Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung II |
Dossiernummer: | B-2961/2019 |
Datum: | 15.10.2019 |
Leitsatz/Stichwort: | Maturità svizzera |
Schlagwörter : | Rsquo;; Rsquo;esame; Rsquo;autorità; Rsquo;art; Tribunale; Rsquo;ordinanza; Rsquo;esclusione; Secondo; Rsquo;indicazione; Rsquo;allegato; Rsquo;esito; SEFRI; Rsquo;altro; Inoltre; Rsquo;ultimo; Etica/Plagio; Rsquo;esami; Nella; Rsquo;ultima; Visto; “Allegati”; “Etica; /Plagio”; Rsquo;interesse; Verwaltungsrecht; Corte; Commissione; Rsquo;annullamento; Lrsquo;autorità; Rsquo;istituto |
Rechtsnorm: | Art. 15 or;Art. 22 or;Art. 23 or; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | -, Praxis Verwaltungsverfahrensgesetz, Art. 29 VwVG, 2016 |
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte II
B-2961/2019
Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Daniel Willisegger, Francesco Brentani, cancelliere Corrado Bergomi.
Parti X. ,
ricorrente,
contro
autorità inferiore.
Oggetto Esame svizzero di maturità.
X. (in seguito: il ricorrente) si è iscritto al secondo esame parziale dell’esame svizzero di maturità nella sessione estiva 2019 (primo tentativo), dopo aver sostenuto il primo esame parziale nella sessione estiva 2018. Con la domanda di ammissione alla sessione estiva 2019, il ricorrente ha consegnato, per la materia d’esame “ ”, un lavoro di maturità dal titolo “ ” in duplice copia, accompagnato da una dichiarazione d’autenticità.
Con lettera raccomandata del 29 maggio 2019 la Commissione svizzera di maturità CSM (in seguito: autorità inferiore) ha informato il ricorrente che, in base ad un controllo approfondito, il suo lavoro di maturità era risultato essere un plagio, prevalentemente nella parte dedicata agli allegati. Nel contempo, ha dato facoltà al ricorrente per esprimersi in merito entro il 5 giugno 2019, con l’avvertenza che, trascorso infruttuoso questo termine, sarebbe stata emessa una decisione d’esclusione dalla sessione.
In seguito al mancato ritiro della lettera raccomandata del 29 maggio 2019, ritornata all’autorità inferiore, il contenuto della missiva è stato spiegato al ricorrente in occasione di un colloquio con il presidente di sessione e la responsabile amministrativa degli esami, in data 11 giugno 2019, ossia il primo giorno degli esami orali (cfr. risposta dell’autorità inferiore, pag. 3,
n. 7). Lo stesso giorno, lo scritto raccomandato del 29 maggio 2019, compresa la documentazione allegata, è poi stato consegnato a mano al ricorrente con conferma di ricevuta (cfr. allegato 9 alla risposta).
Con decisione dell’11 giugno 2019, notificata il giorno stesso dal presidente di sessione al ricorrente con conferma di ricevuta (cfr. allegato 8 alla risposta), l’autorità inferiore ha escluso il ricorrente dalla sessione estiva d’esame 2019, disposto il non superamento dell’esame e l’annullamento di tutte le note ottenute durante la sessione. Trattandosi del primo tentativo d’esame, l’autorità inferiore ha deciso che il ricorrente ha diritto a ripetere l’esame e che al secondo tentativo egli dovrà sostenere tutte le prove previste dal secondo esame parziale. L’autorità inferiore ha stabilito che il ricorrente ha commesso un plagio e che il suo lavoro di maturità contiene numerosi passaggi ripresi letteralmente da internet, senza che questi siano stati indicati come citazioni o accompagnati da riferimenti bibliografici. In altri punti, il lavoro infrangerebbe le regole di citazione in modo tale che i passaggi ripresi non siano più attribuibili alle rispettive fonti.
In data 13 giugno 2019, il ricorrente ha impugnato detta decisione con ricorso (con allegati) dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: il Tribunale), postulando l’annullamento della stessa e l’accoglimento del ricorso. In via preliminare, il ricorrente ha chiesto di concedere l’effetto sospensivo al ricorso, nel senso di ammetterlo a portare a termine gli esami orali.
Dal profilo formale, il ricorrente si duole che l’autorità inferiore, prima di emanare la decisione impugnata, non gli abbia inviato la raccomandata del 29 maggio 2019, da lui non ritirata, anche per posta ordinaria, né abbia informato l’istituto presso cui si è iscritto agli esami dell’accaduto, cosicché l’esclusione gli ha potuto essere comunicata soltanto il primo giorno degli esami orali. Dal profilo materiale, il ricorrente ritiene in sintesi che la decisione impugnata sia contraria al principio della proporzionalità, della parità di trattamento e del divieto di formalismo eccessivo. A suo dire, le modalità di allestimento del lavoro di maturità e le conseguenze di un plagio non sono specificate con sufficiente chiarezza nelle direttive e nel promemoria.
Con decisione incidentale del 14 giugno 2019, il Tribunale ha ordinato, tra le altre cose, che il ricorso ha effetto sospensivo ai sensi dell’art. 55 PA.
In data 14 giugno 2019, il ricorrente ha inoltrato per posta elettronica e via fax un’istanza di provvedimenti supercautelari e cautelari (con allegati) volta ad ammetterlo a portare a termine gli esami a lui mancanti.
Tramite due e-mail del 21 giugno 2019 il ricorrente ha comunicato al Tribunale di aver potuto sostenere integralmente la sessione estiva d’esame 2019 e chiesto nel contempo di venire a conoscenza della valutazione degli esami dopo che la CSM aveva respinto una sua domanda in tal senso.
Con decisione incidentale del 2 luglio 2019 lo scrivente Tribunale ha respinto la richiesta del ricorrente di venire a conoscenza del risultato degli esami sostenuti dopo l’inoltro del ricorso e ritenuto che i risultati rimarranno segreti fino alla decisione definitiva, determinandosi sulla loro sorte in caso di un accoglimento o rigetto del ricorso.
Con risposta dell’8 agosto 2019, inoltrata entro il termine fissato con ordinanza del 26 giugno 2019 e accompagnata da 15 allegati, l’autorità inferiore propone la reiezione del gravame, respingendo in sostanza l’insieme delle censure sollevate dal ricorrente.
Con fax del 14 agosto 2019 il ricorrente ha comunicato, secondo il senso, di rinunciare alla replica.
Ulteriori precisazioni relative ai fatti e agli argomenti sollevati dalle parti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.
Il Tribunale esamina d’ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTAF 2007/6 consid. 1).
Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021; art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). Giusta l’art. 33 lett. f LTAF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle commissioni federali.
Le decisioni dell’autorità inferiore sono soggette a ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 29 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’esame svizzero di maturità [in seguito: ordinanza ESM, RS 413.12]) in combinato disposto con l’art. 37 LTAF e l’art. 44 PA). Nell’evenienza, non sussistono eccezioni a norma dell’art. 32 LTAF.
Al ricorrente va senz’altro riconosciuto il diritto a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e le disposizioni relative al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), al contenuto e alla forma dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), all’anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e segg. PA), sono rispettate.
Si deve pertanto ammettere la ricevibilità del presente ricorso.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati, giusta l’art. 49 PA in combinato disposto con l’art. 37 LTAF, la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (lett. b), nonché l’inadeguatezza (lett. c).
Tuttavia, per costante prassi, le autorità di ricorso chiamate a statuire in materia di esami assumono un certo riserbo e non si scostano senza necessità dall’apprezzamento degli esaminatori anche nei casi in cui dispongono delle conoscenze necessarie a una verifica più estesa (DTF 131 I 467 consid. 3.1). L’adozione di un certo riserbo si impone dato che l’autorità di ricorso non è generalmente a conoscenza di tutti gli elementi pertinenti della valutazione e non è, in genere, in grado di formulare un giudizio affidabile sul rendimento complessivo del ricorrente e degli altri candidati. Inoltre, gli esami hanno come oggetto materie specifiche, nelle quali l’autorità di ricorso non dispone di competenze proprie. Una libera revisione della valutazione dell’esame da un punto di vista materiale, comporterebbe, inoltre, il rischio di ingiustizie e disuguaglianze rispetto agli altri candidati. Per questi motivi, la valutazione dei risultati degli esami può essere esaminata dall’autorità di ricorso soltanto con un certo riserbo (DTF 118 Ia 488 consid. 4c, DTF 106 Ia 1 consid. 3c, con rinvii; DTAF 2008/14 consid. 3.1 con rinvii, 2007/6 consid. 3 e i riferimenti citati).
Il riserbo nell’esercizio del potere d’esame si applica solo alla valutazione materiale dei risultati. Se, invece, oggetto della contestazione sono l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni di legge o vengono rimproverate carenze procedurali nello svolgimento dell’esame, l’autorità di ricorso deve esaminare le obiezioni sollevate con piena cognizione, altrimenti commetterebbe un diniego formale di giustizia (DTAF 2008/14 consid. 3.3 e DTAF 2007/6 consid. 3 con i rispettivi rinvii).
Nel caso di specie, l’oggetto del ricorso non è il risultato dell’esame, bensì l’esclusione dal medesimo. Ne consegue che, trattandosi di una questione di diritto, il ricorso dovrà essere esaminato con pieno potere d’esame (cfr. sentenza del TAF B-5235/2011 del 15 giugno 2012 consid. 1, pag. 5).
dalla Commissione svizzera di maturità, la quale a sua volta è responsabile dello svolgimento dell’esame (art. 10 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 2 cpv. 1 ordinanza ESM). L’esame deve permettere di accertare se il candidato possiede la maturità necessaria agli studi universitari (art. 8 cpv. 1 ordinanza ESM).
La domanda d’iscrizione all’esame svizzero di maturità deve essere indirizzata alla SEFRI, corredata segnatamente da un lavoro di maturità (cfr. art. 4 cpv. 1 ordinanza ESM). In base all’art. 15 ordinanza ESM, dedicato al lavoro di maturità, prima di iscriversi all’esame, il candidato redige personalmente un lavoro autonomo di una certa importanza (art. 15 cpv. 1 ordinanza ESM). Questo lavoro è valutato nel quadro dell’esame dall’esaminatore e dall’esperto (art. 15 cpv. 2 ordinanza ESM). Gli obiettivi, i criteri e le procedure di valutazione sono precisati nelle direttive (art. 15 cpv. 3 ordinanza ESM).
L’esame non è superato se il candidato si è servito di strumenti di lavoro non autorizzati o si è comportato in altro modo sleale (art. 22 cpv. 2 lett. c ordinanza ESM). L’art. 23 ordinanza ESM, intitolato “Sanzioni”, prevede, in caso di plagio del lavoro di maturità, che il candidato è immediatamente escluso dalla sessione d’esame, l’esame è considerato non superato e tutte le note ottenute durante la sessione sono annullate (art. 23 cpv. 3 ordinanza ESM in combinato disposto con i suoi cpv. 1 e 2). Nei casi particolarmente gravi di cui all’art. 22 cpv. 2 lett. c, inclusi i casi di plagio, la CSM può pronunciare l’esclusione del candidato per un tempo determinato (art. 23 cpv. 4 ordinanza ESM). La sanzione è notificata al candidato dal presidente della sessione (art. 23 cpv. 5 ordinanza ESM). Le disposizioni relative alle sanzioni sono espressamente comunicate ai candidati prima dell’inizio degli esami (art. 23 cpv. 6 ordinanza ESM).
Secondo le direttive per l’esame svizzero di maturità valide dal 1° gennaio 2012 (in seguito: le direttive) il lavoro di maturità è una produzione personale che lo studente realizza in modo individuale e autonomo (punto 9 delle direttive). I suoi assi principali sono i seguenti. In primo luogo, la delimitazione di una problematica e la formulazione di un interrogativo di ricerca che possono essere elaborate nell’ambito delle presenti direttive. In secondo luogo, la ricerca di informazioni su un determinato tema, la sua analisi critica e la sua valorizzazione e infine l’esercizio della comunicazione personale attraverso la padronanza e la precisione dell’espressione
scritta e orale (punto 9 delle direttive). I tre assi citati si concretizzano segnatamente attraverso un lavoro di maturità che va dall’elaborazione di una problematica alla stesura personale di una relazione scritta (mémoire) su tale problematica (punto 9 delle direttive).
Il lavoro di maturità costituisce un elemento importante per il raggiungimento degli obiettivi sanciti nell’art. 8 ordinanza ESM. In particolare, il candidato deve acquisire e sviluppare particolari capacità e atteggiamenti (punto 9.1 delle direttive). Tra le capacità richieste rientra segnatamente quella di integrare coerentemente, laddove necessario, citazioni pertinenti distinguendole chiaramente dal proprio testo, come quella di avvalersi della tecnica che consente di citare in modo chiaro e scrupoloso ogni passaggio ripreso da terzi; affinché il lavoro di maturità rimanga una produzione personale, le citazioni non possono costituire più di un terzo del testo finale (bibliografia e citazioni devono rispettare le regole contenute nel documento allegato alle direttive). Gli atteggiamenti richiesti comprendono in particolar modo il rispetto dell’onestà intellettuale e il riconoscimento di contributi di terzi (punto 9.1 delle direttive).
Le direttive disciplinano inoltre che l’iscrizione all’esame deve essere corredata, tra l’altro, dal modulo con indicato il titolo esatto del lavoro di maturità, la materia sulla quale verte e i motivi della scelta del tema, come pure una dichiarazione di autenticità; poiché la firma apposta dal candidato comporta come qualsiasi altra firma determinati obblighi, è opportuno che quest’ultimo si informi sul significato della dichiarazione che sottoscrive (cfr. punto 9.2.1 delle direttive).
Un lavoro di maturità soddisfa le condizioni dell’art. 15 ordinanza ESM in particolare se non contiene elementi di frode nel senso che il candidato che presenta un lavoro di maturità non redatto personalmente o con passaggi ripresi parola per parola o con lievi modifiche da testi di terzi senza segnalarli come citazioni conformemente alle prescrizioni relative alla bibliografia e alle citazioni viene escluso dalla sessione d’esame conformemente all’articolo 23 capoverso 2 (recte: cpv. 1) dell’ordinanza ESM riguardante il plagio (cfr. punto 9.2.4 delle direttive). Un’eventuale frode può essere constatata prima, durante o dopo l’esame. In tal caso, l’intera sessione è considerata non superata e tutte le note ottenute in tale sessione sono annullate (cfr. punto 9.2.4 delle direttive).
3.3 L’autorità inferiore ha poi anche emanato, in data 28 ottobre 2009, un promemoria “Etica/Plagio - Indicazioni complementari in merito al lavoro di maturità” (in seguito: promemoria), pubblicato sul sito internet della SEFRI.
Secondo il promemoria, il lavoro di maturità deve essere redatto in modo da garantire un trattamento eticamente corretto delle fonti d’informazione. Le fonti non proprie vanno sempre segnalate come tali. Ciò significa, in concreto, che ogni informazione di terzi (idea, concetto, fatto ecc.), ripresa alla lettera o nella sostanza, deve essere chiaramente riportata come una citazione e recare l’indicazione del punto in cui la si è reperita. Ogni citazione deve essere chiaramente rimandabile a una fonte ed essere verificabile. Il principio vale per qualsiasi informazione, indipendentemente dal tipo di fonte (libro, rivista, sito internet, film, documento sonoro, opera d’arte figurativa ecc.).
Nel promemoria, i candidati sono pregati di osservare a questo proposito le “Prescrizioni per la bibliografia e le citazioni ” riportate in allegato alle direttive sull’esame di maturità pubblicate sul sito della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI (http://www.sbfi.ad - min.ch). Citando correttamente le fonti, i candidati eviteranno di commettere o di incorrere involontariamente in un plagio (cfr. promemoria).
Secondo il promemoria, si tratta di plagio quando, in un lavoro, concetti o formulazioni altrui non sono riportati a titolo di citazione, ma sono presentati come propri. Non è rilevante che il plagio sia commesso intenzionalmente (inganno volontario) o non intenzionalmente (dimenticanza nell’indicare le fonti). Il promemoria elenca a titolo esemplificativo diverse fattispecie che sono ricollegate alla nozione di plagio (promemoria e le referenze citate alla sua nota a piè di pagina 2). Tra di esse si evidenziano il riprendere passi di un’opera altrui senza renderne riconoscibile la fonte mediante una citazione, il che include anche scaricare e usare parti di testo riprese da internet senza indicarne la fonte, oppure il riprendere passi tratti da una o più opere altrui apportando lievi modifiche o cambiamenti al testo senza renderne riconoscibile la fonte mediante una citazione, oppure infine il riprendere passi di un’opera altrui senza citarne la fonte contestualmente alla parte o alle parti riprese, bensì unicamente a fine lavoro.
Conformemente al promemoria, tutti i lavori di maturità presentati ai fini dell’esame svizzero di maturità sono passati in rassegna con l’ausilio di un software appositamente sviluppato allo scopo di individuare possibili plagi e in seguito archiviati per otto anni in una banca dati protetta, in cui sono conservati anche i lavori di maturità già controllati di numerosi licei pubblici. Il software confronta i lavori con i documenti disponibili su internet e con quelli conservati nella banca dati. I lavori sono inoltre attentamente riletti dagli esaminatori, i quali procedono a ricerche più approfondite in caso di sospetto plagio (cfr. promemoria). Infine, il promemoria indica ancora le
conseguenze in caso di plagio, riferendosi all’art. 23 cpv. 1 dell’ordinanza ESM e che l’esclusione dall’esame può avvenire prima, durante o dopo la sessione d’esame in questione.
A livello formale, il ricorrente si duole che la comunicazione della decisione sia avvenuta esclusivamente tramite una raccomandata, da lui non ritirata a causa di una da parte sua non meglio precisata “successione di eventi a lui sfavorevoli, innanzitutto causati dalla sua assenza dal domicilio”. A suo dire, per permettergli di prendere conoscenza del contenuto della raccomandata, nonché di giustificare e chiarire l’accaduto con il presidente della sessione d’esami federali, l’autorità inferiore avrebbe dovuto non solo recapitargli, in un secondo tempo, l’invio per posta ordinaria, ma anche informare l’istituto presso il quale si era iscritto agli esami. Detta omissione e il mancato coinvolgimento dell’istituto avrebbero fatto sì che il ricorrente sia stato informato sulla propria esclusione soltanto l’11 giugno 2019, poco prima dell’inizio del primo esame orale.
Per il buon ordine vale la pena di puntualizzare che lo scritto dell’autorità inferiore del 29 maggio 2019 (cfr. supra fatti, lettera A.b), trasmesso per invio raccomandato al ricorrente e ritornato al mittente dalla Posta svizzera l’8 giugno 2019 con la menzione “non ritirato” (cfr. il tracciamento dell’invio all’allegato 6 della risposta), non configura una decisione ai sensi dell’art. 5 PA, ma soltanto un’informazione al ricorrente con la possibilità di esprimersi sul plagio constatato dall’autorità inferiore e sulle conseguenze che ne derivano.
Nella misura in cui il ricorrente pare sostenere che l’autorità inferiore avrebbe dovuto dargli in ogni caso la possibilità di esprimersi prima di emanare la decisione impugnata, lasciando sottintendere che con una simile omissione sia stato violato il suo diritto di essere sentito preliminarmente, egli non può trarre nulla a suo beneficio.
A titolo generale, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale le garanzie minime del diritto di essere sentito non impongono che un candidato d’esame abbia la possibilità di esprimersi prima che sia adottata una decisione negativa sull’esito dell’esame. L’Alta Corte riconosce che il diritto di essere sentito di un candidato d’esame è ossequiato dal momento in cui, iscrivendosi e sostenendo le prove d’esame, lui stesso fornisce l’insieme dei documenti che portano alla decisione d’esame (DTF 113 Ia 286 consid. 2c; WALDMANN/BICKEL in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ed. 2016, n. 42 ad art. 29 PA; DTF 121 I 225 consid. 2b; sentenza del TAF B-229/2010 del 29 luglio 2010 consid. 4.2).
In secondo luogo, un’audizione preliminare non si rivela neppure necessaria poiché il ricorrente è stato informato tramite le direttive e il promemoria precedentemente menzionati (cfr. supra consid. 3.2.1 segg. e 3.3), del resto allegati al ricorso, non solo sull’importanza di contrassegnare nel testo le citazioni delle fonti come tali, ma anche sulla definizione di plagio e sulle conseguenze per l’esame in caso di consegna di un lavoro di maturità affetto da plagio.
Benché il ricorrente abbia compilato e sottoscritto il formulario relativo alla domanda di ammissione all’esame, indicando l’ultima scuola di preparazione ed espresso con un sì il proprio consenso a che “la scuola di preparazione può essere informata dei risultati da me conseguiti”, né dall’ordinanza ESM e neppure dalle direttive e dal promemoria risulta alcun obbligo per l’autorità inferiore di informare l’ultima scuola di preparazione dei candidati d’esame. L’autorità inferiore non era quindi tenuta ad informare l’ultima scuola di preparazione del ricorrente in relazione al contenuto dell’invio raccomandato del 29 maggio 2019.
Per quanto il ricorrente possa lasciare intendere che la decisione impugnata sia stata resa tardivamente in quanto notificata soltanto il primo giorno degli esami orali occorre sottolineare che secondo l’art. 23 cpv. 3 ordinanza ESM, in combinato disposto con il suo cpv. 1, il candidato che commette un plagio è immediatamente escluso dalla sessione non appena è constatata la frode. L’esclusione immediata può essere comunicata prima, durante o dopo la sessione d’esame, come precisato nelle rispettive direttive e nel promemoria (cfr. supra consid. 3.2.3 segg. e 3.3).
Visto quanto precede, non avendo previsto di inviare al ricorrente lo scritto raccomandato del 29 maggio 2019 anche per posta ordinaria, né di informare l’ultima scuola di preparazione dell’accaduto e avendo fatto notificare la decisione d’esclusione dalla sessione il primo giorno degli esami orali, l’autorità inferiore non è incorsa in un’eventuale violazione del diritto di essere sentito del ricorrente oppure delle disposizioni dell’ordinanza ESM, delle rispettive direttive e del promemoria “Etica/Plagio”.
Il ricorrente sostiene che l’esclusione immediata dalla sessione d’esami non sia una sanzione proporzionale all’errore da lui commesso e che l’autorità inferiore, con l’emissione della relativa decisione, sia incorsa in un formalismo eccessivo e in una violazione del principio della parità di trattamento. Il ricorrente precisa che i passaggi presunti di plagio si trovano unicamente in note e allegati, ad eccezione di uno solo contenuto nel testo principale. Secondo lui, i parametri definiti nelle direttive e nel promemoria, non specificherebbero a sufficienza e in maniera esplicita le modalità del lavoro di maturità e le conseguenze di un plagio, in particolare non statuirebbero l’obbligo e la necessità di inserire le fonti anche all’interno di note e allegati e non solo nel testo principale del lavoro. Si tratterebbe di un vizio di forma che non può essere imputato al candidato d’esame. Del resto, continua il ricorrente, egli avrebbe in ogni caso citato le fonti mancanti nella sitografia conclusiva a fine lavoro. A suo dire, l’esclusione dalla sessione d’esame non sarebbe equa nei confronti di quei candidati che hanno redatto il lavoro di maturità con le stesse modalità da lui adottate. Infine, il ricorrente spiega che con l’aver raggiunto l’ampia sufficienza in tutte le materie nella prima sessione d’esami svoltasi nel giugno 2018 egli non avrebbe avuto alcun scopo di commettere un’irregolarità nel proprio lavoro di maturità.
Dagli atti dell’incarto risulta che l’autorità inferiore ha eseguito un controllo del lavoro di maturità del ricorrente servendosi di un apposito programma informatico e facendo successivamente effettuare delle verifiche da un collaboratore scientifico. In concreto, sono emerse le risultanze seguenti:
Come evidenziato dall’autorità inferiore agli allegati 2 e 3 della risposta, le note a piè di pagina ( ) (indicate a mano con i numeri 1-8), nonché un passaggio al punto ( ) (pag. [ ] del lavoro di maturità, indicato a mano con il numero 9) e diversi o addirittura interi passaggi ai punti ( ) della parte ( ) “Allegati” del lavoro di maturità (indicati a mano con i numeri 10-16) sono stati ripresi letteralmente da testi pubblicati in internet senza che sia indicata la fonte da cui sono stati reperiti;
Per quanto attiene all’intero punto ( ) della parte ( ) “Allegati” (cfr. punto 14 dell’allegato 2 alla risposta), il testo corrisponde in tutto e per tutto, dalla frase iniziale all’ultimo paragrafo, ad un articolo tratto da internet (cfr. punto 14 dell’allegato 3 alla risposta) e non dalla fonte citata a piè di pagina;
Al punto ( ) della parte ( ) “Allegati”, il paragrafo messo in evidenza e indicato a mano con il numero 11 riprende alla lettera interi passaggi di un articolo apparso su internet (cfr. punto 11 dell’allegato 3 alla risposta) senza che venga menzionata la fonte in una nota a piè di pagina;
Sempre al punto ( ) della parte ( ) “Allegati”, il paragrafo con la marcatura e indicato a mano con il numero 12 riprende letteralmente interi passaggi di un articolo reperibile su internet (cfr. punto 12 dell’allegato 3 alla risposta) senza che vi sia un’esplicita segnalazione relativa alla fonte. Per di più la fonte citata alla nota a piè di pagina ( ) è stata inserita in modo errato e si riferisce invece al paragrafo indicato a mano con il numero 11.
In sintesi, dal lavoro di maturità (allegato 2 alla risposta) e dai testi raccolti in internet dai quali sono stati estratti i passaggi in questione (allegato 3 alla risposta) emerge che il lavoro di maturità in esame contiene 16 punti ripresi letteralmente da testi pubblicati richiamabili in internet senza renderne riconoscibile la fonte mediante l’apposita citazione. Nella maggior parte dei punti, le fonti non sono state menzionate nemmeno nella bibliografia finale, mentre in altri punti sono violate le regole di citazione in modo tale che i passaggi ripresi non sono più attribuibili alle rispettive fonti. Alla luce di queste circostanze, il Tribunale adito giunge alla conclusione che non vi è motivo di scostarsi dall’apprezzamento dell’autorità inferiore secondo cui nel caso del lavoro di maturità del ricorrente si tratta di un plagio (cfr. le sentenze del TAF B-5235/2011 del 15 giugno 2012 consid. 5.1, B- 229/2010 del 29 luglio 2010 consid. 6.2, C-7732/2006 del 7 settembre 2007 consid. 5; sentenza del Consiglio federale del 10 dicembre 2004, edita parzialmente in: Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 69.35 consid. 4.3 seg.).
Come verrà esposto nei considerandi seguenti, le censure sollevate dal ricorrente vanno disattese.
Innanzitutto occorre rilevare che da un candidato ad un esame ci si può attendere ragionevolmente che conosca le direttive relative agli esami (cfr. sentenza del Consiglio dei politecnici federali del 16 settembre 1998 pubblicata in GAAC 63.48 consid. 4b).
Il ricorrente stesso ha allegato al proprio ricorso la parte dedicata al lavoro di maturità contenuta nelle direttive per l’esame svizzero di maturità, nonché il promemoria “Etica /Plagio” (cfr. allegati al ricorso 5 e 6; vedi anche supra consid. 3.2 segg. e 3.3). Con la consegna del lavoro di maturità, egli
ha inoltre sottoscritto la dichiarazione di autenticità per mezzo della quale conferma tra l’altro che ha elaborato e redatto il lavoro personalmente, che non si tratta di un plagio e che ha preso atto delle modalità di citazione e di elencazione dei riferimenti bibliografici stabilite nelle direttive d’esame e di averle rispettate (allegato 1 alla risposta). Oltracciò, come illustra l’autorità inferiore e non contestato dal ricorrente, i candidati all’esame della sessione estiva 2019 hanno ricevuto con le indicazioni generali anche un estratto dell’ordinanza ESM, in particolare la disposizione relativa alle sanzioni di cui all’art. 23 ordinanza ESM (cfr. allegato 14 alla risposta).
Per tutti questi motivi si può chiaramente partire dal presupposto che il ricorrente fosse debitamente informato e sensibilizzato sulla rilevanza dell’indicazione e della citazione corretta delle fonti, sulla nozione di plagio e sulle conseguenze ad esso connesse. Egli non poteva quindi ignorare che il fatto di “riprendere passi di un’opera altrui senza citarne la fonte contestualmente alla parte o alle parti riprese, bensì unicamente a fine lavoro” (cfr. promemoria “Etica/Plagio” lett. e) costituisce un plagio, né tantomeno non sapere che le regole di citazione e d’indicazione delle fonti si applicano a tutto il lavoro di maturità, note ed allegati compresi (cfr. promemoria “Etica/Plagio”: “Le fonti non proprie vanno sempre segnalate come tali. [ ] ogni informazione di terzi [ ] deve essere riportata come una citazione e recare l’indicazione del punto in cui si è reperita”). A tale riguardo, come sottolinea a giusto titolo l’autorità inferiore, il ricorrente si contraddice, nella misura in cui, ad esempio nella parte ( ) e nelle note a piè di pagina ( ), ha invece provveduto ad indicare le fonti. Inoltre, contrariamente a quanto da lui sostenuto, non tutte le fonti omesse sono state indicate nella bibliografia a fine lavoro.
Ne discende che la censura del ricorrente, secondo cui i parametri definiti nelle direttive e nel promemoria non specificherebbero a sufficienza e in maniera esplicita le modalità del lavoro di maturità e le conseguenze di un plagio, non è fondata. Laddove egli tende a sminuire la rilevanza delle irregolarità da lui commesse (“trattasi dunque di un vizio di forma”), i suoi argomenti denotano pure una mancanza di consapevolezza e non sono meritevoli di tutela (cfr. anche consid. 5.4.4.2).
Considerato che tutti i lavori di maturità presentati sono sottoposti ad un controllo antiplagio con l’ausilio di un apposito software, va da sé che il rilevamento di un plagio deve comportare per ogni candidato le conseguenze di cui all’art. 23 ordinanza ESM. Insinuando che altri candidati all’esame di questa sessione o di sessioni precedenti che, come lui, non hanno indicato e inserito le fonti all’interno di note e allegati non siano stati
esclusi dagli esami, il ricorrente sembra voler censurare un’errata applicazione del principio della parità di trattamento nell’illegalità. Il diritto all’uguaglianza di trattamento nell’illegalità può essere ammesso in via eccezionale soltanto quando non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo una prassi costante, un’autorità deroga alla legge e dà a vedere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla stessa (DTF 132 II 485 consid. 8.6 pag. 510; sul principio di uguaglianza vedi DTF 142 I 195 consid. 6.1 pag. 213). Nel caso di specie, non solo le allegazioni del ricorrente sono prive di elementi sostanziali, ma appare già dubbio che sia esistita una costante prassi contraria all’ordinanza ESM, né tantomeno risultano indizi suscettibili di indurre a credere che l’autorità inferiore intenda adottarne una simile in futuro. Infine, il solo fatto che non si possa escludere che il software antiplagio in singoli casi non sia in grado di identificare un plagio non può essere assimilato a questo genere di indizi o imputato alla responsabilità dell’autorità inferiore. Non sono pertanto date le condizioni per riconoscere un diritto all’uguaglianza di trattamento nell’illegalità.
L’asserzione secondo cui, avendo raggiunto l’ampia sufficienza in tutte le materie nella prima sessione di esami svolta nel giugno 2018, egli non avrebbe avuto alcuno scopo di commettere un’irregolarità all’interno del suo lavoro di maturità non aiuta il ricorrente, dato che per rientrare nella definizione di plagio l’intenzione dell’autore non è di alcuna rilevanza (cfr. promemoria).
Per prassi costante il principio della proporzionalità esige che la misura restrittiva scelta sia idonea a raggiungere lo scopo d’interesse pubblico ricercato (regola dell’idoneità) e che quest’ultimo non possa essere raggiunto scegliendo una misura meno incisiva (regola della necessità). Inoltre esso vieta qualsiasi limitazione che ecceda lo scopo perseguito ed esige un rapporto ragionevole tra detto interesse e gli interessi pubblici o privati compromessi (principio della proporzionalità in senso stretto, che necessita di una ponderazione degli interessi; cfr. DTF 141 I 20 consid. 6.2.1 pag. 32 e riferimenti).
Le misure disciplinari sono sanzioni pronunciate nei confronti di persone che si trovano in un rapporto giuridico speciale (p.es. funzionari statali, studenti, detenuti) o sotto una speciale sorveglianza dell’amministrazione (p.es. avvocati, persone che esercitano una professione nell’ambito medico-sanitario; cfr. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7a ed. 2016, n. a margine 1506). Nella dottrina sono chiamate
sanzioni repressive (cfr. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op.cit., n. a margine 1444, 1450) oppure misure coercitive (“Zwangsmassnahmen”; cfr. TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed. 2014, §32
n. a margine 46), rispettivamente sanzioni amministrative penali (“pönale Verwaltungssanktionen”; cfr. TOBIAS JAAG, Verwaltungsrechtliche Sanktionen, in: Fachbuch Verwaltungsrecht, 2015, p. 933 segg., n. a margine 23.9). Malgrado nella dottrina sia in parte utilizzata una terminologia differente, si è concordi sul fatto che dette misure disciplinari servono solo in modo indiretto all’imposizione di obblighi di diritto amministrativo (cfr. sentenza del TF 2C_1149/2015 del 29 marzo 2016, consid. 4.4.4 con ulteriori rinvii). La comminatoria (preventiva) di sanzioni dovrebbe incitare l’assoggettato a far fronte ai propri doveri. In concreto, le misure disciplinari servono all’imposizione degli obblighi di servizio o del regolamento dell’istituzione e con ciò ad assicurare la corretta esecuzione dei compiti, al mantenimento dell’ordine e alla tutela dell’immagine e della credibilità delle autorità amministrative; nel contempo esse dovrebbero contribuire ad evitare la violazione degli obblighi di servizio (cfr. sentenza del TF 2C_1149/2015 del 29 marzo 2016, consid. 4.4.4 con ulteriori rinvii).
Giusta l’art. 23 cpv. 3 in combinato disposto con i suoi cpv. 1 e 2 e con l’art. 22 cpv. 2 lett. c dell’ordinanza ESM, in caso di plagio del lavoro di maturità, il candidato è immediatamente escluso dalla sessione d’esame, l’esame è considerato non superato e tutte le note ottenute durante la sessione sono annullate. Da un lato, i disposti menzionati perseguono l’obiettivo di dissuadere il candidato dall’imbrogliare nell’ambito dell’esame di maturità. Dall’altro, prevedono una punizione del candidato in caso di contravvenzione alle regole d’esame. Inoltre, contribuiscono alla tutela dell’affidamento dell’interesse pubblico nel senso che garantiscono un corretto svolgimento dell’esame di maturità e assicurano la tutela dell’immagine e della credibilità dell’autorità inferiore, nonché della reputazione dell’esame federale di maturità. L’art. 23 cpv. 3 in combinato disposto con i suoi cpv. 1 e 2 e con l’art. 22 cpv. 2 lett. c dell’ordinanza ESM poggia quindi su motivi validi e oggettivi e non si può in alcun modo ritenere che siffatta disposizione sia priva di un senso o di uno scopo (cfr. sentenza del TAF B-5235/2011 del 15 giugno 2012 consid. 6.2).
Secondo la prassi costante in riferimento all’art. 23 cpv. 1 ordinanza ESM nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 (cfr. sentenze del TAF B-5235/2011 del 15 giugno 2012 consid. 6.1, B-229/2010 del 29 lu-
glio 2010 consid. 6.3, C-7732/2006 del 7 settembre 2007 consid. 7;
GAAC 69.35 consid. 6) e in virtù dell’art. 23 cpv. 4 in combinato disposto con l’art. 22 cpv. 2 lett. c ordinanza ESM il plagio fa parte dei casi in cui il candidato “si è comportato in altro modo sleale” e rappresenta un altro tipo di frode (cfr. la rispettiva versione francese e tedesca dell’art. 22 cpv. 2 lett. c ordinanza ESM dove si parla di “autre fraude” oppure di “andere Unredlichkeiten”).
È certo che l’esclusione dalla sessione d’esame e la contestuale dichiarazione del mancato superamento dell’esame in riferimento alla medesima sessione costituiscono una sanzione disciplinare grave. D’altra parte, la consegna di un plagio in occasione dell’esame svizzero di maturità configura un’infrazione seria e rilevante, non una semplice bagatella, in quanto è la dimostrazione dell’assenza totale di probità e onestà intellettuale. Come si ha già avuto modo di vedere (cfr. supra consid. 3.1) lo scopo dell’esame di maturità consiste nel permettere di accertare se il candidato possiede la maturità necessaria agli studi universitari (art. 8 cpv. 1 ordinanza ESM), il che presuppone segnatamente apertura intellettuale, una capacità di giudizio indipendente, nonché sensibilità etica ed estetica (art. 8 cpv. 2 lett. c ordinanza ESM). Secondo le direttive (cfr. supra consid. 3.2), il lavoro di maturità configura un elemento importante per il raggiungimento degli obiettivi sanciti nell’art. 8 ordinanza ESM e deve permettere al candidato di acquisire e sviluppare particolari attitudini e atteggiamenti, in particolare facendo fronte all’obbligo di integrare citazioni pertinenti distinguendole dal proprio testo, di avvalersi della tecnica di citazione di ogni passaggio ripreso da terzi, di rispettare l’onestà intellettuale e riconoscere i contributi di terzi. È fuor di dubbio che la consegna di un lavoro di maturità affetto da plagio non risponde in alcun caso agli obiettivi fissati dall’ordinanza ESM e dalle rispettive direttive. Per questo la sanzione adottata è idonea e necessaria al fine di ottenere lo scopo prefissato. Come del resto si è visto, gli argomenti del ricorrente non sono atti a giustificare circostanze particolari suscettibili di attenuare la sanzione pronunciata.
Occorre poi rilevare che l’art. 23 cpv. 3 ordinanza ESM in combinazione con i suoi cpv. 1 e 2 sono formulati in modo rigido nella misura in cui, nel caso di una contravvenzione all’ordinanza, il candidato è immediatamente escluso dalla sessione d’esame e l’esame è considerato non superato. L’ordinanza non prevede alcun’altra sanzione o una gradazione della sanzione, come potrebbe esserlo ad esempio un semplice avvertimento, né conferisce all’autorità inferiore alcun margine di manovra per punire in altro modo un comportamento sleale (cfr. sentenze del TAF B-5235/2011 del 15 giugno 2012, consid. 6.1, B-229/2010 del 29 luglio 2010, consid.
6.3). Mediante le disposizioni dell’ordinanza il legislatore ha operato in anticipo una ponderazione degli interessi generale astratta e deciso che la garanzia di un corretto svolgimento dell’esame di maturità, della tutela dell’immagine e della credibilità dell’autorità inferiore, come pure la garanzia della reputazione degli esami di maturità rispondono ad un interesse pubblico preponderante (cfr. la sentenza della corte di diritto amministrativo della Corte d’appello del Canton Uri del 19 maggio 2017, OG V 17 7 pubblicata in “Rechenschaftsbericht über die Rechtspflege des Kantons Uri in den Jahren 2016 und 2017” n. 42, consid. 5e con ulteriori riferimenti, in particolare alla DTF 139 II 28, consid. 2.7.1 pag. 33 seg.). Questo apprezzamento deve essere ossequiato dimodoché la ponderazione degli interessi propende già in partenza a favore dell’interesse pubblico (idem). Malgrado la sanzione pronunciata impedisca al ricorrente di conseguire l’attestato liceale di maturità e ostacoli il suo percorso formativo, occorre tuttavia tener conto del fatto che egli non è escluso definitivamente, ma che può ripresentarsi un’altra volta agli esami e dovrà unicamente ripetere gli esami previsti per il secondo esame parziale. Alla luce di queste circostanze e in virtù della ponderazione degli interessi operata in anticipo dal legislatore, la sanzione disciplinare pronunciata può essere ritenuta adeguata ed accettabile per il raggiungimento dello scopo e dell’interesse pubblico.
In sunto è stabilito che il ricorrente contestualmente alla domanda d’ammissione alla sessione estiva d’esame di maturità 2019 (secondo esame parziale) ha inoltrato un lavoro di maturità affetto da plagio e commesso un comportamento sleale. È quindi a giusta ragione che l’autorità inferiore ha escluso il ricorrente dalla sessione estiva d’esame 2019, disposto il non superamento dell’esame e l’annullamento di tutte le note ottenute durante la sessione. Con la decisione impugnata l’autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento, né accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti. Ne discende che il ricorso si rivela infondato e deve essere respinto.
Visto l’esito del ricorso, l’autorità inferiore è chiamata a distruggere i risultati degli esami sostenuti dal ricorrente nella sessione estiva 2019, conformemente a quanto disposto mediante la decisione incidentale del 2 luglio 2019.
Visto l’esito della procedura, il ricorrente deve sopportare le spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Le spese di procedimento dinanzi al TAF comprendono la tassa di giustizia ed i disborsi (art. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA, art. 2 cpv. 1 frase 1 TS-TAF). In applicazione delle disposizioni menzionate, considerata la soccombenza del ricorrente, si giustifica di fissare la tassa di giustizia ad un importo complessivo di fr. 800.-. Le spese processuali sono computate, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, con l’anticipo di pari importo già versato. In virtù dell’art. 63 cpv. 2 PA, nessuna spesa processuale è messa a carico dell’autorità inferiore.
Quanto alle spese ripetibili, al ricorrente non si assegna alcuna indennità in conformità al principio della soccombenza (art. 64 cpv. 1 PA a contrario).
In base all’art. 83 lett. t della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110], la via del ricorso in materia di diritto pubblico non è data contro le decisioni concernenti l’esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, del perfezionamento e dell’esercizio della professione (DTF 136 II 61 consid. 1.1.1 pag. 63; sentenza 2C_120/2010 del 16 dicembre 2010 consid. 1.1 non pubblicato in DTF 137 I 69). Nella concreta controversia, nella misura in cui la causa per il mancato superamento dell’esame non è riconducibile all’esito dell’esame in quanto tale, né alle mancate capacità intellettuali del ricorrente, ma è la conseguenza diretta della sanzione emanata a causa del comportamento sleale del ricorrente, si può partire dal presupposto che la vertenza non ricade sotto l’art. 83 lett. t LTF e la via del ricorso ordinario in materia di diritto pubblico è aperta (cfr. sentenza del TF 2C_1149/2015 del 29 marzo 2016 consid. 1 con ulteriori rinvii).
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente e computate con l’anticipo di pari importo, da lui già versato, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
Non si assegnano spese ripetibili.
Comunicazione:
al ricorrente (atto giudiziario)
all’autorità inferiore (atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Corrado Bergomi
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: 17 ottobre 2019
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