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Entscheid des Bundesstrafgerichts: SK.2016.47 vom 18.11.2016

Hier finden Sie das Urteil SK.2016.47 vom 18.11.2016 - Strafkammer

Sachverhalt des Entscheids SK.2016.47

La Corte penale del Tribunale penale federale ha condannato A a una pena detentiva di 12 mesi nonché a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere per il riciclaggio di denaro aggravato, ripetuto falsificazione in documenti e ripetuta corruzione passiva. La Corte ha anche condonato le spese procedurali della causa SK201325, che sono state ridotte da fr 46 22760 a fr 40 0000. Inoltre, la Corte ha cancellato i dati sul registro penale di A e ha respinto il condono delle spese procedurali della causa SK201519.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Strafkammer

Fallnummer:

SK.2016.47

Datum:

18.11.2016

Leitsatz/Stichwort:

Istanza di condono delle spese procedurali e di eliminazione dell'iscrizione delle condanne dal casellario giudiziale.

Schlagwörter

Apos;; Tribunal; Tribunale; Corte; Apos;istante; Apos;istanza; Apos;art; Confederazione; Apos;autorità; Apos;iscrizione; Giusta; Apos;eliminazione; Giudice; Detta; Ministero; Apos;ufficio; VOSTRA; Cassa; Mediante; Lapos;istante; Apos;ultimo; Ordinanza; Lapos;istanza; Cancelliera; Pubblico; Apos;ora; Richiesta; Cantoni; Apos;importo; Cassa

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Rechtsgrundlagen des Urteils:

Art. 12 Or;

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: SK.2016.47

Decreto del 18 novembre 2016
Corte penale

Composizione

Giudice penale federale Giuseppe Muschietti,

Giudice unico

Cancelliera Francesca Pedrazzi

Instante

A. ,

Oggetto

Istanza di condono delle spese procedurali e di eliminazione dell'iscrizione delle condanne dal casellario giudiziale


Ritenuto in fatto e in diritto:

1. Con sentenza SK.2012.9 del 27 aprile 2012, la Corte penale del Tribunale penale federale ha riconosciuto A. autore colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro aggravato, ripetuta falsità in documenti e ripetuta corruzione passiva (§1 dispositivo), e l'ha condannato a una pena detentiva di 12 mesi nonché a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, sospendendo l'esecuzione della pena detentiva per un periodo di prova di due anni (§2 dispositivo). A. è inoltre stato condannato al pagamento delle spese procedurali, per complessivi fr. 2'360.-- (§3 dispositivo), e gli è altresì stato imposto il pagamento, a titolo di risarcimento equivalente ex art. 71 CP , di fr. 37'000.-- e di USD 30'000.-- a favore della Cassa federale (§4 dispositivo). Detta sentenza, resa in procedura abbreviata, è passata in giudicato.
2. Mediante sentenza SK.2013.25 del 9 dicembre 2013, la Corte penale del Tribunale penale federale ha riconosciuto A. autore colpevole di ripetuta corruzione passiva, ripetuta falsità in documenti, ripetuta truffa, riciclaggio di denaro aggravato e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (§1 dispositivo), condannandolo a una pena pecuniaria di 440 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, da dedursi il carcere preventivo sofferto pari a 99 giorni, a valere quale pena complementare alla pena detentiva di 12 mesi e alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, di cui alla precedente sentenza del 27 aprile 2012 della Corte penale del Tribunale penale federale, nonché alla pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione, di cui alla sentenza del 5 aprile 2012 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di IT-Parma (§2 dispositivo). A. è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali per complessivi fr. 92'455.15 (§3 dispositivo). Ad A. sono inoltre stati confiscati il saldo a lui riconducibile presso la Banca Nazionale Svizzera (§4 dispositivo) nonché la quota di comproprietà di ½ di sua spettanza sulle particelle n. 1 e 2 del registro fondiario di Z. (§5 dispositivo). Detta sentenza, resa in procedura abbreviata, è passata in giudicato.
3. Tramite sentenza SK.2015.19 del 6 luglio 2015, la Corte penale del Tribunale penale federale ha statuito in merito all'istanza formulata da A. tendente alla sospensione della riscossione delle spese procedurali nonché al condono di parte delle spese procedurali residuali, dichiarando inammissibile l'istanza quanto alle spese procedurali nonché al risarcimento equivalente di cui ai §3 e §4 del dispositivo della sentenza del Tribunale penale federale SK.2012.9 del 27 aprile 2012, e accogliendo parzialmente l'istanza quanto alle spese procedurali di cui al §3 del dispositivo della sentenza del Tribunale penale federale SK.2013.25 del 9 dicembre 2013, le quali sono state condonate in ragione di fr. 46'227.60. Detta sentenza è passata in giudicato.
4. Con scritto del 17 ottobre 2016, indirizzato al Tribunale penale federale, A. ha postulato la " cancellazione dei dati sul registro penale", asserendo che la sua fedina penale pregiudicherebbe la sua possibilità di trovare un impiego con uno stipendio migliore, e ha richiesto nel contempo il condono " per la somma rimanente da versare al Ministero Pubblico della Confederazione", specificando che la stessa " si aggira tutt'ora a ca.80'000.00" (p. 1.100.1 e segg.).
5. Conseguentemente, il 18 ottobre 2016, la scrivente Corte ha aperto un incartamento rubricato sub SK.2016.47 (p. 1.160.1). Il medesimo giorno, la Corte ha invitato l'istante a trasmettere la documentazione attestante la bontà della sua richiesta, chiedendo nel contempo al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: "MPC"), Sezione esecuzione delle decisioni e gestione dei beni, di determinarsi in merito all'istanza e di trasmettere il fascicolo procedurale concernente la procedura d'incasso nei confronti di A. (p. 1.300.1). L'istante ha dato seguito all'invito della Corte in data 29 ottobre 2016 (p. 1.521.1 e segg.) e il MPC, in data 31 ottobre 2016, ha trasmesso alla Corte il fascicolo richiesto, rinunciando a prendere posizione e rinviando alle considerazioni espresse nel suo scritto del 5 maggio 2015, presente nell'incartamento (p. 1.510.1 e segg.).
6. Richiesta di condono

6.1 Giusta l'art. 363 cpv. 1 CPP , il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado emana anche le decisioni indipendenti successive demandate a un'autorità giudiziaria, per quanto la Confederazione e i Cantoni non dispongano altrimenti. Nella procedura penale federale non vi sono deroghe al riguardo (art. 76 LOAP ).

Le decisioni giudiziarie indipendenti successive ai sensi degli art. 363 segg. CPP , se pronunciate da un'autorità monocratica, sono emanate sotto forma di decreti, e devono essere impugnate mediante reclamo (DTF 141 IV 396, consid. 3 e 4; art. 80 cpv. 1 CPP ).

Per quanto il diritto federale non stabilisca altrimenti, l'autorità competente avvia d'ufficio la procedura per l'emanazione di una decisione giudiziaria successiva e trasmette al giudice gli atti corrispondenti unitamente alla sua richiesta (art. 364 cpv. 1 CPP ); negli altri casi, l'apertura della procedura può essere richiesta con istanza scritta e motivata dal condannato o da altri aventi diritto (art. 364 cpv. 2 CPP ).

Giusta l'art. 425 CPP , l'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle. Detta decisione avviene tramite decisione indipendente successiva (decisione del Tribunale penale federale SK.2015.54 del 16 febbraio 2016, consid. 5.1; SK.2015.58 del 19 aprile 2016, consid. 4.1).

Ai sensi dell'art. 422 CPP , le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese nonché i disborsi nel caso concreto; il risarcimento equivalente ex art. 71 CP non rientra pertanto nel novero delle spese procedurali (sentenza del Tribunale penale federale SK.2015.19 del 6 luglio 2015, consid. 6).

Giusta l'art. 364 cpv. 3 CPP , il giudice esamina se le condizioni per una decisione giudiziaria successiva sono soddisfatte e, se necessario, completa gli atti o incarica la polizia di procedere a nuove indagini. In un procedimento come quello in esame, il giudice decide di principio sulla scorta degli atti; egli pronuncia la decisione per iscritto e la motiva succintamente (art. 365 cpv. 1 e 2 CPP ).

6.2 Nel caso concreto, l'istante ha richiesto il condono " per la somma rimanente da versare al Ministero Pubblico della Confederazione", specificando che la stessa " si aggira tutt'ora a ca.80'000.00" (v. supra, consid. E; p. 1.100.1 e segg.)

6.3 Da uno scritto del MPC all'istante, datato 23 febbraio 2016, si desume che per A., a quel tempo, risultava un debito residuo pari a fr. 34'660.--, a titolo di risarcimento equivalente, in relazione alla causa SK.2012.9 , e a fr. 46'227.60, a titolo di spese procedurali, in relazione alla causa SK.2013.25 (p. 1.510.21 e seg.).

6.4 Come esposto in precedenza (v. supra, consid. 6.1), il risarcimento equivalente non rientra nel novero delle spese procedurali, ragion per cui l'istanza, nella misura in cui tende a ridurre o a estinguere detto risarcimento, è irricevibile.

6.5 La competenza della Corte penale del Tribunale penale federale risulta invece data per decidere sulla richiesta di condono delle spese procedurali della causa SK.2013.25 , che, come esposto poc'anzi (v. supra, consid. 3), erano già state condonate in ragione di fr. 46'227.60 da parte della Corte penale del Tribunale penale federale, con sentenza del 6 luglio 2015.

6.6 Mediante gli scritti del 17, rispettivamente del 29 ottobre 2016, l'istante illustra la propria situazione economica nei termini seguenti.

A. allega che avrebbe perso il suo posto di lavoro, tra il 2015 e il 2016, e unicamente durante il mese di aprile 2016 avrebbe ritrovato un impiego, con uno stipendio mensile di fr. 5'000.-- lordi, a cui si aggiunge un bonus (p. 1.100.2; 10). Dopo il divorzio avrebbe continuato a versare contributi sia per la figlia che per il figlio, entrambi in apprendistato, vivendo quest'ultimo con lui (p. 1.100.2). Un condono totale dell'importo dovuto al MPC ridurrebbe di circa il 10% le sue spese mensili (p. 1.521.2). Egli allega che, a seguito dell'accordo raggiunto con il MPC, avrebbe versato somme importanti; il MPC non sarebbe quindi uscito " a mani vuote" dall'inchiesta (p. 1.521.2). L'istante sarebbe però arrivato ad un punto in cui rischierebbe di non potere più sopportare finanziariamente quanto richiestogli (p. 1.521.2).

Per quel che concerne le sue entrate, l'istante allega di avere percepito, nel 2016, da aprile a settembre, un salario netto medio di fr. 4'394.61 (p. 1.521.2). Egli ha prodotto i certificati di salario relativi ai mesi di aprile-settembre 2016, dai quali risultano le seguenti entrate: fr. 3'071.25 in aprile (p. 1.100.11), fr. 4'339.60 in maggio (p. 1.100.12), fr. 4'531.10 in giugno (p. 1.100.13), fr. 4'665.60 in luglio (p. 1.100.14), fr. 5'005.55 in agosto (p. 1.100.15) e fr. 4'754.55 in settembre (p. 1.100.16).

Per quel che riguarda gli esborsi mensili regolari, a detta dell'istante questi sarebbero di complessivi fr. 4'459.20. Egli ha dettagliato le sue spese nel modo seguente, producendo i relativi giustificativi: fr. 2'050.-- a titolo di "Affitto dell'appartamento" (p. 1.521.5); fr. 536.70 a titolo di "Cassa malattia" (p. 1.521.3); fr. 202.-- a titolo di "Cassa malattia di mio figlio B. (in apprendistato)" (p. 1.521.4); fr. 950.-- a titolo di "Quota alimenti per mia figlia C. (in apprendistato)" (p. 1.521.9); fr. 118.20 a titolo di "Abbonamento Internet e TV" (p. 1.521.7); fr. 33.30 a titolo di "Quota elettricità" (p. 1.521.8); fr. 69.-- a titolo di "Abbonamento Cellulare mio figlio B." (p. 1.521.6); fr. 500.-- a titolo di "Rimborso Procura Federale MPC" (p. 1.521.5). Nel calcolo degli esborsi mensili non sarebbero stati presi in considerazione né la quota per il pagamento delle imposte né quella per l'assicurazione della casa (p. 1.521.2).

A sostegno della sua richiesta, A. dichiara inoltre di avere ricevuto un ordine di pagamento da parte della "Sozialversicherungsanstalt" del Cantone di Zurigo, che lo obbligherebbe a versare la somma di fr. 45'597.30, per rimborsi di contributi di una ditta fallita nel 2013/2014, nella quale sarebbe stato membro del consiglio di amministrazione, e che, conseguentemente, egli avrebbe concordato con l'autorità zurighese un pagamento mensile di fr. 100.-- (p. 1.100.2; p. 1.100.4 e segg.).

6.7 Come esposto in precedenza (v. supra, consid. 6.3), l'istante, nel febbraio del 2016, risultava debitore, nei confronti del MPC, di fr. 46'227.60 a titolo di spese procedurali, in relazione alla causa SK.2013.25 .

Da uno scritto del MPC all'attenzione dell'istante, datato 27 ottobre 2016, risulta che l'importo mensile che A. dovrebbe versare al MPC per fare fronte al suo debito è stato ridotto, il giorno stesso, da fr. 500.-- a fr. 400.-- (p. 1.510.26).

6.8 Giusta l'art. 425 CPP , l'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle.

Il fine ultimo della possibilità concessa al condannato, ma anche all'autorità, di sospendere, ridurre o condonare, in tutto o in parte, le spese procedurali è riconoscibile nello sforzo di promuovere la sua risocializzazione, anche nell'ambito finanziario. In effetti, la risocializzazione risulterebbe a rischio nella misura in cui fosse difficile, per l'interessato, progredire finanziariamente o raggiungere, perlomeno a lungo termine, un equilibrio anche in tale ambito ( Domeisen , in Niggli/Heer/Wichprächtiger (ed.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 a ed., Basilea 2014, n. 3 ad art. 425 CPP ). Affinché l'art. 425 CPP possa trovare applicazione è nondimeno necessario che la situazione economica della persona astretta alla rifusione delle spese procedurali sia talmente tesa che la riscossione, totale o parziale, delle spese procedurali appaia iniqua. Circostanza ricorrente allorquando si è in presenza di un debitore nullatenente oppure nel caso in cui le spese procedurali, qualora fossero riscosse, potrebbero porre in pericolo la risocializzazione o l'equilibrio finanziario a lungo termine se andassero a sommarsi ad ulteriori, gravose esposizioni incombenti sul condannato.

6.9 In casu, occorre rilevare come, dal 6 luglio 2015, siano subentrati mutamenti in punto alla situazione professionale e finanziaria dell'istante.

In effetti, dopo un periodo di disoccupazione, già preannunciato al giudice della causa SK.2015.19 (sentenza SK.2015.19 consid. 9), l'istante ha trovato un nuovo impiego fisso. Lo stipendio che l'istante percepisce per la sua attività professionale attuale è meno elevato rispetto allo stipendio che l'istante percepiva in precedenza, pari a fr. 7'962.85 mensili netti (v. sentenza SK.2015.19 , consid. 4).

Ciononostante, occorre rilevare che pure i suoi esborsi mensili, dall'ultimo esame effettuato dal giudice nel 2015, sono diminuiti. Difatti, allora il giudice aveva tenuto segnatamente conto di fr. 2'210.-- a titolo di contributi di mantenimento per la moglie separata e per i figli, di fr. 310.-- per le spese d'esercizio del diritto di visita e di fr. 1'005.-- per gli interessi ipotecari (sentenza SK.2015.19 del 6 luglio 2015, consid. 4); poste che attualmente si riducono a fr. 950. -- a titolo di contributo di mantenimento per la figlia.

La Corte rileva inoltre che gli obblighi di mantenimento dell'istante nei confronti dei figli, a medio termine, sono destinati a diminuire ulteriormente. Difatti, i figli di A., nati nel 1996 rispettivamente nel 1999, stanno svolgendo entrambi un apprendistato.

È pure d'obbligo constatare che, in seguito all'insorgere della posizione debitoria nei confronti della "Sozialversicherungsanstalt" del Cantone di Zurigo, cui A. versa un pagamento mensile di fr. 100.--, il MPC gli ha già concesso una diminuzione della rata mensile, da fr. 500.-- a fr. 400.--, così che gli esborsi mensili a carico dell'istante non sono aumentati.

Visto ciò che precede, la Corte considera che, dall'ultimo esame della situazione, occorso tramite sentenza SK.2015.19del 6 luglio 2015, la situazione di A. non abbia subito un peggioramento tale da giustificare il condono delle spese procedurali ancora dovute alla Confederazione, motivo per cui l'istanza viene respinta.

7. Richiesta di eliminazione dell'iscrizione delle condanne dal casellario giudiziale

7.1 L'istante chiede la " cancellazione dei dati sul registro penale", asserendo che la sua fedina penale pregiudicherebbe la sua possibilità di trovare un impiego con uno stipendio migliore (v. supra, consid. 4; p. 1.100.1 e segg.).

7.2 Ai sensi dell'art. 365 cpv. 1 CP , l'Ufficio federale di giustizia gestisce, insieme ad altre autorità federali e ai Cantoni, un casellario giudiziale informatizzato nel quale sono iscritte le condanne e le richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti contenente dati personali e profili della personalità degni di particolare protezione.

Giusta l'art. 2 cpv. 1 dell'Ordinanza sul casellario giudiziale del 29 settembre 2006 ( Ordinanza VOSTRA ; RS 331), l'Ufficio federale di giustizia è responsabile del sistema d'informazione VOSTRA sul casellario giudiziale.

Nel casellario giudiziale sono registrate le persone condannate nel territorio della Confederazione nonché gli Svizzeri condannati all'estero (art. 366 cpv. 1 CP ) e nel casellario si iscrivono segnatamente le condanne per crimini e delitti, sempreché sia stata pronunciata una pena o una misura (art. 366 cpv. 2 lett. a CP ).

Le sentenze che contengono come pena principale una pena detentiva con la condizionale, una privazione della libertà con la condizionale, una pena pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità o una multa sono eliminate d'ufficio dopo dieci anni (art. 369 cpv. 3 CP ); in questo caso il termine decorre dal giorno in cui la sentenza diviene giuridicamente esecutiva (art. 369 cpv. 6 lett. a CP ).

Le iscrizioni nei casi di cui all'art. 369 CP sono eliminate senza indugio da VOSTRA (art. 12 cpv. 1 lett. a Ordinanza VOSTRA ).

I termini previsti dall'art. 369 CP sono stati calcolati in modo da ponderare l'interesse dello Stato a perseguire gli autori di reati e l'interesse di queste persone a ottenere una riabilitazione completa (Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF 1999 1846 ).

L'eliminazione dell'iscrizione dal casellario giudiziale avviene d'ufficio e viene effettuata automaticamente dal sistema, allorquando il termine per l'eliminazione è decorso ( Gruber , in Niggli/Wichprächtiger (ed.), Strafrecht II, 3 a ed., Basilea 2013, n. 2 ad art. 369).

7.3 Nel caso in esame, l'istante è stato condannato, tramite sentenza del 27 aprile 2012, a una pena detentiva sospesa con la condizionale nonché a una pena pecuniaria, e, tramite sentenza del 9 dicembre 2013, a una pena pecuniaria; entrambe le sentenze, rese nell'ambito di una procedura abbreviata, sono passate in giudicato. L'eliminazione di dette sentenze è prevista d'ufficio dopo dieci anni dal momento nel quale queste sono divenute esecutive, ad opera dell'unità amministrativa preposta.

7.4 Ne risulta che, la Corte non essendo competente per l'eliminazione dell'iscrizione nel registro giudiziale, l'istanza promossa in questo senso da A. è irricevibile.

8. Per questa decisione non vengono prelevate spese.

La Corte decreta:

1. L'istanza tendente all'eliminazione dell'iscrizione delle condanne di A. dal casellario giudiziale è irricevibile.

2. L'istanza tendente al condono del risarcimento equivalente, di cui al §4 del dispositivo della sentenza del Tribunale penale federale SK.2012.9 del 27 aprile 2012, è irricevibile.

3. L'istanza tendente al condono delle spese procedurali, di cui al §3 del dispositivo della sentenza del Tribunale penale federale SK.2013.25 del 9 dicembre 2013, è respinta.

4. Non vengono prelevate spese.

In nome della Corte penale

del Tribunale penale federale

Il Giudice unico La Cancelliera

Intimazione a:

- A.

- Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle decisioni e gestione dei beni


Informazione sui rimedi giuridici

Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP ; art. 37 cpv. 1 LOAP ).

Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c. l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP ).

Spedizione: 18 novembre 2016

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