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Bundesverwaltungsgericht Urteil C-2841/2018

Kopfdaten
Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung III
Dossiernummer:C-2841/2018
Datum:30.05.2018
Leitsatz/Stichwort:Tariffe degli ospedali
Schlagwörter : Della; Tribunale; Dell’; Sentenza; Federale; Amministrativo; Interpreta; Maggio; Interpretazione; Cantone; Ticino; L’art; Consiglio; Giugno; Domanda; Lett; Clinica; Santa; Chiara; Stato; Tariffa; Tariffale; Dalla; Dispositivo; Decisione; Consid; L’istante; Contro; Valore; Punto
Rechtsnorm: Art. 121 Or;
Referenz BGE:-
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Weitere Kommentare:-
Entscheid

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III

C-2841/2018

S e n t e n z a d e l 3 0 m a g g i o 2 0 1 8

Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti Clinica Santa Chiara SA, via S. Franscini 4, 6601 Locarno, rappresentata dal membro del Consiglio d’amministrazione Dr. med. A. e dal membro del Consiglio d’amministrazione Dr. med. B. ,

istante,

contro

Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino,

Residenza Governativa, 6501 Bellinzona,

rappresentato dal Dipartimento della sanità e della socialità, Divisione della salute pubblica,

Residenza governativa, 6501 Bellinzona, autorità inferiore,

Oggetto Assicurazione malattie; domanda d’interpretazione della sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3583/2013 dell’8 giugno 2017.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1.
    1. Con decreto esecutivo del 22 maggio 2013 (pubblicato nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino no. 42 del 24 maggio 2013), il Consiglio di Stato del Cantone Ticino - ritenuto che la Clinica Santa Chiara aveva disdetto con effetto al 31 dicembre 2012 la convenzione tariffale relativa al valore del punto per le prestazioni ambulatoriali, che la clinica e gli assicuratori malattie non avevano raggiunto un accordo e che non si giustificava la fissazione di una tariffa diversa rispetto a quella in vigore per gli altri fornitori di prestazioni nel settore ospedaliero ambulatoriale privato - ha fissato il valore del punto per le prestazioni ambulatoriali fornite dalla Clinica Santa Chiara a fr. 0.80 dal 1° gennaio 2013.

    2. Con sentenza dell’8 giugno 2017, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso interposto il 21 giugno 2013 dalla Clinica Santa Chiara ed ha confermato il decreto esecutivo del Consiglio di Stato del Cantone Ticino del 22 maggio 2013 (sentenza del TAF C-3583/2013 dell’8 giugno 2017).

    3. Il 21 luglio 2017, il decreto esecutivo del 22 maggio 2013 è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed è entrato immediatamente in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2013 (Bollettino ufficiale delle leggi del Cantone Ticino no. 38 del 21 luglio 2017).

2.

L’11 maggio 2018, la Clinica Santa Chiara ha presentato dinanzi al Tribunale amministrativo federale un’istanza tendente ad ottenere che questo Tribunale si pronunci sull’appartenenza della clinica alla comunità tariffale delle cliniche private ticinesi nonché sull’obbligo per il Consiglio di Stato del Cantone Ticino di fissare, in conformità a quanto previsto dalla sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3583/2013 dell’8 giugno 2017, uno stesso valore del punto per le prestazioni ambulatoriali delle cliniche private site sul territorio ticinese.

3.
    1. In virtù dell’art. 129 cpv. 1 LTF (RS 173.110), disposizione applicabile per analogia dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 48 cpv. 1 LTAF [RS 173.32]), se il dispositivo di una sentenza del Tribunale amministrativo federale è poco chiaro, incompleto o ambiguo o contiene elementi

      che sono in contraddizione tra loro o con i motivi oppure errori redazionali o di calcolo, il Tribunale amministrativo federale, su domanda scritta di una parte o d’ufficio, interpreta o rettifica la sentenza.

    2. Questa norma disciplina sia l’interpretazione che la rettifica. L’interpretazione tende a rimediare a una formulazione poco chiara, incompleta, equivoca o contraddittoria del dispositivo della decisione resa. Può inoltre riferirsi a contraddizioni esistenti tra i motivi della decisione ed il dispositivo (sentenza del TF 1G_4/2015 del 1° dicembre 2015 consid. 1.2). I motivi di una sentenza non sono per contro in linea di principio suscettibili d’interpretazione. I considerandi soggiacciono all’interpretazione unicamente se e nella misura in cui, per appurare il senso del dispositivo, sia necessario prendere in considerazione la motivazione della decisione (sentenza del TF 4G_2/2017 del 6 settembre 2017 consid. 3). La domanda di interpretazione può tuttavia estendersi ai considerandi della sentenza soltanto se si presentano contraddizioni tra il dispositivo e i motivi. La stessa è per contro esclusa per tentare di ridiscutere in maniera generale la sentenza o ogni affermazione contenuta nella motivazione (sentenza del TF 1G_4/2015 consid. 1.3). La rettifica, per contro, mira a correggere degli errori di redazione, di scrittura o di calcolo. Può trattarsi esclusivamente di errori di natura formale, di espressione, che appaiono con evidenza dal testo della decisione, non di errori di apprezzamento (sentenza del TF 4G_2/2010 del 27 ottobre 2010 consid. 1).

    3. Nel caso sia fatto valere il carattere incompleto della sentenza, occorre distinguere l’interpretazione, ai sensi dell’art. 129 LTF, dalla revisione, giusta l’art. 121 lett. c LTF. Se il Tribunale amministrativo federale non ha giudicato su singole conclusioni è dato solo il rimedio della revisione. La procedura di interpretazione è invece aperta qualora la decisione del Tribunale amministrativo federale non sia stata tradotta nel dispositivo (sentenza del TF 1G_4/2015 consid. 1.3).

4.
    1. Questo Tribunale rileva che l’istante non pretende che la sentenza C- 3583/2013 dell’8 giugno 2017 sia poco chiara, ambigua, contraddittoria o contenga errori redazionali o di calcolo, di modo che la domanda di interpretazione dell’11 maggio 2018 è manifestamente inammissibile. Egli chiede semplicemente che questo Tribunale si pronunci sull’appartenenza automatica ed obbligatoria della Clinica Santa Chiara alla Comunità tariffale delle cliniche ed istituti ospedalieri privati e quindi sull’obbligo per il Consiglio di Stato di attribuire a tutti questi istituti, sempre e comunque, lo

      stesso valore del punto. A tale riguardo va rilevato che una domanda d’interpretazione è esclusa, dunque inammissibile, se inoltrata con l’intento di ridiscutere ogni affermazione contenuta nella motivazione.

    2. Per il resto - e a prescindere dal fatto che il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni rese dal governo cantonale nelle materie specifiche previste dall’art. 53 cpv. 1 LAMal (art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. i LTAF e gli art. 53 cpv. 1 e 90a cpv. 2 LAMal), fra le quali non figurano le decisioni concernenti l’appartenenza di un istituto ospedaliero ad una comunità tariffale - questo Tribunale, nella sentenza C-3583/2013 dell’8 giugno 2017, ha considerato che il ventaglio e la quantità delle prestazioni ambulatoriali fornite dalla clinica è paragonabile a quella degli altri ospedali privati siti nel Cantone Ticino che formano una comunità tariffale propria, di modo che si giustifica la fissazione di un valore del punto di fr. 0.80 per le prestazioni ambulatoriali della Clinica Santa Chiara, come al valore del punto in vigore per le altre cliniche private del cantone (sentenza del TAF C-3583/2013 consid. 11.9). Il Tribunale non si è assolutamente espresso sull’appartenenza della clinica ad una comunità tariffale, nel caso specifico alla comunità tariffale dell’Associazione Cliniche Private Ticinesi, decisione che peraltro esula dalla sua competenza, di modo che non si giustifica sotto alcun titolo un esame nel merito dell’istanza della Clinica Santa Chiara.

    3. Peraltro, non è stata resa nei confronti dell’istante alcuna nuova decisione da parte del Consiglio di Stato del Cantone Ticino suscettibile di impugnazione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. anche lo scritto del 7 maggio 2018 del Dipartimento della sanità e della socialità indirizzato all’istante).

5.

A titolo del tutto abbondanziale, questo Tribunale rileva che nella misura in cui l’istante intendesse affermare che il Tribunale amministrativo federale non si sarebbe pronunciato su singole conclusioni formulate nel ricorso interposto il 21 giugno 2013 contro il decreto esecutivo del Consiglio di Stato del Cantone Ticino del 22 maggio 2013, la stessa invocherebbe un motivo di revisione, ai sensi dell’art. 121 lett. c LTF. Ora, contrariamente alla domanda di interpretazione, che, di principio, non è soggetta alla decorrenza di termini (sentenza del TF 1G_4/2015 consid. 2.3), la domanda di revisione ai sensi dell’art. 121 lett. c LTF dev’essere depositata presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza (art. 124 cpv. 1 lett. b LTF). La sentenza C- 3583/2013 dell’8 giugno 2017 essendo stata notificata all’istante il 21

giugno 2017 (v., in particolare, l’avviso di ricevimento postale [doc. TAF 48] nella causa C-3583/2013), l’istanza della clinica dell’11 maggio 2018, intesa quale domanda di revisione della sentenza C-3583/2013 di questo Tribunale, ai sensi della summenzionata disposizione di legge, sarebbe tardiva e pertanto inammissibile pure in tale ottica.

6.

Da quanto esposto, l’istanza dell’11 maggio 2018 in esame - manifestamente inammissibile - può essere evasa senza procedere a uno scambio di scritti (art. 129 cpv. 3 LTF in relazione con l’art. 127 LTF per rimando dell’art. 48 cpv. 1 LTAF) dal giudice dell’istruzione quale giudice unico (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).

7.

Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Visto l’esito della procedura, non si giustifica l’attribuzione all’istante di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. TS-TAF).

8.

Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale conto le decisioni in materia di assicurazione malattie, pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell’art. 33 lett. i LTAF in combinazione con gli art. 53 cpv. 1 e 90a cpv. 2 LAMal, è inammissibile, giusta l’art. 83 lett. r LTF. Pertanto, la presente sentenza è definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.

La domanda d’interpretazione dell’11 maggio 2018 è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili.

3.

Comunicazione a:

  • rappresentanti dell’istante (Atto giudiziario)

  • Consiglio di Stato del Cantone Ticino (Atto giudiziario; allegate: copie dell’istanza dell’11 maggio 2018 e degli annessi documenti)

  • Ufficio federale della sanità pubblica (Raccomandata)

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

Data di spedizione:

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