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Entscheid des Bundesstrafgerichts: CR.2020.18 vom 07.10.2020

Hier finden Sie das Urteil CR.2020.18 vom 07.10.2020 - Berufungskammer

Sachverhalt des Entscheids CR.2020.18

La Corte d'Appello del Tribunale penale federale ha respinto l'istanza di revisione della sentenza RR.2019.317 del 28 aprile 2020 della Corte dei reclami penali del TPF, considerando che la decisione in esame non è stata ammessa di revisione per motivi di inammissibilità o di inefficacia. La Corte d'Appello ha ritenuto che l'istanza di revisione fosse priva di oggetto e che i fatti e mezzi di prova addotti dall'istante non costituivano motivo di revisione. Inoltre, la Corte d'Appello ha considerato che gli atti della "13° Vara federal de Curitiba" dei procedimenti penali in favore dei quali la rogatoria è stata formulata per mezzo del parere legale degli avvocati brasiliani datato 7 giugno 2020 non erano stati trasmessi alla Corte d'Appello e quindi non potevano essere considerati come motivi di revisione. La Corte d'Appello ha anche ritenuto che l'"archiviazione" dei procedimenti penali in favore dei quali la rogatoria è stata formulata per mezzo del parere legale degli avvocati brasiliani non era stata effettuata nel mese di giugno 2020 e quindi non poteva essere considerata come motivi di revisione. In sintesi, la Corte d'Appello ha ritenuto che l'istanza di revisione fosse priva di oggetto e che i fatti e mezzi di prova addotti dall'istante non costituivano motivo di revisione.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Berufungskammer

Fallnummer:

CR.2020.18

Datum:

07.10.2020

Leitsatz/Stichwort:

Istanza di revisione della decisione RR.2019.317 del 28 aprile 2020 della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 37 cpv. 2 lett. a, 38 a, 40 cpv. 1 LOAP, 121-129 LTF)

Schlagwörter

Apos;; Corte; Tribunal; Apos;istante; Tribunale; Apos;appello; Apos;istanza; Apos;art; Ministero; Confederazione; Lapos;istanza; Apos;autorità; Apos;Alta; Apos;archiviazione; Apos;estate; Commentaire; édéral; Presidente; Collegio; Cancelliera; Pierluigi; Procuratrice; Annina; Scherrer; Lapos;istante; Apos;effetto; Apos;annullamento; Apos;oggetto; Ferrari; Escher

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: CR.2020.18

Decisione del 7 ottobre 2020
Corte d'appello

Composizione

Giudici

Claudia Solcà, Presidente del Collegio giudicante,

Andrea Blum e Olivier Thormann,

Cancelliera Leda Ferretti

Parti

A. Ltd , rappresentata dall'avv. Pierluigi Pasi ,

istante

contro

Ministero pubblico della Confederazione , rappresentato dalla Procuratrice federale Annina Scherrer,

controparte

Oggetto

Istanza di revisione della decisione RR.2019.317 del 28 aprile 2020 della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 37 cpv. 2 lett. a , 38 a, 40 cpv. 1 LOAP , 121-129 LTF)


Fatti:

A. Con decisione di chiusura del 28 ottobre 2019 (CAR pag. 1.100.033 e segg.) il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), dando seguito ad una domanda di assistenza internazionale in materia penale presentata il 14 maggio 2018 dal Ministero pubblico federale brasiliano (Ministério Publico Federal, Procuradoria da República no Estado do Paranà), ha ordinato la trasmissione all'autorità rogante di documentazione riguardante la relazione bancaria n. 1 presso la banca B. SA, Lugano, intestata alla società A. Ltd.

B. Con decisione RR.2019.317 del 28 aprile 2020 la Corte dei reclami penali del TPF ha respinto il ricorso presentato il 28 novembre 2019 da A. Ltd contro la decisione di chiusura summenzionata (CAR pag. 1.100.015 e segg.).

C. Con sentenza 1C_257/2020 del 19 giugno 2020 la I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale (di seguito: TF) ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico presentato da A. Ltd contro la decisione RR.2019.317 del 28 aprile 2020 della Corte dei reclami penali del TPF (CAR pag. 1.100.110 e segg.).

D. Con istanza del 4 agosto 2020 alla Corte dei reclami penali del TPF, in seguito trasmessa per competenza alla scrivente Corte, A. Ltd ha postulato la revisione della sentenza RR.2019.317 del 28 aprile 2020 della Corte dei reclami penali del TPF (CAR pag. 1.100.001 e segg.). L'istante chiede: in via preliminare, la concessione dell'effetto sospensivo all'istanza di revisione; in via principale, l'annullamento della sentenza della Corte dei reclami penali del TPF e della decisione di chiusura del MPC, nonché la reiezione definitiva della domanda di assistenza giudiziaria dell'autorità rogante; in via subordinata, l'annullamento della sentenza della Corte dei reclami penali del TPF e della decisione di chiusura del MPC, nonché il rinvio della causa al MPC per una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

E. Con scritto del 4 settembre 2020 A. Ltd ha presentato alla Corte d'appello ulteriori fatti e mezzi di prova a integrazione di quanto già esposto e prodotto con istanza di revisione del 4 agosto 2020 (CAR pag. 1.100.260 e segg.).

F. Con scritto del 5 ottobre 2020 A. Ltd ha prodotto ulteriore documentazione a complemento di quanto già esposto e prodotto con l'istanza di revisione del 4 agosto 2020 e con il successivo scritto del 4 settembre 2020 (CAR pag. 1.100.288 e segg.).

G. Visto l'esito della presente, non sono state chieste prese di posizioni alle parti e non si entrerà nel merito delle misure provvisionali richieste dall'istante in quanto queste ultime, con l'emanazione della presente sentenza, sono divenute prive d'oggetto.

La Corte d'appello considera in diritto:

1.

1.1 La Corte d'appello del TPF giudica gli appelli e le domande di revisione a livello delle autorità penali federali e ciò in applicazione dell'art. 38a e segg. della legge del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione ( RS 173.71; LOAP).

1.1.1 Giusta l'art. 40 cpv. 1 LOAP , gli art. 121-129 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale ( RS 173.110; LTF) si applicano per analogia alla revisione, all'interpretazione e alla rettifica delle decisioni delle corti dei reclami penali di cui all'art. 37 cpv. 2 LOAP , visto che le procedure ivi elencate non sono rette dal Codice di diritto processuale penale svizzero ( RS 312.0; CPP), ma da leggi speciali ( FF 2008 7409 ).

1.1.2 Nel caso in esame, la decisione RR.2019.317 del 28 aprile 2020 della Corte dei reclami penali del TPF è stata emanata in applicazione dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP , avendo la predetta Corte giudicato un ricorso in materia di assistenza internazionale in materia penale conformemente alla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale ( RS 351.1; AIMP).

1.1.3 Alla luce di quanto sopra esposto, la competenza della Corte d'appello per statuire sull'istanza di revisione in oggetto sarebbe quindi data.

1.2 Nel caso concreto, occorre tuttavia vagliare anche un'eventuale competenza del TF, essendosi l'Alta Corte già chinata sulla causa in oggetto (v. consid. C).

1.2.1 Per costante giurisprudenza, la sentenza con cui il TF dichiara irricevibile un ricorso in materia di diritto pubblico è soggetta a revisione unicamente per un motivo che influenza questa decisione e non il giudizio di merito reso dall'autorità cantonale (DTF 118 II 477 consid. 1).

1.2.2 In casu, il ricorso in materia di diritto pubblico presentato dalla qui istante all'Alta Corte è stato dichiarato inammissibile con sentenza 1C_257/2020 del 19 giugno 2020. Ne discende che la predetta sentenza del TF non si è sostituita alla sentenza RR.2019.317 del 28 aprile 2020 della Corte dei reclami penali del TPF.

Non essendo quindi subentrato l'effetto devolutivo, la sentenza della Corte dei reclami penali del TPF è cresciuta in giudicato ed è pertanto suscettibile di revisione davanti a questa Corte (v. sentenze del TF 2C_462/2014 del 23 novembre 2014 consid. 2.2; 8C_602/2011 del 30 settembre 2011 consid. 1.3).

1.2.3. L'ultima istanza ricorsuale ad essersi confrontata con il merito della vertenza in oggetto è quindi stata la Corte dei reclami penali del TPF e non l'Alta Corte.

È pertanto data la competenza della Corte d'appello per analizzare l'istanza di revisione della sentenza RR.2019.317 del 28 aprile 2020 della Corte dei reclami penali del TPF.

1.3 La revisione in materia di diritto pubblico può essere richiesta se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (art. 123 cpv. 2 lett. a LTF ). La domanda di revisione deve essere depositata entro 90 giorni dalla loro scoperta, non prima però della notificazione del testo integrale della sentenza (art. 124 cpv. 1 lett. d LTF ).

1.3.1 La sentenza RR.2019.317 della Corte dei reclami penali del TPF è del 28 aprile 2020 e l'istante afferma di avere avuto conoscenza del fatto rilevante, ovvero dell'archiviazione intervenuta nell'estate del 2019 per opera della "13° Vara federal de Curitiba" dei procedimenti penali in favore dei quali la rogatoria è stata formulata, solo il 7 giugno 2020, per mezzo del parere legale redatto dagli avvocati brasiliani C. e D. (v. istanza di revisione, pag. 3).

1.3.2 L'istanza di revisione in oggetto è stata presentata il 4 agosto 2020, vale a dire quasi due mesi dopo che l'istante avrebbe avuto conoscenza del motivo di revisione.

L'istanza di revisione è pertanto da ritenersi tempestiva.

1.4 Siccome anche gli altri motivi di ricevibilità sono dati, la Corte d'appello entra nel merito dell'istanza di revisione.

2. Ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF , qui applicabile in considerazione del rinvio di cui all'art. 40 cpv. 1 LOAP , la revisione in materia di diritto pubblico può essere domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza.

2.1 I fatti rilevanti sono fatti perlomeno anteriori alla decisione di cui è chiesta la revisione, ma scoperti solo successivamente. Questi fatti sono pertinenti in quanto fanno apparire come inesatto o incompleto lo stato dei fatti sul quale si fonda la decisione in esame. Il mezzo è ammissibile fintanto che l'istante non ha potuto invocare questo fatto nella procedura precedente. Egli deve però dimostrare di avere fatto prova di tutta la diligenza che gli può essere richiesta. La diligenza verrà meno se, per esempio, la scoperta del fatto rilevante è il frutto di ricerche che avrebbero potuto avere luogo prima ( Pierre Ferrari in: Commentaire de la LTF, 2 a ediz. 2014, n. 15-18 ad art. 123 LTF ; Yves Donzallaz , Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 4706-4710 ad art. 123 LTF ).

2.2 Non costituiscono un motivo di revisione quei mezzi di prova che esistevano già all'epoca del procedimento penale precedente e che avrebbero potuto essere addotti con la dovuta diligenza ( Escher , BSK BGG, n. 5 e 6 ad art. 123; Ferrari , Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. 20 e 21 ad art. 123). Spetta alle parti contribuire all'accertamento dei fatti in modo tempestivo e conforme alle norme procedurali. L'impossibilità di presentare fatti e mezzi di prova nel procedimento precedente è da considerare in maniera restrittiva. La revisione non ha infatti lo scopo di sanare precedenti omissioni nella presentazione delle prove ( Escher , op. cit., n. 8 ad art. 123).

2.3 A sostegno della domanda di revisione in esame, l'istante afferma di avere avuto conoscenza dell'archiviazione dei procedimenti penali in favore dei quali la rogatoria è stata formulata per mezzo del parere legale degli avvocati brasiliani datato 7 giugno 2020. A seguito di tale archiviazione, avvenuta nell'estate del 2019 per declinazione di competenza, gli atti sarebbero stati trasmessi alla "10 a Vara Criminal federal de S ão Paulo".

La Corte d'appello ritiene che nel caso in esame non sia stato provato che l'istante fosse venuto a conoscenza del fatto rilevante soltanto nel mese di giugno 2020 e quindi successivamente alla pronuncia della sentenza della Corte dei reclami penali del TPF.

Inoltre , l'istante non si è pronunciato sul motivo per il quale non avrebbe potuto scoprire prima tale fatto, già intervenuto nell'estate del 2019.

Per quanto riguarda infine i nuovi fatti e mezzi di prova addotti dall'istante con scritto del 4 settembre 2020 e meglio l'archiviazione del procedimento penale in questione, ordinata dal giudice di S ão Paulo il 20 agosto 2020, si tratta di fatti e mezzi di prova posteriori alla sentenza RR.2019.317 del 28 aprile 2020 della Corte dei reclami penali del TPF. Gli stessi non possono quindi costituire motivo di revisione.

Alla luce delle considerazioni che precedono l'istanza di revisione deve pertanto essere respinta.

3. Spese della procedura

L'istante, risultando soccombente data l'infondatezza della sua istanza, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 428 cpv. 1 CPP ).

Una tassa di giustizia di CHF 1'500.-, fissata in applicazione degli art. 5 e 7 bis del Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale del 31 agosto 2010 (RSPPF; RS 173.713.162) è posta a carico dell'istante.

Per questi motivi la Corte d'appello pronuncia:

1. L'istanza di revisione è respinta.

2. L'istanza di misure provvisionali è priva d'oggetto.

3. La tassa di giustizia di CHF 1'500.- è posta a carico dell'istante.

In nome della Corte d'appello

del Tribunale penale federale

La Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera

Comunicazione a (atto giudiziale):

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratrice federale Annina Scherrer

- A vv. Pierluigi Pasi

Copia a:

- Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali ( brevi manu)

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria (B-18-2841-2) (raccomandata)

Ad avvenuta crescita in giudicato, comunicazione a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle decisioni e gestione dei beni

Rimedi giuridici

Ricorso al Tribunale federale

Le decisioni in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 2 lett. b della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005, LTF ). Il diritto di ricorso e gli altri requisiti di ammissibilità sono previsti dagli art. 82 -84 , 85 -87 e 89 ss. LTF . L'atto di ricorso motivato deve essere inoltrato al Tribunale federale, 1000 Losanna 14.

Spedizione: 8 ottobre 2020

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