Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | BB.2024.50 |
Datum: | 12.03.2024 |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter | Apos;; Tribunal; MP-TI; Tribunale; Svizzera; Italia; Apos;assistenza; Corte; AIMP;; Accordo; Apos;Italia; -svizzero; OAIMP; Ministero; Cantone; Ticino; Apos;interrogatorio; Confederazione; Convenzione; Apos;Accordo; OAIMP;; Apos;art; Apos;ultimo; Presidente; Cancelliere; Davide; Corti; Assistenza; Repubblica; Legge |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
RR.2023.189
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numero dell'incarto: RR.2023.189 |
Sentenza del 12 marzo 2024 Corte dei reclami penali | ||
Composizione | Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Patrick Robert-Nicoud e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli | |
Parti | A., rappresentato dall'avv. Davide Corti, Ricorrente | |
contro | ||
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Controparte | ||
Oggetto | Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) |
Fatti:
A. Il 2 dicembre 2022, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale, completata il 14 dicembre seguente, nell'ambito di un procedimento penale a carico di A., B. e altri per i reati di bancarotta fraudolenta (art. 216 della Legge fallimentare Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, in seguito: Legge fallimentare) e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs n. 74/2000). In sostanza, le indagini italiane hanno permesso di accertare che “ad A., esercente la professione di architetto tra Italia e Svizzera, coadiuvato da B., è riferibile un intero gruppo societario comprendente ben 18 società (12 società nazionali e 6 residenti in territorio elvetico, di cui ad oggi ne sono già fallite cinque) tutte operanti nel settore immobiliare. Lo schema illecito prevedeva che alcune delle società (poi destinate al fallimento) non versassero al fisco quanto dovuto e, prima che l'accertamento tributario potesse diventare esecutivo, venissero svuotate con il trasferimento delle disponibilità finanziarie in favore degli indagati ovvero di società anonime di diritto svizzero e ciò con il solo fine di non rendere possibile l'azione di recupero dell'Erario” (atto 1 incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino, in seguito: MP-TI).
Con la rogatoria, l'autorità estera ha chiesto, tra l'altro, l'acquisizione della documentazione concernente due relazioni bancarie intestate a C. SA, una presso la banca D. (relazione n. 1) e l'altra presso la banca E. del Basso Mendrisiotto (relazione n. 2), entrambe a Chiasso. Essa ha postulato inoltre la perquisizione degli uffici di C. SA e di F. SA a Chiasso, unitamente all'interrogatorio di G. (v. atto 1, pag. 4 e seg., incarto MP-TI).
B. Mediante decisione del 21 dicembre 2022, il MP-TI è entrato nel merito della rogatoria, ordinando, con decisioni separate, le misure istruttorie richieste (v. atto 7 incarto MP-TI).
C. Con decisione di chiusura del 28 novembre 2023, il MP-TI ha ordinato la trasmissione alle autorità italiane dei seguenti atti: documentazione concernente le relazioni bancarie n. 2 presso la banca E. del Basso mendrisiotto e n. 1 presso la banca D., entrambe intestate a C. SA (atti 18 e 21 incarto MP-TI); verbale d'interrogatorio di G. del 1° febbraio 2023 (atto 30 incarto MP-TI); documentazione raccolta presso gli uffici di C. SA e H. SA (atto 31 incarto MP-TI); documentazione raccolta presso la sede di F. SA; documentazione raccolta presso gli uffici di I. SA (atto 31 incarto MP-TI) (v. act. 1.2).
D. Il 22 dicembre 2023, A. ha interposto ricorso avverso la decisione in questione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l'annullamento della stessa, la reiezione della rogatoria e la non trasmissione dei documenti indicati alla cifra 2 del dispositivo (act. 1, pag. 12).
E. Con scritto del 15 gennaio 2024, il MP-TI ha comunicato di rinunciare ad una risposta al ricorso, postulando la reiezione integrale del gravame e la conferma della decisione avversata (v. act. 6). Con osservazioni del 17 gennaio 2024, l'Ufficio federale di giustizia ha proposto, in via principale, l'inammissibilità del gravame e, in via sussidiaria, la reiezione del medesimo (v. act. 7).
F. Con replica del 30 gennaio 2024, il ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 9).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia e il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell'8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l'Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l'UE”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; art. 39 n. 3 CRic). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. Dangubic/Keshelava, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
1.4 Le decisioni dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relative alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).
1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
1.6
1.6.1 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricorrere della ricorrente giusta l'art. 80h AIMP. In base a quest'ultima disposizione, oltre all'UFG (lett. a), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (lett. b; v. anche l'art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d'informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 6.1, con rinvii, e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.2, con rinvii).
1.6.2 In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un'altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d/aa; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). Questo vale in linea di massima anche nel caso di documenti in possesso delle autorità in virtù di pregresse procedure di diritto interno e come tali ottenuti senza misure coercitive di tipo rogatoriale internazionale (v. TPF 2020 180 consid. 4.4.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.46 del 4 giugno 2007 consid. 1.6.2). È ammessa un'eccezione se all'interno di questi atti vi è documentazione bancaria: in questo caso il titolare dei conti in questione è legittimato a ricorrere (DTF 124 II 180 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 1A.282/2005 del 30 aprile 2007 consid. 2.3.1 e 1A.141/1998 del 9 febbraio 1999 consid. 2a = Rep 1999 pag. 123; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
1.6.3 In concreto, nella misura in cui le relazioni bancarie oggetto della decisione impugnata sono intestate a C. SA e non al ricorrente (v. atti 18 e 21 incarto MP-TI), la legittimazione di quest'ultimo va negata. Per quanto riguarda le perquisizioni presso gli uffici di C. SA e di I. SA nonché la sede di F. SA, il ricorrente non ha minimamente dimostrato di essere egli stesso proprietario o locatario degli spazi oggetto delle misure, per cui anche in questo ambito la legittimazione fa difetto. Infine, non essendo egli stesso oggetto della misura istruttoria sfociata nel verbale d'interrogatorio di G. del 1° febbraio 2023 e non contenendo quest'ultimo informazioni relative a conti bancari intestati al ricorrente (v. atto 30 incarto MP-TI), la legittimazione ricorsuale non è data neppure per contestare la trasmissione di tale documento.
2. Visto quanto precede, il ricorso è inammissibile.
3. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è complessivamente fissata nella fattispecie a fr. 3'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 5'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 2'000.–.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo dei costi di fr. 5'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 2'000.–.
Bellinzona, 13 marzo 2024
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Davide Corti
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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