Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Strafkammer |
Fallnummer: | SK.2016.47 |
Datum: | 18.11.2016 |
Leitsatz/Stichwort: | Istanza di condono delle spese procedurali e di eliminazione dell'iscrizione delle condanne dal casellario giudiziale. |
Schlagwörter | Apos;; Tribunal; Tribunale; Corte; Apos;istante; Apos;istanza; Apos;art; Confederazione; Apos;autorità; Apos;iscrizione; Giusta; Apos;eliminazione; Giudice; Detta; Ministero; Apos;ufficio; VOSTRA; Cassa; Mediante; Lapos;istante; Apos;ultimo; Ordinanza; Lapos;istanza; Cancelliera; Pubblico; Apos;ora; Richiesta; Cantoni; Apos;importo; Cassa |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Rechtsgrundlagen des Urteils: | Art. 12 Or; |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numero dell'incarto: SK.2016.47 |
Decreto del 18 novembre 2016 | ||
Composizione | Giudice penale federale Giuseppe Muschietti, Giudice unico Cancelliera Francesca Pedrazzi | |
Instante | A. , | |
Oggetto | Istanza di condono delle spese procedurali e di eliminazione dell'iscrizione delle condanne dal casellario giudiziale |
Ritenuto in fatto e in diritto:
6.1 Giusta l'art. 363 cpv. 1 CPP , il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado emana anche le decisioni indipendenti successive demandate a un'autorità giudiziaria, per quanto la Confederazione e i Cantoni non dispongano altrimenti. Nella procedura penale federale non vi sono deroghe al riguardo (art. 76 LOAP ).
Le decisioni giudiziarie indipendenti successive ai sensi degli art. 363 segg. CPP , se pronunciate da un'autorità monocratica, sono emanate sotto forma di decreti, e devono essere impugnate mediante reclamo (DTF 141 IV 396, consid. 3 e 4; art. 80 cpv. 1 CPP ).
Per quanto il diritto federale non stabilisca altrimenti, l'autorità competente avvia d'ufficio la procedura per l'emanazione di una decisione giudiziaria successiva e trasmette al giudice gli atti corrispondenti unitamente alla sua richiesta (art. 364 cpv. 1 CPP ); negli altri casi, l'apertura della procedura può essere richiesta con istanza scritta e motivata dal condannato o da altri aventi diritto (art. 364 cpv. 2 CPP ).
Giusta l'art. 425 CPP , l'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle. Detta decisione avviene tramite decisione indipendente successiva (decisione del Tribunale penale federale SK.2015.54 del 16 febbraio 2016, consid. 5.1; SK.2015.58 del 19 aprile 2016, consid. 4.1).
Ai sensi dell'art. 422 CPP , le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese nonché i disborsi nel caso concreto; il risarcimento equivalente ex art. 71 CP non rientra pertanto nel novero delle spese procedurali (sentenza del Tribunale penale federale SK.2015.19 del 6 luglio 2015, consid. 6).
Giusta l'art. 364 cpv. 3 CPP , il giudice esamina se le condizioni per una decisione giudiziaria successiva sono soddisfatte e, se necessario, completa gli atti o incarica la polizia di procedere a nuove indagini. In un procedimento come quello in esame, il giudice decide di principio sulla scorta degli atti; egli pronuncia la decisione per iscritto e la motiva succintamente (art. 365 cpv. 1 e 2 CPP ).
6.2 Nel caso concreto, l'istante ha richiesto il condono " per la somma rimanente da versare al Ministero Pubblico della Confederazione", specificando che la stessa " si aggira tutt'ora a ca.80'000.00" (v. supra, consid. E; p. 1.100.1 e segg.)
6.3 Da uno scritto del MPC all'istante, datato 23 febbraio 2016, si desume che per A., a quel tempo, risultava un debito residuo pari a fr. 34'660.--, a titolo di risarcimento equivalente, in relazione alla causa SK.2012.9 , e a fr. 46'227.60, a titolo di spese procedurali, in relazione alla causa SK.2013.25 (p. 1.510.21 e seg.).
6.4 Come esposto in precedenza (v. supra, consid. 6.1), il risarcimento equivalente non rientra nel novero delle spese procedurali, ragion per cui l'istanza, nella misura in cui tende a ridurre o a estinguere detto risarcimento, è irricevibile.
6.5 La competenza della Corte penale del Tribunale penale federale risulta invece data per decidere sulla richiesta di condono delle spese procedurali della causa SK.2013.25 , che, come esposto poc'anzi (v. supra, consid. 3), erano già state condonate in ragione di fr. 46'227.60 da parte della Corte penale del Tribunale penale federale, con sentenza del 6 luglio 2015.
6.6 Mediante gli scritti del 17, rispettivamente del 29 ottobre 2016, l'istante illustra la propria situazione economica nei termini seguenti.
A. allega che avrebbe perso il suo posto di lavoro, tra il 2015 e il 2016, e unicamente durante il mese di aprile 2016 avrebbe ritrovato un impiego, con uno stipendio mensile di fr. 5'000.-- lordi, a cui si aggiunge un bonus (p. 1.100.2; 10). Dopo il divorzio avrebbe continuato a versare contributi sia per la figlia che per il figlio, entrambi in apprendistato, vivendo quest'ultimo con lui (p. 1.100.2). Un condono totale dell'importo dovuto al MPC ridurrebbe di circa il 10% le sue spese mensili (p. 1.521.2). Egli allega che, a seguito dell'accordo raggiunto con il MPC, avrebbe versato somme importanti; il MPC non sarebbe quindi uscito " a mani vuote" dall'inchiesta (p. 1.521.2). L'istante sarebbe però arrivato ad un punto in cui rischierebbe di non potere più sopportare finanziariamente quanto richiestogli (p. 1.521.2).
Per quel che concerne le sue entrate, l'istante allega di avere percepito, nel 2016, da aprile a settembre, un salario netto medio di fr. 4'394.61 (p. 1.521.2). Egli ha prodotto i certificati di salario relativi ai mesi di aprile-settembre 2016, dai quali risultano le seguenti entrate: fr. 3'071.25 in aprile (p. 1.100.11), fr. 4'339.60 in maggio (p. 1.100.12), fr. 4'531.10 in giugno (p. 1.100.13), fr. 4'665.60 in luglio (p. 1.100.14), fr. 5'005.55 in agosto (p. 1.100.15) e fr. 4'754.55 in settembre (p. 1.100.16).
Per quel che riguarda gli esborsi mensili regolari, a detta dell'istante questi sarebbero di complessivi fr. 4'459.20. Egli ha dettagliato le sue spese nel modo seguente, producendo i relativi giustificativi: fr. 2'050.-- a titolo di "Affitto dell'appartamento" (p. 1.521.5); fr. 536.70 a titolo di "Cassa malattia" (p. 1.521.3); fr. 202.-- a titolo di "Cassa malattia di mio figlio B. (in apprendistato)" (p. 1.521.4); fr. 950.-- a titolo di "Quota alimenti per mia figlia C. (in apprendistato)" (p. 1.521.9); fr. 118.20 a titolo di "Abbonamento Internet e TV" (p. 1.521.7); fr. 33.30 a titolo di "Quota elettricità" (p. 1.521.8); fr. 69.-- a titolo di "Abbonamento Cellulare mio figlio B." (p. 1.521.6); fr. 500.-- a titolo di "Rimborso Procura Federale MPC" (p. 1.521.5). Nel calcolo degli esborsi mensili non sarebbero stati presi in considerazione né la quota per il pagamento delle imposte né quella per l'assicurazione della casa (p. 1.521.2).
A sostegno della sua richiesta, A. dichiara inoltre di avere ricevuto un ordine di pagamento da parte della "Sozialversicherungsanstalt" del Cantone di Zurigo, che lo obbligherebbe a versare la somma di fr. 45'597.30, per rimborsi di contributi di una ditta fallita nel 2013/2014, nella quale sarebbe stato membro del consiglio di amministrazione, e che, conseguentemente, egli avrebbe concordato con l'autorità zurighese un pagamento mensile di fr. 100.-- (p. 1.100.2; p. 1.100.4 e segg.).
6.7 Come esposto in precedenza (v. supra, consid. 6.3), l'istante, nel febbraio del 2016, risultava debitore, nei confronti del MPC, di fr. 46'227.60 a titolo di spese procedurali, in relazione alla causa SK.2013.25 .
Da uno scritto del MPC all'attenzione dell'istante, datato 27 ottobre 2016, risulta che l'importo mensile che A. dovrebbe versare al MPC per fare fronte al suo debito è stato ridotto, il giorno stesso, da fr. 500.-- a fr. 400.-- (p. 1.510.26).
6.8 Giusta l'art. 425 CPP , l'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle.
Il fine ultimo della possibilità concessa al condannato, ma anche all'autorità, di sospendere, ridurre o condonare, in tutto o in parte, le spese procedurali è riconoscibile nello sforzo di promuovere la sua risocializzazione, anche nell'ambito finanziario. In effetti, la risocializzazione risulterebbe a rischio nella misura in cui fosse difficile, per l'interessato, progredire finanziariamente o raggiungere, perlomeno a lungo termine, un equilibrio anche in tale ambito ( Domeisen , in Niggli/Heer/Wichprächtiger (ed.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 a ed., Basilea 2014, n. 3 ad art. 425 CPP ). Affinché l'art. 425 CPP possa trovare applicazione è nondimeno necessario che la situazione economica della persona astretta alla rifusione delle spese procedurali sia talmente tesa che la riscossione, totale o parziale, delle spese procedurali appaia iniqua. Circostanza ricorrente allorquando si è in presenza di un debitore nullatenente oppure nel caso in cui le spese procedurali, qualora fossero riscosse, potrebbero porre in pericolo la risocializzazione o l'equilibrio finanziario a lungo termine se andassero a sommarsi ad ulteriori, gravose esposizioni incombenti sul condannato.
6.9 In casu, occorre rilevare come, dal 6 luglio 2015, siano subentrati mutamenti in punto alla situazione professionale e finanziaria dell'istante.
In effetti, dopo un periodo di disoccupazione, già preannunciato al giudice della causa SK.2015.19 (sentenza SK.2015.19 consid. 9), l'istante ha trovato un nuovo impiego fisso. Lo stipendio che l'istante percepisce per la sua attività professionale attuale è meno elevato rispetto allo stipendio che l'istante percepiva in precedenza, pari a fr. 7'962.85 mensili netti (v. sentenza SK.2015.19 , consid. 4).
Ciononostante, occorre rilevare che pure i suoi esborsi mensili, dall'ultimo esame effettuato dal giudice nel 2015, sono diminuiti. Difatti, allora il giudice aveva tenuto segnatamente conto di fr. 2'210.-- a titolo di contributi di mantenimento per la moglie separata e per i figli, di fr. 310.-- per le spese d'esercizio del diritto di visita e di fr. 1'005.-- per gli interessi ipotecari (sentenza SK.2015.19 del 6 luglio 2015, consid. 4); poste che attualmente si riducono a fr. 950. -- a titolo di contributo di mantenimento per la figlia.
La Corte rileva inoltre che gli obblighi di mantenimento dell'istante nei confronti dei figli, a medio termine, sono destinati a diminuire ulteriormente. Difatti, i figli di A., nati nel 1996 rispettivamente nel 1999, stanno svolgendo entrambi un apprendistato.
È pure d'obbligo constatare che, in seguito all'insorgere della posizione debitoria nei confronti della "Sozialversicherungsanstalt" del Cantone di Zurigo, cui A. versa un pagamento mensile di fr. 100.--, il MPC gli ha già concesso una diminuzione della rata mensile, da fr. 500.-- a fr. 400.--, così che gli esborsi mensili a carico dell'istante non sono aumentati.
Visto ciò che precede, la Corte considera che, dall'ultimo esame della situazione, occorso tramite sentenza SK.2015.19del 6 luglio 2015, la situazione di A. non abbia subito un peggioramento tale da giustificare il condono delle spese procedurali ancora dovute alla Confederazione, motivo per cui l'istanza viene respinta.
7.1 L'istante chiede la " cancellazione dei dati sul registro penale", asserendo che la sua fedina penale pregiudicherebbe la sua possibilità di trovare un impiego con uno stipendio migliore (v. supra, consid. 4; p. 1.100.1 e segg.).
7.2 Ai sensi dell'art. 365 cpv. 1 CP , l'Ufficio federale di giustizia gestisce, insieme ad altre autorità federali e ai Cantoni, un casellario giudiziale informatizzato nel quale sono iscritte le condanne e le richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti contenente dati personali e profili della personalità degni di particolare protezione.
Giusta l'art. 2 cpv. 1 dell'Ordinanza sul casellario giudiziale del 29 settembre 2006 ( Ordinanza VOSTRA ; RS 331), l'Ufficio federale di giustizia è responsabile del sistema d'informazione VOSTRA sul casellario giudiziale.
Nel casellario giudiziale sono registrate le persone condannate nel territorio della Confederazione nonché gli Svizzeri condannati all'estero (art. 366 cpv. 1 CP ) e nel casellario si iscrivono segnatamente le condanne per crimini e delitti, sempreché sia stata pronunciata una pena o una misura (art. 366 cpv. 2 lett. a CP ).
Le sentenze che contengono come pena principale una pena detentiva con la condizionale, una privazione della libertà con la condizionale, una pena pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità o una multa sono eliminate d'ufficio dopo dieci anni (art. 369 cpv. 3 CP ); in questo caso il termine decorre dal giorno in cui la sentenza diviene giuridicamente esecutiva (art. 369 cpv. 6 lett. a CP ).
Le iscrizioni nei casi di cui all'art. 369 CP sono eliminate senza indugio da VOSTRA (art. 12 cpv. 1 lett. a Ordinanza VOSTRA ).
I termini previsti dall'art. 369 CP sono stati calcolati in modo da ponderare l'interesse dello Stato a perseguire gli autori di reati e l'interesse di queste persone a ottenere una riabilitazione completa (Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF 1999 1846 ).
L'eliminazione dell'iscrizione dal casellario giudiziale avviene d'ufficio e viene effettuata automaticamente dal sistema, allorquando il termine per l'eliminazione è decorso ( Gruber , in Niggli/Wichprächtiger (ed.), Strafrecht II, 3 a ed., Basilea 2013, n. 2 ad art. 369).
7.3 Nel caso in esame, l'istante è stato condannato, tramite sentenza del 27 aprile 2012, a una pena detentiva sospesa con la condizionale nonché a una pena pecuniaria, e, tramite sentenza del 9 dicembre 2013, a una pena pecuniaria; entrambe le sentenze, rese nell'ambito di una procedura abbreviata, sono passate in giudicato. L'eliminazione di dette sentenze è prevista d'ufficio dopo dieci anni dal momento nel quale queste sono divenute esecutive, ad opera dell'unità amministrativa preposta.
7.4 Ne risulta che, la Corte non essendo competente per l'eliminazione dell'iscrizione nel registro giudiziale, l'istanza promossa in questo senso da A. è irricevibile.
La Corte decreta:
1. L'istanza tendente all'eliminazione dell'iscrizione delle condanne di A. dal casellario giudiziale è irricevibile.
2. L'istanza tendente al condono del risarcimento equivalente, di cui al §4 del dispositivo della sentenza del Tribunale penale federale SK.2012.9 del 27 aprile 2012, è irricevibile.
3. L'istanza tendente al condono delle spese procedurali, di cui al §3 del dispositivo della sentenza del Tribunale penale federale SK.2013.25 del 9 dicembre 2013, è respinta.
4. Non vengono prelevate spese.
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Giudice unico La Cancelliera
Intimazione a:
- A.
- Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle decisioni e gestione dei beni
Informazione sui rimedi giuridici
Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP ; art. 37 cpv. 1 LOAP ).
Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c. l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP ).
Spedizione: 18 novembre 2016