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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BV.2024.8 vom 26.08.2024

Hier finden Sie das Urteil BV.2024.8 vom 26.08.2024 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids BV.2024.8

La Corte dei reclami penali ha accolto il ricorso del ricorrente A. contro la decisione incidentale del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) del 5 luglio 2024, con cui l'MPC autorizzava la presenza di funzionari esteri a partecipare all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria richiesta dal ricorrente. La Corte ha respinto il ricorso in ammesso, considerando che la presenza degli inquirenti italiani agli atti rogatoriali non causava un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 lett. b della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1). La Corte ha anche respinto la richiesta di ricorso contro la decisione incidentale, considerando che il principio della celerità impone di risolvere unicamente le questioni suscettibili di comportare un pregiudizio immediato e irreparabile.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

BV.2024.8

Datum:

26.08.2024

Leitsatz/Stichwort:

Schlagwörter

Apos;; Apos;esecuzione; Tribunal; Apos;art; Tribunale; Corte; Stato; Apos;autorità; Apos;assistenza; Svizzera; Apos;effetto; Ministero; Confederazione; Assistenza; Apos;ambito; Apos;utilizzo; AIMP;; Parte; Zimmermann; Apos;estero; énal; Presidente; Cancelliere; Apos;avv; Daniel; Walder; Apos;italiano; Apos;Accordo; -svizzero; Apos;applicazione

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Rechtsgrundlagen des Urteils:

Art. 6 EMRK ;

Entscheid des Bundesstrafgerichts

RR.2024.56, RP.2024.14, RP.2024.15

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: RR.2024.56

Procedura secondaria: RP.2024.14-15

Sentenza del 26 agosto 2024

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali

Roy Garré, Presidente,

Miriam Forni e Nathalie Zufferey,

Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.,

rappresentato dall'avv. Daniel U. Walder,

Ricorrente

contro

Ministero pubblico della Confederazione,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Presenza di funzionari esteri (art. 65a AIMP)

Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)

          Visti:

- la domanda di assistenza giudiziaria del 15 aprile 2024 della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, Sezione Distrettuale Antiterrorismo, presentata alla Svizzera nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A. e altri per associazione a delinquere (art. 416 CP/I), associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis CP/I), devastazione, saccheggio e strage (art. 285 CP/I), omicidio (art. 575 CP/I), ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 e 648 ter CP/I) ed altri reati, domanda finalizzata all'esecuzione di svariate misure istruttorie su suolo svizzero, con la presenza di funzionari dello Stato richiedente (v. act. 1.4);

- la decisione incidentale del 7 maggio 2024, con la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della domanda, ha ammesso, previa sottoscrizione di garanzie, la presenza di partecipanti al procedimento estero all'esecuzione della procedura di assistenza giudiziaria (v. act. 1.1);

- il ricorso del 17 giugno 2024 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, con cui A., oltre a postulare la concessione dell'effetto sospensivo, ha chiesto l'annullamento della suddetta decisione incidentale e l'adozione del tedesco quale lingua della presente procedura (v. act. 1);

- l'avviso di ricorso del 18 giugno 2024 al MPC, con cui questa Corte ha concesso l'effetto sospensivo a titolo supercautelare (v. act. 2);

- lo scritto del 18 giugno 2024, con il quale questa Corte ha invitato il ricorrente a versare, entro il 1° luglio 2024, un anticipo delle spese di fr. 3'000.–, pena la non entrata nel merito del ricorso (v. act. 3);

- lo scritto del 26 giugno 2024, mediante il quale il ricorrente ha nuovamente censurato l'utilizzo dell'italiano quale lingua della presente procedura, contestato il versamento dell'anticipo spese di cui sopra, ritenuto ingiustificato, nonché chiesto, a titolo eventuale, che il suddetto termine fosse prorogato sino al 22 luglio 2024, “damit zumindest genügend Zeit vorhanden wäre, um die finanzielle Bedürftigkeit unseres Mandanten darzulegen und entsprechende Anträge zu stellen” (act. 4);

- lo scritto del 26 giugno 2024, con cui la presente autorità ha sostituito e annullato quello del 18 giugno 2024, trasmettendo al ricorrente l'apposito formulario, da compilare e inoltrare entro il 22 luglio 2024, finalizzato alla richiesta dell'assistenza giudiziaria gratuita (v. RP.2024.15, act. 2);

- lo scritto del 4 luglio 2024, con il quale il ricorrente ha di nuovo contestato l'utilizzo dell'italiano nella presente procedura, chiedendo che il formulario di cui sopra gli venga trasmesso in lingua tedesca (v. RP.2024.15, act. 3);

- la decisione incidentale del 5 luglio 2024, con cui questa Corte ha respinto la richiesta volta all'utilizzo del tedesco quale lingua della presente procedura e confermato il termine del 22 luglio 2024 per la trasmissione del formulario in questione (v. RR.2024.56a);

- lo scritto del 12 agosto 2024, con il quale il ricorrente ha trasmesso il formulario concernente l'assistenza giudiziaria gratuita (v. RP.2024.15, act. 6 e 6.1).

Considerato:

- che il ricorso è presentato entro il termine di dieci giorni di cui all'art. 80k AIMP;

- che in virtù dell'art. 4 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) se la Parte richiedente ne fa domanda espressa, la Parte richiesta l'informerà della data e del luogo d'esecuzione della commissione rogatoria, precisato che le autorità e le persone in causa potranno assistere all'esecuzione se la Parte richiesta vi acconsente;

- che l'art. IX dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41; in seguito l'Accordo italo-svizzero) prevede che lo Stato richiesto autorizza, su domanda dello Stato richiedente, i rappresentanti delle autorità di quest'ultimo, le persone che partecipano al procedimento e i loro difensori, ad assistere all'esecuzione sul proprio territorio, se ciò non è incompatibile con i principi del diritto dello Stato richiesto (paragrafo 1); le persone in questione possono, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 1, essere autorizzate, in particolare, a formulare domande, a consultare atti e possono altresì suggerire alle autorità dello Stato richiesto di formulare domande o di adottare misure complementari (paragrafo 2); le persone in questione non possono utilizzare nello Stato richiedente, per indagini o come mezzi di prova, le informazioni inerenti a una sfera protetta da segreto portate a loro conoscenza, prima che l'autorità competente abbia deciso definitivamente sulla concessione e l'estensione dell'assistenza (paragrafo 3);

- che la presenza di funzionari esteri che conducono l'inchiesta è atta a facilitare in maniera considerevole l'esecuzione della domanda di assistenza, di modo che la loro partecipazione all'esecuzione della domanda di assistenza deve essere largamente concessa (sentenze del Tribunale federale 1A.369/1996 del 28 gennaio 1997 consid. 4; 1A.85/1996 del 4 giugno 1996 consid. 5b);

- che la presenza di autorità dello Stato rogante durante l'esecuzione della domanda di assistenza agevola l'applicazione del principio della proporzionalità, segnatamente per quanto riguarda la cernita della documentazione alla quale l'autorità d'esecuzione deve procedere, per il motivo che senza questa collaborazione e tenuto conto dell'ampio potere d'apprezzamento concesso al giudice estero del merito, l'autorità d'esecuzione sarebbe spesso tentata di trasmettere più documenti del dovuto (DTF 122 II 367 consid. 2b; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 408);

- che il ricorso contro una decisione che autorizza funzionari esteri a partecipare all'esecuzione della domanda d'assistenza è ricevibile solo se il ricorrente rende verosimile che la predetta decisione gli cagiona un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 lett. b della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1);

- che un pregiudizio immediato e irreparabile può essere preso in considerazione soltanto nel caso previsto dall'art. 65a cpv. 3 AIMP, cioè allorquando la presenza di funzionari esteri può avere come conseguenza di portare a conoscenza delle autorità dello Stato rogante fatti inerenti alla sfera segreta prima che l'autorità competente abbia deciso sulla concessione e la portata dell'assistenza;

- che questo rischio può essere evitato se l'autorità rogante fornisce delle garanzie atte ad impedire un'utilizzazione anticipata e prematura delle informazioni nell'ambito del procedimento estero (DTF 128 II 211 consid. 2.1 pag. 215; sentenze del Tribunale federale 1A.3/2007 del 11 gennaio 2007 consid. 2.3 e 1A.217/2004 del 18 ottobre 2004 consid. 2.6; Zimmermann, op. cit., n. 409);

- che, secondo costante giurisprudenza, in materia di assistenza giudiziaria internazionale, il divieto di utilizzare le informazioni raccolte, di effettuare delle fotocopie e di accedere ai verbali di audizioni costituiscono delle garanzie sufficienti (DTF 131 II 132 consid. 2.2 p. 134; sentenze del Tribunale federale 1A.225/2006 del 6 marzo 2007 consid. 1.5.1, pubblicata in Pra 11/2007 n. 130, e 1A.215/2006 del 7 novembre 2006 consid. 1.3; in questo senso anche Zimmermann, op. cit., n. 409);

- che per quanto riguarda gli appunti presi in occasione della consultazione degli atti, essi devono restare nell'incartamento svizzero (TPF 2008 116 consid. 5.1);

- che nella fattispecie l'autorità rogante ha chiesto di poter assistere alle misure rogatoriali da effettuarsi su suolo elvetico;

- che il MPC, nella sua decisione, ha affermato che “in casu, a motivo della complessità del procedimento penale estero, la presenza alle operazioni di assistenza giudiziaria richieste dai partecipanti al processo all'estero, i quali posseggono un'approfondita conoscenza del caso, può facilitare notevolmente l'esecuzione della richiesta come pure il procedimento estero. Pertanto la presenza è ammessa” (act. 1.1, pag. 3);

- che il contenuto della rogatoria permette di confermare tale affermazione, per cui la decisione del MPC non presta il fianco a critiche;

- che alle misure istruttorie rogatoriali concretamente prospettate sono applicabili i medesimi principi validi in caso di partecipazione di funzionari esteri ad una cernita di documentazione effettuata dall'autorità d'esecuzione in seguito ad un sequestro;

- che in concreto, gli inquirenti esteri, appartenenti alla Polizia di Stato di Como, hanno sottoscritto formalmente in data 21 maggio 2024, una dichiarazione di garanzia dal contenuto seguente: “1. i partecipanti al processo all'estero si impegnano a mantenere un atteggiamento passivo e ad osservare le direttive dell'autorità svizzera; 2. i partecipanti al processo all'estero si impegnano a non utilizzare in alcun modo, né a fini istruttori né probatori, le informazioni alle quali hanno avuto accesso durante l'esecuzione della loro domanda in Svizzera, finché tali informazioni non verranno trasmesse loro in virtù di una decisione svizzera cresciuta in giudicato (decisione di chiusura o consenso alla trasmissione semplificata, art. 80b e c AIMP); 3. le informazioni ottenute durante l'esecuzione della domanda in Svizzera non possono in alcun modo essere utilizzate a fini istruttori o probatori per procedimenti per i quali l'assistenza giudiziaria è vietata oppure è stata negata” (act. 1.5);

- che il contenuto della dichiarazione di garanzia sopraccitata adempie i requisiti fissati dalla giurisprudenza (cfr. sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.259-260 del 2 ottobre 2008 e RR.2008.106-107 del 17 giugno 2008 consid. 3);

- che, nella misura in cui il ricorrente contesta la presenza dei funzionari esteri agli atti istruttori rogatoriali svizzeri, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dato che tale presenza (corredata della dichiarazione di garanzia di cui sopra) non è atta di per sé a causare un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP;

- che la richiesta volta a richiamare gli incarti RH.24.0063 e RH.2024.8 va respinta, dato che gli atti in questione non sono atti a chiarire l'unico aspetto qui determinante, ossia l'esistenza o meno, nella fattispecie, di un danno immediato ed irreparabile derivante dalla presenza degli inquirenti italiani agli atti rogatoriali in Svizzera;

- che sulle conclusioni concernenti il punto B. I. del gravame (“Zur Verletzung des rechtliche Gehörs, Verletzung von Art. 5 Ziff. 3 und Art. 6 Ziff. 3 EMRK”), la presente autorità ha già statuito mediante decisione incidentale del 5 luglio 2024 (v. RR.2024.56a), precisato che la Corte dei reclami penali si era già chinata su tale censura, respingendola, nella sua sentenza RH.2024.8 del 18 giugno 2024 (consid. 3) relativa ad un reclamo contro la detenzione estradizionale;

- che, vista la reiezione delle richieste del ricorrente relative alla lingua del procedimento, alla traduzione in tedesco degli atti redatti in italiano e al richiamo degli incarti RH.24.0063 e RH.2024.8, pure da respingere è la domanda di procedere a un secondo scambio degli scritti;

- che per il resto, il ricorrente solleva censure di merito sulla procedura di assistenza nel suo complesso, omettendo così di considerare che, nell'ambito di un ricorso incidentale, il principio della celerità, codificato all'art. 17a AIMP, impone di risolvere unicamente le questioni suscettibili di comportare un pregiudizio immediato e irreparabile, come appunto in concreto la presenza di funzionari esteri;

- che le altre questioni potranno essere invece sollevate, se del caso, in relazione a una decisione di chiusura (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.172/1999 del 29 settembre 1999 consid. 3e, pubblicato in Pra 2000 n. 38, pag. 204 e seg.);

- che in virtù dell'art. 57 cpv. 1 PA, questa Corte ha rinunciato a uno scambio degli scritti;

- che, visto l'esito del ricorso, la domanda di effetto sospensivo è divenuta priva di oggetto e l'effetto sospensivo concesso a titolo supercautelare va revocato;

- che il ricorrente, invocando la propria indigenza, ha chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio;

- che se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA applicabile in virtù dell'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);

- che in concreto, il postulato gratuito patrocinio deve essere respinto, in quanto il gravame appariva, segnatamente alla luce della chiara giurisprudenza relativa all'art. 65a AIMP, sin dal principio privo di probabilità di successo, senza che vi sia quindi la necessità di analizzare l'invocata indigenza;

- che le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA);

-        che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.–, a carico del ricorrente.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

3. L'effetto sospensivo concesso a titolo supercautelare è revocato.

4. La richiesta volta a richiamare gli incarti RH.24.0063 e RH.2024.8 è respinta.

5. La richiesta di un secondo scambio degli scritti è respinta.

6. La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.

7. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del ricorrente.

Bellinzona, 26 agosto 2024

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente:                                                                Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Daniel U. Walder

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Contro la presente sentenza non è dato nessun rimedio giuridico ordinario (v. art. 93 cpv. 2 LTF).

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