUBER, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], VwVG - Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ed. 2016, [di seguito: Praxiskommentar VwVG], n. 12 seg. ad art. 6 PA; ISABELLE HÄNER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], VwVG Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Kommentar, 2a ed. 2019,

n. 1 ad art. 6 PA);

che le persone giuridiche hanno l’esercizio dei diritti civili tosto che siano costituiti gli organi a ciò necessari conformemente alla legge ed agli statuti (cfr. art. 54 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 [CC, RS 210]); ch’esse esercitano i loro diritti civili per mezzo dei loro organi, i quali sono chiamati ad esprimerne la volontà (cfr. art. 55 cpv. 1 CC); che, nell’ambito di una procedura giudiziaria, le persone giuridiche agiscono per il tramite dei loro organi che le rappresentano (cfr. DTF 141 III 80 consid. 1.3 con rinvii; [tra le tante] sentenza del TAF A-2078/2016 del 1° novembre 2016 consid. 1.3.2 con rinvii; MARANTELLI-SONANINI/HUBER, Praxiskommentar VwVG, n. 14 ad art. 6 PA);

che una persona giuridica cessa di esistere con la sua radiazione dal Registro di commercio (cfr. artt. 746 e 939 cpv. 3 della legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero [CO, RS 220]);

che, ciò premesso, né la dichiarazione di fallimento, né la sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell’art. 230 cpv. 1 LEF, comportano tuttavia la perdita della personalità di una persona giuridica (cfr. WOHLFAHRT/MEYER, in: Stahelin/Bauer/Stahelin [ed.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2a ed. 2010, [di seguito: BSK SchKG II], n. 32 ad art. 207 LEF; PETER JUNG, Gesellschaftsrecht, 2a ed. 2018, pag. 55, n. 31);

che, ai sensi dell’art. 230 cpv. 1 LEF, la procedura di fallimento viene sospesa per mancanza di attivi, qualora sia prevedibile che la massa non sarà sufficiente per coprire almeno le spese della procedura sommaria;

che, nondimeno, in assenza di un’opposizione motivata contro la radiazione entro tre mesi dalla pubblicazione a Registro di commercio della sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi ex art. 159 cpv. 3 ORC, la società viene cancellata d’ufficio in applicazione dell’art. 159 cpv. 5 lett. a ORC (cfr. parimenti art. 939 CO; sentenza del TAF A-2963/2012 del 12 marzo 2013 consid. 2.8.3 con rinvii);

che, in tal caso, la società perde allora la sua personalità giuridica;

2.2

che, in qualità di destinataria della decisione impugnata, la società ricorrente ha un interesse degno di protezione a che la stessa venga annullata

(cfr. art. 48 cpv. 1 PA) e a che il suo ricorso - interposto in maniera tempestiva e conforme alle prescrizioni formali (cfr. art. 50 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA) - venga accolto;

che, al momento del deposito del ricorso, essa era legittimata a ricorrere, essendo in possesso della qualità di parte (cfr. art. 52 segg. CC; art. 6 PA);

che, di principio, il suo ricorso è ricevibile in ordine e andrebbe pertanto esaminato nel merito;

che, nel caso concreto, la società ricorrente è stata tuttavia dichiarata in fallimento e la relativa procedura sospesa per mancanza di attivi ex art. 230 cpv. 1 LEF con decreto della Pretura del Distretto di Y. del ( ) 2019 (cfr. relativo estratto del Registro di commercio);

che la ragione sociale della ricorrente è poi stata radiata d’ufficio in applicazione dell’art. 159 cpv. 5 lett. a ORC, nessuna opposizione motivata essendo stata inoltrata contro la radiazione nel termine di tre mesi dalla pubblicazione a Registro di commercio della sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi (cfr. relativo estratto del Registro di commercio della società ricorrente; Foglio ufficiale svizzero di commercio [FUSC] n. [ ] dell’[ ]), cessando conseguentemente di esistere (cfr. consid. 2.1 del presente giudizio);

che, di conseguenza, la società ricorrente è ormai sprovvista di personalità giuridica e della capacità di essere parte (art. 6 PA);

che, allorquando viene a mancare un presupposto processuale durante la procedura di ricorso, la stessa va stralciata dai ruoli, in quanto divenuta priva d’oggetto (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 3206 segg.);

che la presente procedura di ricorso va pertanto stralciata dai ruoli, senza che sia necessario consultare le parti;

che lo stralcio di una causa divenuta priva di oggetto è di competenza del giudice dell’istruzione, quale giudice unico (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF);

che, per questioni organizzative, il giudice dell’istruzione Michael Beusch viene qui sostituito dalla giudice dell’istruzione Annie Rochat Pauchard;

3.

3.1

che, allorquando una causa diviene priva d’oggetto, le spese processuali sono di regola addossate alla parte il cui comportamento la rende priva d’oggetto (cfr. art. 5 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle causa dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che, in concreto, la causa è divenuta priva d’oggetto in quanto, a seguito della sua radiazione dal Registro di commercio intervenuta durante la procedura di ricorso, la ricorrente ha perso la propria personalità giuridica;

che, nella misura in cui la radiazione è stata determinata dal suo fallimento, si deve ritenere che è la ricorrente ad aver reso priva d’oggetto la causa da lei promossa dinanzi allo scrivente Tribunale, sicché appare giustificato porre a suo carico le spese processuali;

che peraltro, non informando il Tribunale circa l’apertura della procedura di fallimento e la sua successiva sospensione per mancanza di attivi, la società ricorrente non ha ottemperato al suo dovere di collaborazione (cfr. art. 52 PA; DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-6635/2018 del 7 gennaio 2020 consid. 2.2 con rinvii);

che, tenuto conto degli atti dell’incarto nonché dello stadio d’avanzamento della presente procedura di ricorso, appare giustificato e appropriato fissare tali spese a 1'000 franchi;

che, alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà percepito a carico dell’anticipo spese di 10'000 franchi versato a suo tempo dalla società ricorrente;

3.2

che dal momento che la società ricorrente non esiste più, alla stessa non può tuttavia giuridicamente essere rimborsato l’importo residuo dell’anticipo spese, pari a 9'000 franchi (= fr. 10'000 - fr. 1'000);

che si pone dunque la questione a sapere dove tale importo vada versato; che, giusta l’art. 269 LEF, se, chiuso il fallimento, si scoprono beni che

sarebbero spettati alla massa, ma non vi furono compresi, l’Ufficio dei

fallimenti ne prende possesso e li realizza senz’altra formalità, distribuendo la somma ricavatane fra i creditori perdenti, secondo il grado rispettivo (cvp. 1); che, l’Ufficio dei fallimenti procede nello stesso modo riguardo alle

somme depositate che divengono disponibili o che non sono state riscosse entro dieci anni (cpv. 2);

che il cosiddetto « Nachkonkurs » previsto da detta disposizione non trova tuttavia applicazione nel caso in cui vengano scoperti attivi successivamente alla sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell’art. 230 cpv. 1 LEF (cfr. DTF 110 II 396 consid. 2; 90 II

252 consid. 2; 87 II 78 consid. 3; sentenza del TF 7B.256/2002 del 27 gennaio 2003 consid. 1.2; ROGER SCHOBER, in: Kren Kostkiewicz/Vock [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4a ed. 2017, n. 3 ad art. 230 LEF; URS LUSTENBERGER, in: BSK SchKG II, n. 12 ad art. 230 LEF; MATTHIAS STAEHELIN, in: BSK SchKG II,

n. 1 e 2 ad art. 269 LEF);

che, qualora vengano scoperti degli attivi successivamente alla radiazione formale di una società ex art. 159 cpv. 5 ORC va informato al riguardo il competente Ufficio dei fallimenti;

che, in tal caso, se detti attivi sono sufficienti perlomeno a coprire le spese della procedura di fallimento sommaria o ordinaria, l’Ufficio dei fallimenti competente può poi domandare al Tribunale competente la reiscrizione della società nel Registro di commercio ai sensi dell’art. 164 cpv. 1 lett. a ORC e - di riflesso - la riattivazione della procedura di fallimento sospesa in precedenza per mancanza di attivi (cfr. STAEHELIN, BSK SchKG II, n. 2 ad art. 269 LEF; cfr. per i dettagli, circa le condizioni alla base della reiscrizione di una società a Registro di commercio, sentenza del TF 4A_16/2010 del 6 aprile 2010 consid. 5.1; sentenza del TAF A-4278/2017 dell’11 ottobre 2017 consid. 1.2.6 con rinvii; LUSTENBERGER, BSK SchKG II, n. 20 ad art. 230 LEF; STOFFEL/SAUTIER, La découverte d’actifs et/ou de passifs du débiteur à un stade avancé de la faillite ou après la clôture de celle-ci, in: JdT 2019 II pag. 97, pag. 109);

che, nello specifico, il saldo dell’anticipo spese di 9'000 franchi costituisce senz’altro un attivo divenuto disponibile successivamente alla radiazione della società ricorrente e allo stralcio della presente procedura di ricorso;

che tale importo va pertanto segnalato al competente Ufficio dei fallimenti, ovvero l’Ufficio dei fallimenti di Y. , il quale - se lo riterrà opportuno

  • potrà richiedere alla Pretura del Distretto di Y. la reiscrizione della società ricorrente a Registro di commercio ex art. 164 cpv. 1 lett. a ORC, al fine di poi eventualmente riattivare la procedura di fallimento sospesa in precedenza;

    che, alla crescita in giudicato del presente giudizio, l’importo residuo dell’anticipo spese di 9'000 franchi verrà pertanto versato, per competenza, all’Ufficio dei fallimenti di Y. , previa sua indicazione delle coordinate bancarie o postali sulle quali effettuare il versamento;

    3.3

    che, ciò posto, non si giustifica poi l’assegnazione di indennità a titolo di ripetibili (cfr. art. 15 TS-TAF);

    4.

    che, da ultimo, per quanto attiene alla notifica della presente decisione di stralcio alla società ricorrente, il Tribunale osserva quanto segue;

    che, di fatto, la società ricorrente ha inoltrato ricorso per il tramite dell’allora sua rappresentante, ovvero la società B. ;

    che con la radiazione della società ricorrente dal Registro di commercio e la sua conseguente estinzione, il mandato di rappresentanza conferito alla società B. si è però anch’esso estinto (cfr. art. 35 cpv. 1 e 2 CO), sicché quest’ultima non la rappresenta più validamente;

    che la presente decisione di stralcio verrà pertanto formalmente notificata alla società ricorrente mediante pubblicazione su Foglio federale;

    che, nondimeno, questa decisione verrà notificata per informazione anche alla società B. ;

    (il dispositivo è menzionato alla pagina seguente)

    il Tribunale amministrativo federale decide:

    1.

    La procedura di ricorso è divenuta priva d’oggetto (radiazione della società ricorrente dal Registro di commercio) ed è pertanto stralciata dai ruoli.

    2.

    Le spese processuali, pari a 1'000 franchi, sono poste a carico della ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà dedotto dall’anticipo spese di 10'000 franchi da lei versato a suo tempo.

    3.

    Alla crescita in giudicato del presente giudizio, l’importo residuo dell’anticipo spese pari a 9'000 franchi verrà versato all’Ufficio dei fallimenti di Y. , per competenza.

    4.

    Non vengono assegnate indennità a titolo di ripetibili.

    5.

    Comunicazione a:

  • ricorrente (notificazione mediante pubblicazione su Foglio ufficiale)

  • B. (per informazione)

  • autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)

  • Ufficio dei fallimenti di Y. (raccomandata)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La giudice unica: La cancelliera:

Annie Rochat Pauchard Sara Pifferi

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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