Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | RR.2022.176 |
Datum: | 15.02.2023 |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter | Apos;; Canton; Ticino; Grigioni; Corte; Tribunal; MP-TI; Covid; Tribunale; Cantone; Covid-; Apos;autorità; Procura; MP-GR; Lugano; Apos;art; Commentario; Apos;evento; Ministero; Sachen; Gerichtsstand; énal; Presidente; Cancelliere; Primo; Procuratore; Apos;epoca; Apos;affari; Cantoni; Apos;accusa |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
BG.2022.40
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numero dell'incarto: BG.2022.40 |
Decisione del 15 febbraio 2023 Corte dei reclami penali | ||
Composizione | Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli | |
Parti | Cantone Ticino, Richiedente | |
contro | ||
Cantone dei Grigioni Opponente | ||
Oggetto | Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP) |
Fatti:
A. In data 20 settembre 2022, il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI) ha trasmesso alla Procura pubblica dei Grigioni una domanda di assunzione del procedimento penale INC.2022.8230 a carico di A., cittadino italiano, per titolo di truffa (art. 146 CP) e falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) (v. act. 1.2). Confrontato con un rifiuto da parte di tale autorità (v. act. 1.3), il MP-TI, in data 3 ottobre 2022, ha presentato la stessa domanda al Primo Procuratore Pubblico della Procura pubblica dei Grigioni (in seguito: MP-GR; v. act. 1.4). In sostanza, A. è sospettato di aver firmato un formulario destinato all'ottenimento, nel marzo 2020, di un prestito Covid-19 per la mutuataria B. SA (all'epoca C. SA), società con sede in Ticino, nel quale è indicata una cifra d'affari più alta rispetto a quanto menzionato nel bilancio e nel conto economico della predetta (v. act. 1.2, pag. 1). La richiesta di assunzione del procedimento si fonda sul fatto che A. è domiciliato nel Canton Grigioni, luogo dove ha pure sede la fiduciaria che avrebbe inserito i dati nel formulario in parola, e che il centro delle attività di B. SA si troverebbe nei Grigioni, disponendo la stessa in Ticino solo di una bucalettere (v. act. 1.2, pag. 1 e seg.).
B. Con scritto del 28 ottobre 2022, il MP-GR ha a sua volta rifiutato l'assunzione del procedimento ticinese in questione, giungendo alla conclusione che, “almeno allo stato attuale degli atti, esistono punti di contatto con il Ticino. In ogni caso, non riteniamo che i fatti del caso siano sufficientemente chiariti per poter ipotizzare la competenza del Cantone dei Grigioni” (v. act. 1.5, pag. 2).
C. Con istanza di fissazione del foro competente del 7 novembre 2022, il MP-TI, per il tramite del Procuratore pubblico titolare del procedimento, si è rivolto a questa Corte chiedendo che il perseguimento penale dei fatti oggetto della procedura INC.2022.8230 sia assunto dal Ministero pubblico del Canton Grigioni (v. act 1, pag. 4).
D. Con scritto del 17 novembre 2022, il MP-GR ha rifiutato di assumere il suddetto procedimento penale, asserendo in sostanza che: B. SA avrebbe avuto la propria sede legale nel Canton Ticino all'epoca dei fatti; dai documenti processuali disponibili non sarebbe chiaro in che misura il centro delle attività della predetta fosse nei Grigioni e che essa avesse solo una bucalettere in Ticino; la domanda di credito Covid-19 sarebbe stata firmata a Lugano (v. act. 3, pag. 3).
E. Con replica del 23 novembre 2022, trasmessa per conoscenza al MP-GR (v. act. 6), il MP-TI ha comunicato di non avere osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte, alla quale ha nel contempo inoltrato l'estratto del casellario giudiziale di A. (v. act. 5).
Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle due autorità coinvolte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autorità penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si comunicano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della promozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale affinché decida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]). Di massima si applica il termine di 10 giorni previsto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'autorità richiedente può scostarsi unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specificare (TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione dell'autorità legittimata a rappresentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di vedute o durante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legislazioni cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; Kuhn, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 9 ad art. 39 e n. 10 ad art. 40 CPP; Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ediz. 2017, n. 488; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, 2010, n. 5 ad art. 40 CPP).
Condizione per adire il giudice del foro è quindi che tutti i Cantoni coinvolti abbiano provveduto a formulare una loro presa di posizione mediante uno scambio di scritti. Nell'eventualità in cui tale scambio di scritti non abbia portato ad alcun esito, si concretizza un conflitto di foro che giustifica l'intervento di questa Corte (v. art. 40 cpv. 2 CPP; Bouverat, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 4 ad art. 39 CPP; Schweri/Bänziger, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 569 e 599; Schlegel, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 8 ad art. 40 CPP; Guidon/Bänziger, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter del 21 maggio 2007, n. 5).
1.2 Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di constatare che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 177.100), la stessa spetta al procuratore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2013.16 del 18 luglio 2013 consid. 1.2). Per quanto riguarda l'autorità competente del Canton Grigioni, si rileva che lo scambio di vedute ha avuto luogo con l'autorità competente, ossia il Primo procuratore pubblico (v. art. 12 cpv. 1 lett. f della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 16 giugno 2010 [LACPP; CSC 350.100]) (v. act. 1.1). Lo scambio degli scritti è quindi avvenuto tra le due autorità competenti. L'istanza di determinazione del foro, presentata in tempo utile dal MP-TI, è pertanto ammissibile.
2.
2.1
2.1.1 Nella procedura penale, la determinazione del foro è regolamentata agli articoli da 31 a 42 CPP. Gli articoli 31 e 32 CPP costituiscono la lex generalis, mentre i fori speciali sono retti dagli articoli da 33 a 38 CPP. Gli articoli da 39 a 42 CPP contengono le norme procedurali per la determinazione del foro. Giusta l'art. 31 cpv. 1 CPP, per il perseguimento e il giudizio sono competenti le autorità del luogo in cui il reato è stato commesso. Se in Svizzera si trova soltanto il luogo in cui si è verificato l'evento, sono competenti le autorità di questo luogo. Per la determinazione del foro intercantonale, il luogo in cui si è verificato l'evento gioca dunque un ruolo sussidiario rispetto al luogo di commissione, che prevale sugli altri fori possibili (decisione del Tribunale penale federale BG.2018.26 dell'8 agosto 2018 consid. 3.1; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2a ediz. 2018, n. 3018; Bartetzko, Commentario basilese, op. cit., n. 8 ad art. 31 CPP); il luogo in cui si è verificato l'evento può essere preso in considerazione se il luogo di commissione in Svizzera non può essere determinato con certezza (Schlegel, op. cit., n. 15 ad art. 31 CPP). Se il reato è stato commesso in più luoghi o se l'evento si è verificato in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento (art. 31 cpv. 2 CPP). Se il reato è stato commesso all'estero o se non si può determinare il luogo in cui il reato è stato commesso, il perseguimento e il giudizio competono alle autorità del luogo in cui l'imputato ha il domicilio o la dimora abituale (art. 32 cpv. 1 CPP).
2.1.2 La Corte dei reclami penali non è vincolata alle qualifiche giuridiche dei reati fornite dalle autorità di perseguimento penale (v. già per quanto riguarda la prassi della Camera d'accusa del Tribunale federale: DTF 92 IV 153 consid. 1). Il foro va determinato in considerazione dei sospetti attuali. Non è dunque determinante ciò di cui l'imputato verrà effettivamente riconosciuto colpevole, quanto piuttosto i fatti che gli sono contestati e la qualificazione giuridica che è possibile dedurre dagli atti al momento dell'esame del conflitto di foro (v. decisioni del Tribunale penale federale BG.2017.31 del 9 gennaio 2018 consid. 2.4 con rinvii; BG.2015.7 dell'8 maggio 2015 consid. 2.2.1; BG.2014.32 del 2 febbraio 2015 consid. 2.2). In questo contesto, la Corte dei reclami penali si fonda sui fatti e non su delle ipotesi (v. DTF 133 IV 235 copnsid. 4.4; TPF 2011 170 consid. 2.1 e 2.2; Moser/Schlapbach, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP; Guidon/Bänziger, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, in: Jusletter 21 maggio 2007, n. 25).
2.2 In concreto, si rileva che, mediante documento intitolato “Credito Covid-19 (Contratto di credito) con copertura federale Covid fino a CHF 500'000 conformemente all'art. 3 dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali Covid-19”, C. SA, oggi B. SA, ha richiesto e ottenuto dalla banca D., a Lugano, un credito di fr. 20'000.–, calcolato sulla base di una cifra d'affari dichiarata di fr. 200'000.–, importo che l'autorità penale ticinese ritiene superiore a quanto figurerebbe nella documentazione contabile. Ora, nella misura in cui tale documento indica quale luogo della firma, apposta il 30 marzo 2020, la città di Lugano e che lo stesso è stato presentato alla banca D. a Lugano (v. act. 1.1, pag. 2), vi è da ritenere che i presunti reati di falsità in documenti e di truffa sarebbero stati commessi in Ticino. Le affermazioni del MP-TI, secondo il quale B. SA, con sede in Ticino, avrebbe avuto in tale cantone solo una bucalettere, che il contratto in questione sarebbe stato firmato da A. nel Canton Grigioni, dove quest'ultimo avrebbe il proprio domicilio, e che la compilazione del medesimo sarebbe opera del fiduciario E., titolare della fiduciaria F., con sede a Z./GR, costituiscono delle mere ipotesi prive di riscontri concreti negli atti dell'incarto. L'indicazione, nel contratto, dell'indirizzo e-mail G. nel riquadro destinato al mutuatario e la dichiarazione di H., indagato in un parallelo procedimento penale per presunte truffe in ambito Covid-19, che, interpellato sul credito Covid-19 richiesto da C. SA, in un verbale d'interrogatorio del 4 agosto 2022 – documento che non sarebbe peraltro neanche stato trasmesso dal MP-TI al MP-GR nell'ambito dello scambio di scritti (v. act. 3, pag. 2) – ha dichiarato che “non mi sono occupato io di questa richiesta. Il mandato di questa società è successivo alla richiesta di prestito Covid” (act. 1.6, pag. 19), non provano che i dati presenti nel contratto siano stati inseriti da F. (v. act. 1, pag. 3). Infine, l'affermazione del MP-TI secondo la quale il contratto in questione sarebbe stato firmato in piena crisi pandemica “dove tutte le attività erano ferme e anche le banche erano chiuse” per cui “visto che il formulario è stato trasmesso tramite e-mail alla Banca, è altamente verosimile che A. l'abbia firmato al proprio domicilio (e non alla bucalettere di Lugano)” rappresenta anch'essa una congettura di cui non si trova riscontro agli atti, ma che anzi si scontra con gli appigli oggettivi contenuti nel contratto di prestito (v. act. 1.1, pag. 2), i quali inducono a ritenere che il luogo di commissione del reato sia in Ticino.
3. In conclusione, le autorità penali del Canton Ticino sono competenti per il perseguimento e il giudizio dei reati oggetto del procedimento penale INC.2022.8230.
4. Per la presente decisione non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Le autorità penali del Canton Ticino sono competenti per il perseguimento e il giudizio dei reati di cui al procedimento penale INC.2022.8230.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
Bellinzona, 16 febbraio 2023
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Procura pubblica dei Grigioni
Informazione sui rimedi giuridici:
Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
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