Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Berufungskammer |
Fallnummer: | CA.2019.2 |
Datum: | 20.03.2019 |
Leitsatz/Stichwort: | Appello sull'intera sentenza (art. 399 cpv. 3 CPP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;appello; Corte; Tribunal; Tribunale; Apos;appellante; Apos;art; Confederazione; Ministero; Presidente; Apos;entrata; Cancelliere; Costantino; Castelli; Procuratore; Sergio; Mastroianni; Apos;introduzione; Commentario; Apos;esistenza; Canton; Schweizerische; Prozessordnung; Schmid; Bundesstrafgericht; énal; édéral; Numero; Apos;incarto:; Sentenza |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numero dell'incarto: CA.2019.2 |
Sentenza del 20 marzo 2019 | ||
Composizione | Giudici penali federali Claudia Solcà, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Roy Garré , Cancelliere Giampiero Vacalli | |
Parti | A. , Appellante | |
contro la sentenza SK.2018.8 resa il 7 novembre 2018 dalla Corte penale del Tribunale penale e | ||
Ministero pubblico della Confederazione , rappresentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni, Opponente | ||
Oggetto | Ammissibilità dell'appello |
Visti:
- la sentenza del 7 novembre 2018, con la quale la Corte penale del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) ha riconosciuto A. autore colpevole di ripetuta rappresentazione di atti di cruda violenza e di violazione della legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate (v. atto 1.100.005 e segg.);
- lo scritto del 7 novembre 2018, mediante il quale il predetto ha chiesto la motivazione scritta della summenzionata sentenza nonché annunciato di voler fare appello contro la medesima (v. atto 1.100.037);
- la dichiarazione d'appello dell'11 gennaio 2019 presentata da A. alla Corte d'appello del TPF contro la sentenza del 7 novembre 2018, la cui versione motivata, intimata il 21 dicembre 2018, gli è stata notificata il 28 dicembre 2018 (v. atti 1.100.001 e segg. e 1.100.039);
- lo scritto del 14 gennaio 2019, con il quale la Presidente della Corte d'appello ha trasmesso al Tribunale federale, per sua competenza, la dichiarazione d'appello di cui sopra (v. atto 02.100.001);
- il decreto del 4 febbraio 2019, mediante il quale il Tribunale federale ha sospeso la procedura concernente il ricorso in materia penale presentato il 1° febbraio 2019 da A. (causa 6B_56/2019 ) avverso la sentenza del 7 novembre 2018, questo sino all'emanazione del giudizio della Corte d'appello (v. atto 02.100.002 e segg.);
- lo scritto del 7 febbraio 2019, con il quale la Corte d'appello ha comunicato all'appellante e al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) l'apertura della causa e la composizione della Corte (v. atto 01.200.001 e seg.);
- le osservazioni del 20 febbraio 2019, mediante le quali il MPC sostiene che l'appello dell'11 gennaio 2019, con annuncio d'appello del 7 novembre 2018, è inammissibile (v. atto 02.100.009);
- le osservazioni dell'11 marzo 2019, con le quali l'appellante ribadisce la competenza della Corte d'appello (v. atto 02.100.011 e segg.);
Ritenuto e considerato che:
- giusta l'art. 398 cpv. 1 CPP , l'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento;
- la Corte d'appello del TPF giudica gli appelli e le domande di revisione relativi alle sentenze della Corte penale del TPF (v. art. 38 a e segg. LOAP );
- l'appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale (art. 399 cpv. 1 CPP );
- dopo aver redatto la sentenza motivata, il tribunale di primo grado trasmette tale annuncio, unitamente agli atti, al tribunale d'appello (art. 399 cpv. 2 CPP );
- la parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello al tribunale d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 399 cpv. 3 prima frase CPP );
- entro 20 giorni dalla ricezione della dichiarazione d'appello, le altre parti possono per scritto chiedere che non si entri nel merito, motivando la propria istanza
(art. 400 cpv. 3 lett. a CPP );
- il tribunale d'appello decide in procedura scritta se entrare nel merito dell'appello quando chi dirige il procedimento o una parte fa valere che l'annuncio o la dichiarazione d'appello è tardiva o inammissibile (art. 403 cpv. 1 lett. a CPP );
- il tribunale d'appello offre alle parti l'opportunità di pronunciarsi (art. 403 cpv. 2 CPP );
- se non entra nel merito dell'appello, il tribunale ne dà comunicazione alle parti con decisione motivata (art. 403 cpv. 3 CPP );
- in concreto, l'appellante sostiene che nella sentenza del 7 novembre 2018 la Corte penale avrebbe omesso, a torto, di menzionare nei rimedi giuridici la possibilità dell'appello alla Corte d'appello del TPF (v. atto 1.100.037);
- egli ritiene che la possibilità di formulare appello contro i giudizi della Corte penale del TPF è prevista dal CPP entrato in vigore il 1° gennaio 2011 (v. atto 1.100.002);
- fino ad oggi le parti sarebbero state tuttavia in pratica impossibilitate a far valere questo loro diritto procedurale, voluto espressamente e senza riserve dal legislatore, solo perché dal profilo organizzativo il tribunale d'appello previsto dal CPP non era ancora stato costituito (v. ibidem);
- dopo aver menzionato le nuove disposizioni relative all'introduzione della nuova Corte d'appello, entrate in vigore il 1° gennaio 2019, l'appellante afferma che né il decreto parlamentare che introduce le modifiche in questione né la LOAP prevedrebbero delle disposizioni transitorie che ne limiterebbero l'applicabilità soltanto in casi in cui la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la loro entrata in vigore (v. ibidem);
- tanto meno si potrebbe fare riferimento alle norme intertemporali del CPP, le quali riguarderebbero solo l'entrata in vigore di tale codice;
- a suo avviso, l'unico criterio di ricevibilità dell'appello sarebbe costituito dal rispetto del termine di inoltro della relativa dichiarazione ex art. 399 cpv. 3 CPP , condizione adempiuta nel caso concreto, ragione per cui la dichiarazione d'appello dell'11 gennaio 2019 sarebbe ricevibile e la Corte adita competente per statuire sul gravame (v. atto 1.100.003);
- il MPC, da parte sua, contesta la competenza della Corte d'appello del TPF a trattare il presente caso, sostenendo che solo sarebbe aperta la via del ricorso al Tribunale federale (v. atto 02.100.009);
- occorre innanzitutto evidenziare che, con la modifica della LOAP del 17 marzo 2017 relativa alla creazione della nuova Corte d'appello federale, il legislatore non ha previsto disposizioni di diritto intertemporale (v. RU 2017 5769 );
- in assenza di tali disposizioni, la sola norma transitoria logicamente applicabile, sia sistematicamente che teleologicamente, è quella contenuta nell'art. 453 cpv. 1 CPP , con cui, secondo la dottrina, "si introduce, provvidamente, una regola chiara, valida per tutte le parti interessate, evitando che una parte possa determinare la procedura applicabile a dipendenza del momento in cui presenta il ricorso" ( Catenazzi , in Bernasconi/Galliani/Marcellini/Meli/Mini/Noseda (ed.), Codice svizzero di procedura penale, Commentario, 2010, n. 1 ad art. 453 CPP ), garantendo quindi la certezza del diritto;
- a rgumentum e contrario è del resto anche quanto previsto all'art. 454 cpv. 1 CPP , dove il legislatore conferma che il crinale fra vecchio e nuovo diritto è esclusivamente la data di emanazione della decisione;
- la soluzione invocata dall'appellante di garantire la via dell'appello contro le decisioni della Corte penale del TPF pronunciate prima dell'entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2017 creerebbe evidenti problemi sia di disparità di trattamento, con riferimento ad altre sentenze pronunciate nel 2018 e non ancora motivate, che di certezza del diritto, data l'impossibilità di fissare un termine preciso a partire dal quale la soluzione proposta sarebbe attuabile;
- in realtà, ciò che conta non è l'esistenza potenziale dell'appello giusta il CPP ma l'esistenza sostanziale ed effettiva dello stesso, la quale può solo derivare, vista la ripartizione delle competenze fra Confederazione e Cantoni ex art. 123 cpv. 1 e 2 Cost ., da un combinato disposto fra normative processuali ed organizzative, ossia fra CPP e LOAP;
- l'appello in sede federale, per volontà del legislatore, esiste solo dal 1° gennaio 2019;
- del resto, chinatosi su sentenze emanate dalla nuova Corte d'appello e revisione penale (CARP) del Canton Ticino nel corso del 2011, ancora in qualità di Corte di cassazione e revisione penale (CCRP) e quindi sulla base di un ricorso per cassazione e non di un appello , il Tribunale federale non ha fatto particolari considerazioni in merito ma ha accettato come ovvio, perlomeno implicitamente, il fatto che in virtù dell'art. 453 cpv. 1 CPP queste sentenze, relative a ricorsi contro sentenze di prima istanza emanate prima del 1° gennaio 2011, fossero formalmente delle vecchie "sentenze CCRP" pur essendo emanate dalla nuova CARP (v. sentenze del Tribunale federale 6B_197/2011 del 19 luglio 2011; 6B_204/2011 del 20 giugno 2011; 6B_201/2011 del 28 giugno 2011; 6B_209/2011 del 28 giugno 2011);
- giusta l'art. 453 cpv. 1 CPP , i ricorsi contro le decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del CPP sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto;
- in base al testo chiaro della legge, nonché alla giurisprudenza e alla dottrina (v. sentenza del Tribunale federale 1B_323/2011 del 13 settembre 2011 consid. 1.2; Uster , Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 1 ad art. 453 CPP ; Schmid/Jositsch , Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ediz. 2018, n. 1 ad art. 453 CPP ; Schmid , Übergangsrecht der Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 283), a livello di diritto intertemporale è decisivo il momento di emanazione della decisione, in casu il 7 novembre 2018;
- la Corte penale del TPF era dunque impossibilitata a procedere secondo l'art. 399 cpv. 2 CPP , come richiesto dall'appellante;
- la modifica del 17 marzo 2017 della LOAP, che prevede l'introduzione dell'appello anche nella giurisdizione penale federale, non era quindi applicabile perché entrata in vigore soltanto il 1° gennaio 2019;
- la presente autorità non entra di conseguenza nel merito dell'appello;
- l'appellante, risultando soccombente data l'inammissibilità del suo gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 428 cpv. 1 CPP );
- una tassa di giustizia di fr. 1'000.-, fissata in applicazione degli art. 5 e 7 bis del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale del 31 agosto 2010 (RSPPF;
RS 173.713.162), è posta a suo carico.
Per questi motivi, la Corte pronuncia:
1. L'appello contro la sentenza SK.2018.8 del 7 novembre 2018 resa dalla Corte penale del Tribunale penale federale è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dell'appellante.
In nome della Corte d'appello
del Tribunale penale federale
La Presidente Il Cancelliere
Comunicazione a:
- Avv. Costantino Castelli
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni
- Corte penale del Tribunale penale federale, (brevi manu);
Dopo la crescita in giudicato la sentenza sarà comunicata a:
- Ministero pubblico della Confederazione in qualità di autorità d'esecuzione
Informazione sui rimedi giuridici
Ricorso al Tribunale federale
Le decisioni finali della Corte d'appello del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78 , art. 80 cpv. 1 , art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF ).
Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF ). Egli può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF ).
Spedizione: 20 marzo 2019