Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Berufungskammer |
Fallnummer: | CR.2019.5 |
Datum: | 02.09.2019 |
Leitsatz/Stichwort: | Revisione (art. 37 cpv. 2 lett. a, 38a, 40 cpv. 1 LOAP, 121-129 LTF) |
Schlagwörter | Apos;; Corte; Tribunal; Tribunale; Apos;ambito; Apos;appello; Apos;istante; Apos;art; Apos;incarto; Apos;autorità; Apos;Alta; Apos;istanza; Confederazione; Lapos;istanza; Brandulas; Blagojevic; Ministero; Apos;annullamento; Apos;eventuale; Apos;esistenza; édéral; Giudici; Presidente; Collegio; Cancelliera; Mario; Milos; Spagna; Apos;acquisizione |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numero dell'incarto: CR.2019.5 |
Sentenza del 2 settembre 2019 | ||
Composizione | Giudici penali federali Claudia Solcà, Presidente del Collegio giudicante , Jean-Marc Verniory e Petra Venetz , Giudici supplenti, Cancelliera Francesca Pedrazzi | |
Parti | A. SA , rappresentata dai patrocinatori di fiducia avv. Mario Brandulas e avv. Milos Blagojevic, Istante | |
Chiedente la revisione della sentenza RR.2019.58 del 19 giugno 2019 della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale | ||
Oggetto | Revisione (art. 37 cpv. 2 lett. a , 38a , 40 cpv. 1 LOAP , 121-129 LTF) |
Fatti:
A. Con decisione di entrata nel merito in materia di assistenza del 14 settembre 2018 resa nell'ambito del procedimento RH.17.0207-CAE, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria formulata il 19 settembre 2017 dalla Procura speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata di Madrid, nonché il relativo complemento del 19 giugno 2018, nell'ambito di un procedimento penale aperto in Spagna nei confronti di B. per i reati di corruzione negli affari (art. 286 ter CP/E) e riciclaggio di denaro (art. 301 CP/E ; p. 1.100.189-192).
B. Il MPC, con richiesta di informazioni, consegna di documenti, sequestro di valori patrimoniali, sequestro dei mezzi di prova e obbligo del segreto del 14 settembre 2018 nell'ambito del procedimento penale interno SV.17.1702-CAE condotto contro ignoti per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305 bis CP ), falsità in documenti (art. 251 CP ) e corruzione di pubblici ufficiali stranieri (art. 322 septies CP), ha ordinato il sequestro dei beni depositati sulla relazione bancaria n° 1. intestata a A. SA, presso C. SA, U., l'acquisizione della documentazione del conto summenzionato e ha altresì impartito agli organi della banca il divieto di informare (art. 73 cpv. 2 CPP ) il titolare della relazione, gli aventi diritto economico ed eventuali rappresentanti terzi del "presente provvedimento coercitivo" (p. 1.100.174-179, p. 178).
C. Con decisione incidentale del 25 ottobre 2018 intimata a C. SA ed emanata nell'ambito dell'incarto rogatoriale MPC RH.17.0207-CAE, il MPC ha ordinato l'acquisizione nell'incarto rogatoriale della documentazione bancaria della relazione n° 1. intestata a A. SA presso C. SA osservando che tale documentazione già si trovava in possesso del MPC in quanto acquisita con decreto del 14 settembre 2018 emanato nel procedimento interno n° SV.17.1702-CAE (p. 1.100.187-188).
D. Sia la decisione di entrata nel merito in materia di assistenza del 14 settembre 2018 (p. 1.100.189-192; v. supra consid. A) che quella incidentale del 25 ottobre 2018 (p. 1.100.187-188; v. supra consid. C), entrambe emanate nel procedimento RH.17.0207-CAE, sono state intimate dal MPC a C. SA in data 25 ottobre 2018 (v. p. 1.100.188).
E. Con decisione di chiusura del 19 febbraio 2019, intimata a C. SA nell'ambito del procedimento RH.17.0207-CAE (p. 1.100.193-198), il MPC ha ordinato la trasmissione alle Autorità spagnole roganti della documentazione bancaria della relazione intestata a A. SA e sequestrata/acquisita all'incarto con la decisione incidentale del 25 ottobre 2019 (v. supra consid. C).
F. Con lettera del 20 febbraio 2019 (p. 1.100.146) C. SA, per il tramite del servizio "fermo banca" in vigore tra la banca e il cliente, come si evince dalla convenzione conclusa dalla cliente con C. SA (v. sentenza RR.2019.58 del 19 giugno 2019 consid. 1.4.3, p. 1.100.023) ha informato A. SA di avere ricevuto un ordine di perquisizione e sequestro del 25 ottobre 2018 (v. supra consid. C), con il quale il MPC aveva ordinato il sequestro del conto n° 1. intestato alla qui istante presso C. SA. Con la medesima lettera C. SA ha pure informato A. SA, e ciò sempre tramite il servizio di "fermo banca", di avere ricevuto dal MPC la decisione di chiusura del 19 febbraio 2019 ci cui supra al consid. E; decisione allegata dalla banca allo scritto inviato alla cliente.
G. Con e-mail del 28 febbraio C. SA ha nuovamente inviato a A. SA, questa volta per posta elettronica, copia della decisione di chiusura del 19 febbraio 2019, notificatale dal MPC il 20 febbraio 2019 (p. 1.100.144-145).
H. Con sentenza RR.2019.58 del 19 giugno 2019 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) ha respinto il ricorso presentato il 22 marzo 2019 da A. SA contro la decisione di chiusura del 19 febbraio 2019 in ambito di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Spagna emanata nel procedimento RH.17.0207-CAE, con la quale il MPC aveva ordinato la trasmissione all'autorità rogante spagnola della documentazione bancaria riguardante la relazione n° 1. presso C. SA (p. 1.100.019-030). La ricorrente aveva chiesto l'annullamento della decisione di chiusura del 19 febbraio 2019 del MPC e, in via sussidiaria, di rinviare la causa al MPC ordinando a quest'ultimo di produrre l'integralità degli atti affinché A. SA potesse esercitare il suo diritto di essere sentito partecipando alla cernita dei documenti.
I. Con sentenza 1C_369/2019 del 15 luglio 2019 la I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale (in seguito: TF) ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico presentato da A. SA contro la decisione 19 giugno 2019 della Corte dei reclami penali del TPF (p. 1.100.104-108).
J. Con istanza del 30 luglio 2019 alla Corte d'appello del TPF A. SA postula la revisione della sentenza del 19 giugno 2019 della Corte dei reclami penali del TPF (p. 1.100.004-014). L'istante sostiene di essere stata informata solo il 22 luglio 2019 da C. SA (v. p. 1.100.170-171) - quindi posteriormente alla sentenza del TF 1C_369/2019 del 15 luglio 2019 - che il 12 luglio 2019 il MPC aveva revocato il divieto di informare impartito a C. SA (p. 1.100.182), deducendo quindi che la procedura di sequestro di documentazione ordinata dal MPC su richiesta rogatoriale sarebbe stata in effetti soggetta a divieto d'informazione. A. SA, invocando la violazione del diritto di essere sentito, che comprende il diritto di partecipare alla cernita dei documenti da inviare alle autorità roganti, chiede nel merito l'annullamento della sentenza RR.219.58 del 19 giugno 2018 della Corte dei reclami penali del TPF nell'ambito della procedura rogatoriale RH.17.0207-CAE, l'annullamento della decisione di chiusura del 19 febbraio 2019 del MPC e di rinviare gli atti al MPC.
K. Visto l'esito della presente non sono state chieste prese di posizioni alle parti e non si entrerà nel merito delle misure provvisionali richieste dall'istante in quanto queste ultime, con l'emanazione della presente sentenza, sono divenute prive di oggetto.
La Corte considera in diritto:
1.1 La Corte d'appello del TPF giudica gli appelli e le domande di revisione, e ciò in applicazione dell'art. 38 a e segg. della legge sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione ( RS 173.71; LOAP).
1.1.1 Giusta l'art. 40 cpv. 1 LOAP , gli art. 121-129 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale Federale ( RS 173.110; LTF) si applicano per analogia alla revisione, all'interpretazione e alla rettifica delle decisioni delle corti dei reclami penali di cui all'art. 37 cpv. 2 LOAP , visto che le procedure ivi elencate non sono rette dal Codice di diritto processuale penale svizzero ( RS 312.0; CPP) ma da leggi speciali ( FF 2008 7409 ).
1.1.2 Nel caso in esame la decisione RR.2019.58 della Corte dei reclami penali del TPF del 19 giugno 2019 è stata emanata in applicazione dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP , avendo la predetta Corte giudicato un reclamo in materia di assistenza giudiziaria internazionale conformemente alla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale ( RS 351.1; AIMP).
1.1.3 Alla luce di quanto sopra esposto sarebbe quindi data la competenza della Corte d'appello per statuire sulla richiesta di revisione in oggetto.
1.2 La Corte d'appello ha pertanto vagliato anche un'eventuale competenza del TF, essendosi l'Alta Corte già chinata sulla causa in oggetto (v. supra consid. I).
1.2.1 Per costante giurisprudenza, la sentenza con cui il TF dichiara irricevibile un ricorso in materia di diritto pubblico è soggetta a revisione unicamente per un motivo che influenza questa decisione e non il giudizio di merito reso dall'autorità cantonale (DTF 118 II 477 consid. 1).
1.2.2 In casu , il ricorso in materia di diritto pubblico presentato dalla qui istante all'Alta Corte è stato dichiarato inammissibile con sentenza 1C_369/2019 del 15 luglio 2019. Ne discende pertanto che la predetta sentenza del TF non si è sostituita alla sentenza RR.2019.58 della Corte dei reclami penali del TPF.
Non essendo subentrato l'effetto devolutivo, la sentenza della Corte dei reclami penali del TPF è cresciuta in giudicato ed è pertanto suscettibile di revisione davanti a questa Corte (v. sentenze del Tribunale federale 2C_462/2014 del 23 novembre 2014 consid. 2.2; 8C_602/2011 del 30 settembre 2011 consid 1.3).
1.2.3 L'ultima istanza ricorsuale ad essersi confrontata con il merito della vertenza in oggetto è quindi stata la Corte dei reclami penali del TPF e non l'Alta Corte.
È quindi data la competenza della Corte d'appello per analizzare l'istanza di revisione della sentenza RR.2019.58 della Corte dei reclami penali del TPF del 19 giugno 2019.
1.3 La revisione di una sentenza in materia di diritto pubblico può essere richiesta se l'instante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (v. art. 123 cpv. 2 lett. a LTF ).
1.3.1 La domanda di revisione deve essere depositata, quando è richiesta per altri motivi, entro 90 giorni dalla loro scoperta, non prima però della notificazione del testo integrale della sentenza (v. art. 124 cpv. 1 lett. d LTF ).
1.3.2 La sentenza RR.2019.58 della Corte dei reclami penali del TPF è del 19 giugno 2019 e l'istante afferma di avere avuto conoscenza del fatto rilevante che non avrebbe potuto addure nel procedimento - cioè l'esistenza di un divieto d'informazione ordinato a C. SA nell'ambito del procedimento interno SV.17.1702-CAE - solo il 22 luglio 2019, quando C. SA le ha comunicato la revoca del divieto di informazione intimata dal MPC alla banca con lettera 12 luglio 2019 (p. 1.100.182).
1.3.3 L'istanza di revisione in oggetto è stata presentata in data 30 luglio 2019 (p. 1.100.004), vale a dire otto giorni dopo che l'istante ha avuto conoscenza del motivo di revisione.
L'istanza di revisione è pertanto da ritenersi tempestiva.
1.4 Siccome anche gli altri motivi di ricevibilità sono palesemente dati la Corte d'appello entra nel merito della domanda di revisione.
2.1 Ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF , qui applicabile in considerazione del rinvio di cui all'art. 40 cpv. 1 LOAP , la revisione in materia di diritto pubblico può essere domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza.
2.1.1 I fatti rilevanti sono fatti perlomeno anteriori alla decisione di cui è chiesta la revisione, ma scoperti solo successivamente. Questi fatti sono pertinenti in quanto fanno apparire come inesatto o incompleto lo stato dei fatti sul quale si fonda la decisione in esame. Il mezzo è ammissibile fintanto che l'istante non ha potuto invocare questo fatto nella procedura precedente. Egli deve però dimostrare di avere fatto prova di tutta la diligenza che gli può essere richiesta. La diligenza verrà meno se, per esempio, la scoperta del fatto rilevante è il frutto di ricerche che avrebbero potuto avere avuto luogo prima (v. Pierre Ferrari in: Commentaire de la LTF, 2 a ediz. 2014, n. 15-18 ad art. 123 LTF ; Yves Donzallaz , Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 4706-4710 ad art. 123 LTF ).
2.1.2 Se non ritiene inammissibile o infondata la domanda di revisione, il Tribunale la notifica all'autorità inferiore e a eventuali altre parti, altri partecipanti al procedimento o autorità legittimate a ricorrere impartendo un termine per esprimersi in merito (art. 127 LTF ).
2.2 La Corte dei reclami del TPF, dopo avere accertato che la ricorrente qui istante aveva concluso con la propria banca una convenzione di "fermo banca" ( v. sentenza RR.2019.58 del 19 giugno 2019 consid. 1.4.3, p. 1.100.023) e ritenuto che la decisione di entrata in materia del 14 settembre 2018 e la decisione di chiusura del 19 febbraio 2019 erano state correttamente notificate alla banca presso cui erano site le relazioni intestate alla ricorrente (v. DTF 136 IV 16 consid. 2.2), ( v. p. 1.100.025 e seg., consid. 2.2 ) , ha respinto il ricorso inoltrato da A. SA .
Per la Corte dei reclami penali del TPF " il fatto che, nel caso concreto, al momento dell'emanazione della decisione di chiusura la ricorrente non fosse ancora informata dell'esistenza di richieste di misure di assistenza, né abbia avuto completo accesso agli atti e facoltà di esprimersi durante la procedura di esecuzione della commissione rogatoria in esame, non può invalidare l'operato dell'autorità elvetica, la quale poteva in buona fede contare su una comunicazione immediata da parte della banca al suo cliente. In ogni caso, nell'ambito della presente procedura di ricorso, dinanzi ad un'autorità dotata di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto, l'insorgente ha avuto la possibilità di consultare gli atti dell'incarto e, in sede di replica, di esprimersi sui medesimi. Pertanto, un'eventuale violazione del predetto diritto sarebbe stata comunque sanata dal presente procedimento (v. DTF 124 II 132 consid. 2d). " (v. p. 1.100.025 e seg., consid. 2.2).
2.3 L'Alta Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso in materia di diritto pubblico presentato da A. SA ritenendo che la ricorrente non aveva dimostrato che il TPF si sarebbe scostato dalla giurisprudenza costante posta a fondamento dell'impugnato giudizio, limitandosi a sostenere che la banca, sebbene né la decisione incidentale né quella di chiusura contenessero un divieto di informazione imposto dal MPC, non l'avrebbe informata immediatamente della loro esistenza (v. sentenza del TF 1C_369/2019 del 15 luglio 2019 consid. 2.2).
Per di più la ricorrente non aveva dimostrato, come ritenuto anche dalla Corte dei reclami penali del TPF, che nel caso di specie non sarebbero stati adempiuti gli estremi per sanare un'eventuale lesione del diritto di essere sentita (v. sentenza del TF 1C_369/2019 del 15 luglio 2019 consid. 2.3, p. 1.100.107).
2.4 A sostegno della domanda di revisione in esame A. SA, pur non contestando l'esistenza di una convenzione di "fermo banca" con C. SA, afferma ora di avere avuto conoscenza solo tramite lo scritto di C. SA del 22 luglio 2019 (p. 1.100.170-171), quindi successivamente alla decisione dell'Alta Corte datata 15 luglio 2019, della revoca del divieto di informare, comunicata dal MPC a C. SA con scritto del 12 luglio 2019 (p. 1.100.182).
2.4.1 Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, né la decisione di entrata nel merito in materia di assistenza giudiziaria del 14 settembre 2018 né quella incidentale del 25 ottobre 2018, entrambe intimate a C. SA il 25 ottobre 2018 nell'ambito del procedimento RH.17.0207-CAE, e neppure la decisione di chiusura del 19 febbraio 2019, intimata a C. SA il 19 febbraio 2019 nell'ambito del medesimo procedimento rogatoriale, contemplavano il divieto, ai sensi dell'art. 73 cpv. 2 CPP , per gli organi della banca, di informare il titolare della relazione, gli aventi diritto economico ed eventuali rappresentanti terzi dei provvedimenti coercitivi adottati nell'ambito dell'evasione della domanda di assistenza giudiziaria internazionale.
2.4.2 Non si trova inoltre agli atti - e neppure l'istante lo pretende - un'estensione alla procedura rogatoriale RH.17.0207-CAE del divieto di informare il qui istante; divieto di informare ordinato il 14 settembre 2018 unicamente nell'ambito del procedimento interno SV.17.1702-CAE e pertanto limitato allo quest'ultimo.
2.4.3 D'altronde anche la comunicazione di revoca del divieto di comunicare ai sensi dell'art. 73 cpv. 2 CPP , inviata dal MPC a C. SA il 12 luglio 2019 (p. 1.100.182), fa chiaramente riferimento ad altra procedura ed in particolare alla procedura interna SV.17.1702-HER e non a quella rogatoriale oggetto della presente istanza di revisione.
2.5 Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte d'appello ritiene che nel caso non è provato che l'istante sarebbe venuto a conoscenza di fatti rilevanti dopo la pronuncia della sentenza della Corte dei reclami penali del TPF .
L'istanza di revisione di tale sentenza deve pertanto essere respinta.
3.1 Una tassa di giustizia di fr. 1'500.-, fissata in applicazione degli art. 5 e 7 bis del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale del 31 agosto 2010 (RSPPF; RS 173.713.162), è posta a suo carico.
Per questi motivi la Corte d'appello pronuncia:
1. L'istanza di revisione è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico dell'istante.
In nome della Corte d'appello
del Tribunale penale federale
La Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera
Comunicazione a (atto giudiziale):
- Avvocati Mario Brandulas e Milos Blagojevic, Blagojevic - Brandulas - Perez
- Ministero pubblico della Confederazione
- Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (brevi manu)
Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a:
- Ministero pubblico della Confederazione in qualità di autorità d'esecuzione
Informazione sui rimedi giuridici
Ricorso al Tribunale federale
Le decisioni finali della Corte d'appello del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78 , art. 80 cpv. 1 , art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF ).
Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF). Egli può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF ).