Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | BG.2024.1 |
Datum: | 11.01.2024 |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter | Apos;; Apos;estradizione; Tribunal; Tribunale; Corte; Ministero; Apos;art; CEEstr; Svizzera; Apos;UFG; Repubblica; Apos;autorità; Apos;estradanda; Amburgo; Apos;assistenza; AIMP;; Convenzione; Apos;Unione; Parte; Italia; Ufficio; Apos;Italia; Apos;autorizzazione; CEEstr;; Schengen; CELEX; Gazzetta; “Raccolta; Apos;UE”; Consiglio |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
RR.2023.173
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numero dell'incarto: RR.2023.173 |
Sentenza dell'11 gennaio 2024 Corte dei reclami penali | ||
Composizione | Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli | |
Parti | A., c/o JVA Grosshof, rappresentata dall'avv. Marino Di Rocco, Ricorrente | |
contro | ||
Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, Controparte | ||
Oggetto | Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Decisione di estradizione (art. 55 AIMP) |
Fatti:
A. Il 27 luglio 2023, il Ministero della giustizia italiano ha presentato alla Svizzera una domanda formale di estradizione riguardante la cittadina italiana A. finalizzata all'esecuzione di una pena complessiva di 7 anni, 7 mesi e 27 giorni di reclusione a seguito di due sentenze emesse nei confronti della predetta: una del Tribunale di Viterbo del 5 febbraio 2019 e l'altra del Tribunale di Avezzano del 18 febbraio 2019, entrambe per rapina aggravata e lesioni personali (v. act. 6.1).
B. Sentita dalle autorità giudiziarie del Canton Zugo in data 16 agosto 2023 in merito alla suddetta domanda di estradizione, l'estradanda, in regime di espiazione anticipata della pena presso il carcere Grosshof di Lucerna, ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi tuttavia a un'estradizione in via semplificata (v. act. 6.6).
C. Essendo A. stata estradata dalla Germania alla Svizzera in data 21 aprile 2023, il 17 agosto 2023 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha inoltrato domanda di autorizzazione alla riestradizione al Ministero della giustizia di Amburgo (v. act. 1.2, pag. 1 e seg.).
D. Mediante decisione del 30 ottobre 2023, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. all'Italia, su riserva dell'autorizzazione alla riestradizione da parte del Ministero della giustizia di Amburgo (v. act. 1.2).
E. Il 1° dicembre 2023, A. ha interposto ricorso al Tribunale penale federale avverso la predetta decisione, chiedendone l'annullamento (v. act. 1).
F. Con scritto del 4 dicembre 2023, questa Corte ha invitato la ricorrente a versare un anticipo delle spese di fr. 3'000.– entro il 14 dicembre 2023 (v. act. 3), termine in seguito prorogato al 3 gennaio 2024 (v. act. 9).
G. Con osservazioni del 7 dicembre 2023, l'UFG ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 6).
H. Invitata a replicare (v. act. 7), la ricorrente è rimasta silente.
Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua tedesca. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).
1.2 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (v. art. 50 cpv. 1 PA), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradanda la ricorrente è manifestamente legittimata a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
1.3 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l'UE”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/international-agreements/008.html) unitamente al regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, segnatamente gli art. 26-31 (n. CELEX 32018R1862; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 312 del 7 dicembre 2018, pag. 56-106; “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l'UE”, 8.4 Sviluppi dell'acquis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea (Convenzione sull'estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l'UE”, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l'UE”, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen (ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l'art. 1, per quanto pertinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all'assistenza in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull'estradizione UE).
1.4 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
2. In base all'art. 63 cpv. 4 prima frase PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. L'autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento, con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA unitamente all'art. 23 PA). Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA; v. DTF 139 III 364 consid. 3.2.2).
In concreto, l'estratto conto di Postfinance del 5 gennaio 2024 ricevuto da questa Corte menziona quale data di accredito (valuta) dell'anticipo delle spese di fr. 3'000.– il 4 gennaio 2024, a fronte di un termine fissato al 3 gennaio 2024, ciò che solleva dubbi circa la tempestività del versamento in questione. Orbene, se è vero che in questi casi occorre dare la possibilità all'insorgente di provare la tempestività del versamento (v. Egli, in B. Waldmann/P. Weissenberger (ed.), Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ediz. 2016, n. 28 ad art. 21 PA), nella fattispecie, in ossequio al principio di celerità previsto all'art. 17a AIMP, la questione non necessita di essere ulteriormente approfondita, dato che il gravame va in ogni caso respinto per i motivi che seguono.
3. La ricorrente sostiene che dagli atti dell'incarto, che contengono nomi e date di nascita diverse, non sarebbero chiare né l'identità né l'età della persona ricercata, ciò che dovrebbe condurre all'annullamento della decisione impugnata.
Orbene, come indicato nella decisione impugnata, “l'UFG, con scritto del 7 agosto 2023 ha richiesto alle competenti autorità italiane chiarimenti nel merito. In data 9 agosto 2023 il Ministero della giustizia italiano ha trasmesso uno scritto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo datato 9 agosto 2023, daI quale si evince che la perseguita al momento del suo arresto, in flagranza di reato, dichiarava di chiamarsi B. e che al momento dell'udienza di convalida dell'arresto, il 10 gennaio 2017, dichiarava di chiamarsi A., nata l'11 ottobre 1986, generalità con le quali veniva tratta in giudizio. Nel contempo veniva sottoposta a rilievi dattiloscopici. Da questi risultava come la perseguita fosse iscritta nella relativa banca dati italiana con diversi alias, trai i quali quello di A. nata in data 11 ottobre 1996. Infine giova ricordare come la perseguita abbia dichiarato in data 16 agosto 2023 innanzi al Procuratore Pubblico del Canton Zugo di essere la persona oggetto della presente procedura di estradizione” (act. 1.2, pag. 5 e seg.; v. act. 6.5). Ne consegue che non vi sono residuali dubbi né sull'identità né sull'età dell'estradanda nonché sul fatto che questa sia la persona oggetto delle già citate sentenze italiane sulla base delle quali l'autorità estera ha presentato la domanda di estradizione, per cui la censura deve essere respinta.
4. L'estradanda afferma che, nella misura in cui pronunciate in sua assenza e non notificatele personalmente, le sentenze italiane sarebbero state emesse in violazione dei diritti minimi della difesa.
4.1 L'art. 2 AIMP prevede che la domanda di cooperazione in materia penale è segnatamente irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a) oppure se esso presenta altre gravi deficienze (lett. d). Secondo l'art. 3 n. 1 PA II CEEstr, il cui contenuto corrisponde in sostanza all'art. 37 cpv. 2 AIMP, quando una Parte Contraente chiede a un'altra Parte Contraente l'estradizione di una persona allo scopo di eseguire una pena o una misura di sicurezza pronunciata nei suoi confronti con sentenza contumaciale, la Parte richiesta può rifiutare l'estradizione a tale scopo se, a suo parere, la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti a ogni persona accusata di un reato. L'estradizione sarà nondimeno concessa se la Parte richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare all'estradando il diritto a un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa (v. anche TPF 2012 23 consid. 3.3). Questa decisione autorizza la Parte richiedente, sia a eseguire la sentenza in questione se il condannato non vi si oppone, sia, se questi si oppone, a processare nuovamente l'estradato (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.30 del 21 febbraio 2011 consid. 3.1). Ad una persona condannata in contumacia può venir negata la possibilità di essere rigiudicata in contraddittorio soltanto se è accertato che sia stata correttamente citata a comparire (TPF 2012 23 consid. 2 e 3.2.2).
4.2 Nella fattispecie, si rileva che, nelle procedure penali sfociate nelle due sentenze di condanna, la ricorrente è sempre stata rappresentata da un avvocato (v. act. 6.1; sentenza 5 febbraio 2019 del Tribunale di Viterbo, pag. 1; sentenza 18 febbraio 2019 del Tribunale di Avezzano, Sezione penale, Ufficio del Giudice per l'Udienza Preliminare, pag. 1; sentenza 16 giugno 2021 della Corte d'appello di L'Aquila, pag. 1). Premesso che contro la summenzionata sentenza del 18 febbraio 2019 la difesa ha fatto ricorso alla Corte d'appello di L'Aquila, se vi fossero state irregolarità procedurali, segnatamente per quanto riguarda le notifiche, esse avrebbero potuto e dovuto essere invocate dinanzi alle autorità di ricorso, ciò che non risulta in alcun modo dagli atti. La sentenza 18 febbraio 2019 del Tribunale di Avezzano, emessa, su richiesta dell'estradanda, con rito abbreviato, è stata del resto notificata il 23 febbraio 2019 direttamente all'imputata (v. sentenza, pag. 9). Dagli atti non risultano nemmeno ulteriori ricorsi ad istanze superiori avverso le citate sentenze, le quali sono quindi cresciute in giudicato. Ora, nella misura in cui l'estradanda è sempre stata rappresentata da un legale – sia esso di fiducia o d'ufficio –, al quale le citazioni e le sentenze sono state correttamente notificate, una difesa sufficiente ai sensi dell'art. 6 CEDU è stata garantita in tutte e due le procedure penali a suo carico in Italia (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.28 del 2 febbraio 2011 consid. 2.2). Le sentenze contumaciali che ne sono scaturite non costituiscono quindi un ostacolo all'estradizione. Per quanto riguarda le critiche al procedimento estero, si rileva che la ricorrente, mediante i suoi difensori, ha potuto far valere in un caso le proprie censure dinanzi a un'istanza di ricorso, la quale ha confermato la sentenza di primo grado. L'autorità adita non ha ravvisato violazioni dei diritti della difesa o altri vizi procedurali o materiali. Nell'altro caso, la difesa ha rinunciato a impugnare la sentenza di prima istanza. Per il resto, il giudice dell'assistenza non è abilitato a sindacare il merito delle sentenze estere.
In definitiva, questa Corte constata che non vi è nessun elemento per ritenere che siano stati violati i diritti minimi della difesa ai sensi delle sopraccitate disposizioni legali e convenzionali. Tutte le censure in questo ambito vanno quindi disattese.
5.
5.1 La presente autorità non è vincolata dalle conclusioni delle parti (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 119 Ib 64 consid. 3a). Essa esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (v. DTF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e), può esaminare aspetti non censurati nel ricorso, senza tuttavia essere tenuta, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare d'ufficio la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (v. DTF 123 II 134 con-sid. 1d; 119 Ib 56 consid. 1d; TPF 2011 97 consid. 5; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz., Berna 2019, n. 522)
5.2 In concreto, il dispositivo della decisione impugnata indica che “l'UFG concede l'estradizione del perseguito al (Stato) per i fatti oggetto della domanda di estradizione depositata dal Ministero della giustizia il , su riserva dell'autorizzazione alla riestradizione da parte del Ministero della giustizia di Amburgo” (act. 1.2, pag. 7). Orbene, si rileva che l'UFG, per una svista, ha omesso di menzionare nel dispositivo della sua decisione lo Stato al quale l'estradizione viene concessa nonché la data della domanda di estradizione. Nonostante tali omissioni non siano state censurate dalla ricorrente, questa Corte, al fine di permettere una corretta esecuzione della decisione, procede d'ufficio al completamento del punto III. del dispositivo (pag. 7), il quale avrà quindi il seguente tenore: “l'UFG concede l'estradizione di A. all'Italia per i fatti oggetto della domanda di estradizione depositata dal Ministero della giustizia il 27 luglio 2023, su riserva dell'autorizzazione alla riestradizione da parte del Ministero della giustizia di Amburgo”.
6. In conclusione, non essendovi nessuna ragione per negare l'estradizione della ricorrente, il gravame deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità.
7. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata in concreto a fr. 3'000.– a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 3'000.– già versato.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
2. Il punto III. del dispositivo della decisione impugnata è completato come segue:
“l'UFG concede l'estradizione di A. all'Italia per i fatti oggetto della domanda di estradizione depositata dal Ministero della giustizia il 27 luglio 2023, su riserva dell'autorizzazione alla riestradizione da parte del Ministero della giustizia di Amburgo”.
3. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 3'000.– già versato.
Bellinzona, 11 gennaio 2024
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Marino Di Rocco
- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
Ulteriore ricorso
- 1C_45/2024 Non entrata nel merito
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