Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung IV |
Dossiernummer: | D-4402/2014 |
Datum: | 21.08.2014 |
Leitsatz/Stichwort: | Asilo ed allontanamento |
Schlagwörter : | ;asilo; Tribunale; ;allontanamento; Svizzera; ;esecuzione; Nigeria; ;autorità; ;asilo;; ;insorgente; Ufficio; ;interessato; ;audizione; Paese; ;origine; ;essere; Daniele; Cattaneo; ;approvazione; Gilles; Fasola; ;esito; ;intenzione; ;aggressione; ;ammissione; Svizzera;; ;altro; Convenzione; ;assistenza; Corte; Composizione |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Corte IV
D-4402/2014
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Sylvie Cossy; cancelliere Gilles Fasola.
Parti A. , nato ( ),
Nigeria,
c/o Ufficio federale della migrazione, Centro di registrazione e di procedura, ricorrente,
contro
Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 29 luglio 2014 / N [ ].
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 16 luglio 2014;
i verbali d'audizione del 21 luglio 2014 (di seguito: verbale 1) e del 23 luglio 2014 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 29 luglio 2014, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. atto A10/1);
il ricorso del 7 agosto 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 8 agosto 2014);
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di-
ritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi);
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, n. 2.2.6.5, pagg. 300 seg.);
che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di essere cittadino nigeriano, nato a Lagos e cresciuto a B. (Nigeria)
(cfr. verbale 1, pagg. 3 e 4);
che sarebbe espatriato con l'intenzione di intraprendere una formazione come meccanico in modo da trovare una professione che gli permettesse di mantenersi (cfr. verbale 1, pag. 6); che, inoltre, sarebbe stato aggredito e avrebbe subito minacce di morte dai genitori di una ragazza con cui avrebbe avuto una relazione sessuale (cfr. verbale 2, D40, pag. 5);
che nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili ed irrilevanti le dichiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo; che, in particolare, il richiedente avrebbe evocato tardivamente l'aggressione e le minacce che avrebbe subito in Nigeria; che, oltretutto, il racconto a tal riguardo sarebbe contraddittorio;
che, pertanto, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM circa l'inverosimiglianza rilevata dei suoi motivi d'asilo; che egli sostiene che nella prima audizione avrebbe omesso l'aggressione subita in quanto pensava sarebbe bastato evocarla nel corso della seconda audizione più approfondita; che, quanto alle contraddizioni rilevate dall'autorità inferiore, il ricorrente ritiene che sarebbe superfluo concentrarsi sulle modalità attraverso le quale sarebbe venuto a conoscenza delle minacce; che, inoltre, non si sarebbe contraddetto circa l'identità delle persone che lo avrebbero aggredito in quanto sarebbero stati i genitori della ragazza oltre a delle terze persone accorse ad aiutarli; che, infine, la situazione generale di sicurezza in Nigeria imporrebbe la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale l'annullamento della decisione dell'UFM del 29 luglio 2014 ed il riconoscimento della qualità di rifugiato nonché la concessione dell'asilo; che, in via subordinata, ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì
presentato una domanda di esenzione dal pagamento delle spese giudiziarie e dal relativo anticipo con protestate spese e ripetibili;
che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi);
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria; che le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi; che, peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati);
che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal ricorrente in corso di procedura sono inverosimili, giacché contraddittorie, lacunose,
superficiali e non corroborate da elementi consistenti, limitandosi, quo ai fatti evocati, ad esprimere affermazioni generiche non fondate su alcun dettaglio concreto;
che, in primo luogo, occorre rilevare che il ricorrente ha totalmente omesso di citare, nel corso della prima audizione, l'episodio relativo alla relazione sessuale che avrebbe intrattenuto con una ragazza del luogo e le conseguenze che ne sarebbero derivate; che le giustificazioni ricorsuali a tale soggetto sono palesemente inconsistenti ritenuto che egli, nel corso dell'audizione sulle generalità, ha chiaramente negato altri motivi all'infuori di quelli economici (cfr. verbale 1, pag. 6); che, oltretutto, ha espressamente negato di avere mai avuto problemi in patria con terze persone (cfr. ibidem); che, pertanto, i succitati motivi d'asilo risultano essere stati evocati tardivamente senza una valida ragione e, di conseguenza, sono inverosimili; che, d'altronde, anche qualora i fatti descritti fossero reali, i medesimi non sarebbero rilevanti in materia d'asilo; che, infatti, egli potrebbe senz'altro chiedere protezione contro l'agire di terze persone alle autorità del proprio paese; che palesemente irrilevante ai fini della presente domanda d'asilo risulta essere pure l'intenzione di trovare un lavoro all'estero;
che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi);
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1);
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento;
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione
dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30);
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che egli è giovane, ha una formazione quale meccanico ed un esperienza professionale di manovale e facchino (fr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, D37, pag. 4); che, inoltre, vi è ragione di credere che a B. (Nigeria), dove ha sempre vissuto sino al suo espatrio, abbia una rete sociale più ampia di quella descritta in sede di audizione;
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 e relativi riferimenti);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, pertanto, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
(dispositivo alla pagina seguente)
Il ricorso è respinto.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione:
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