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Bundesverwaltungsgericht Urteil D-1651/2016

Kopfdaten
Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung IV
Dossiernummer:D-1651/2016
Datum:23.03.2016
Leitsatz/Stichwort:Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi della LAsi) ed allontanamento
Schlagwörter : ;allontanamento; ;asilo; Svizzera; Tunisia; ;esecuzione; Tribunale; Paese; ;insorgente; ;origine; ;interessato; ;autorità; Segreteria; LAsi;; Daniele; Cattaneo; ;approvazione; Sebastiana; Stähli; Stato; ;audizione; ;ammissione; ;esenzione; ;ordinanza; Patria; Corte; Composizione; Giudice; Gabriela; Freihofer;; Parti
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-
Entscheid

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte IV

D-1651/2016

S e n t e n z a d e l 23 m a r z o 2 0 1 6

Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,

con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer; cancelliera Sebastiana Stähli.

Parti A. , nato il ( ),

Tunisia, alias

B. , nato il ( ), Siria,

ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione della SEM del 10 marzo 2016 / N ( ).

Visto:

la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 29 gennaio 2016 in Svizzera,

i verbali d'audizione del 16 febbraio 2016 (di seguito: verbale 1) e del 3 marzo 2016 (di seguito: verbale 2),

la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 10 marzo 2016, notificata all'interessato il giorno stesso (cfr. atto A14/1), con la quale detta Segreteria non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente dalla Svizzera,

il ricorso del 16 marzo 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 17 marzo 2016) nel quale l'insorgente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione e, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria; l'ulteriore conclusione ricorsuale tendente, secondo il senso, alla concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili,

l'incarto della SEM trasmesso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 21 marzo 2016,

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato:

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,

che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),

che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti, che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha dichiarato

di essere cittadino tunisino nato e cresciuto a C. , Tunisia (cfr.

verbale 1, pagg. 1 e 4); che avrebbe lasciato la Tunisia poiché si sarebbe sentito solo, non avrebbe potuto contare sull'aiuto di nessuno e sarebbe disoccupato (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 2),

che nella decisione contestata alla quale si rinvia, la SEM ha ritenuto che il richiedente non ha inoltrato domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, non avendo manifestato la volontà d'ottenere dalla Svizzera una protezione contro persecuzioni,

che, di conseguenza, la SEM non è entrata nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi e ha contestualmente pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile,

che nel ricorso l'insorgente ha allegato che a causa della sua invalidità avrebbe problemi economici poiché la Tunisia non garantirebbe alcun diritto e tutela ai propri cittadini; che pertanto tale questione esulerebbe dall'applicazione dell'art. 18 LAsi; che, altresì, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inesigibile a causa dei suoi gravi problemi di salute, segnatamente quelli legati alla caviglia, per i quali sarebbe in cura in Svizzera,

che, giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, non si entra nel merito di domande d'asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi; che segnatamente questa disposizione si applica se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici,

che, ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda d'asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio per opera di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate

unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non solo i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi, ma anche gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento di cui all'art. 83 cpv. 3 seg. LStr (RS 142.20), (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2 e riferimenti ivi citati),

che sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che tale definizione di rifugiato, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese d'origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica come la povertà, le condizioni di vita precarie, la difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, il reddito insufficiente oppure la disorganizzazione, la mancanza d'infrastrutture o problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata,

che, nel caso di specie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese d'origine, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi),

che, infatti, la motivazione addotta dal ricorrente per giustificare il suo espatrio è legata esclusivamente a delle ragioni di ordine economico, ovvero l'assenza di un lavoro (cfr. verbale 2, pag. 2); che egli ha espressamente indicato che se avesse avuto un buon lavoro in Tunisia non sarebbe espatriato (cfr. verbale 2, pag. 7); che tali motivi, come manifestamente riconoscibile, non rientrano, in tutta evidenza, nella definizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 18 LAsi,

che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'insorgente in Tunisia possa essere confrontato al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),

che, per di più, la situazione in Tunisia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale,

che, da quanto esposto, la SEM rettamente non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi,

che visto quanto sopra nemmeno le allegazioni ricorsuali soccorrono l'insorgente,

che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata,

che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4),

che, in virtù di quanto poc'anzi indicato, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi),

che egli è giovane e gode di una rete sociale e famigliare in patria composta dal padre, dai fratellastri, dagli zii ed amici (cfr. verbale 1, pagg. 4 e 7 e verbale 2, pag. 3); che in Tunisia negli ultimi quattro anni dopo il decesso di sua madre egli ha potuto alloggiare dallo zio materno (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 3); che altresì gode di un'esperienza lavorativa come imbianchino e parrucchiere (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg. e verbale 2, pag. 3),

che, in aggiunta, come correttamente rilevato dall'autorità inferiore, il ricorrente non ha preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1- 8.3),

che, in effetti, come si può evincere dalle dichiarazioni dello stesso, nonostante i problemi fisici allegati egli ha potuto svolgere un lavoro in Patria; che pertanto il problema alla caviglia occorso in Libia (curato in Svizzera) e quello alla gamba già presente prima dell'espatrio e curato in Patria (cfr. verbale 2, pag. 5) non sono tali da giustificare un'ammissione provvisoria come incorrettamente allegato dallo stesso a livello ricorsuale; che si aggiunga che non può essere motivo d'inesigibilità

dell'allontanamento il solo motivo che al Paese d'origine o di provenienza lo standard di cure non è comparabile a quello svizzero (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2),

che qualora lo ritenesse necessario, il ricorrente ha la possibilità di richiedere un aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 e segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2, RS 142.312),

che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi),

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,

che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,

che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto,

che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto,

che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta,

che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese

ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3.

Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli

Data di spedizione:

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