Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2015.106 |
Datum: | 13.01.2016 |
Leitsatz/Stichwort: | Indennizzo dell'imputato in caso di assoluzione o di abbandono del procedimento (art. 429 e segg. CP). |
Schlagwörter | Apos;; Tribunal; Tribunale; Apos;art; Apos;incarto; Apos;imputato; Zurigo; Corte; Apos;indennità; Apos;accusa; Basilea; Apos;avv; Möhr; Apos;indennizzo; Apos;apertura; Ginevra; Zurigo/Basilea/Ginevra; Secondo; Confederazione; Apos;ora; Apos;accusato; Apos;intermediario; Apos;affari; Onorario; Ministero; Apos;abbandono; Apos;organizzazione; Apos;onorario; Apos;attività; Apos;inchiesta |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Rechtsgrundlagen des Urteils: | Art. 17 or;Art. 18 OR ; |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numero dell'incarto: BB.2015.106 |
Decisione del 13 gennaio 2016 Corte dei reclami penali | ||
Composizione | Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Emanuel Hochstrasser e Tito Ponti , Cancelliere Giampiero Vacalli | |
Parti | A. , rappresentato dall'avv. Claudio Möhr, Ricorrente | |
contro | ||
Ministero pubblico della Confederazione , Controparte | ||
Oggetto | Indennizzo dell'imputato in caso di assoluzione o di abbandono del procedimento (art. 429 e segg. CPP ) |
Fatti:
A. Il 9 ottobre 2015 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha disposto l'abbandono ex art. 319 CPP del procedimento penale avviato nel 2005 nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis CP e di falsità in documenti ex art. 251 CP (v. act. 1.1).
Contestualmente il MPC si è pronunciato anche in merito alla richiesta di indennità formulata dall'interessato il 30 luglio 2015, nella quale postulava un risarcimento di complessivi fr. 71'936.60 composto da fr. 67'086.60 quali indennizzo per la sua difesa di fiducia (195.50 ore a fr. 300.-- l'ora, oltre a spese e all'imposta sul valore aggiunto [ in seguito: IVA ] all'8%) e da fr. 4'850.-- a titolo di risarcimento danni (v. rubrica 16 dell'incarto MPC, richiesta del 30 giugno 2015, pag. 5). Il MPC ha riconosciuto all'istante, in parziale accoglimento della sua istanza, complessivi fr. 33'550.30 quali indennità per spese legali e personali (v. act. 1.1 pag. 7).
B. Con reclamo del 22 ottobre 2015 A. è insorto avverso la succitata decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l'annullamento del punto 3 del dispositivo riguardante l'indennizzo e il rinvio della causa al MPC per nuovo giudizio (v. act. 1). L'insorgente sostiene in sostanza che il MPC debba ricalcolare l'indennizzo, ritenuto troppo basso.
C. Nelle sue osservazioni del 16 novembre 2015 il MPC ha chiesto, nella misura della sua ammissibilità, la reiezione integrale del reclamo (v. act. 4).
D. Con replica del 17 dicembre 2015 il ricorrente ha in sostanza ribadito le conclusioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 10).
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 393 cpv. 1 lett. a CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l'art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale ( ROTPF ; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.
Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché P. Guidon , Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).
1.2 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di abbandono del MPC, il reclamo è ricevibile sotto il profilo degli art. 322 cpv. 2 e 396 cpv. 1 CPP . La legittimazione del reclamante, destinatario della decisione impugnata e da essa direttamente toccato nei propri interessi patrimoniali, è pacifica (v. art. 321 cpv. 1 lett. a , 322 cpv. 2 e 382 cpv. 1 CPP ).
1.3 Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale dispone di un libero potere d'apprezzamento (art. 393 cpv. 2 CPP ). Mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c).
2. Il reclamante si duole innanzitutto della violazione del proprio diritto di essere sentito. Egli afferma che, conformemente a quanto pattuito, il MPC avrebbe dovuto ancora prendere contatto con lui prima di emanare la decisione in merito all'indennizzo.
Ora, a prescindere da quanto affermato dal collega del procuratore federale che ha emanato la decisione impugnata, in quel momento assente, circa una futura nuova presa di contatto (v. act. 1.2), occorre rilevare che il reclamante ha avuto sufficiente modo di esprimersi e di motivare le sue richieste prima che l'autorità decidesse in merito. Su sollecitazione del MPC, egli ha inoltre avuto modo di completare la propria richiesta di indennizzo con i documenti ritenuti mancanti (v. rubrica 16 dell'incarto del MPC, lettere del 6 agosto 2015 e del 10 agosto 2015). Non si vede del resto a cosa sarebbe servita un'ulteriore presa di contatto con il MPC, visto che le richieste del reclamante risultavano ormai chiare. In realtà, con il messaggio elettronico del 4 settembre 2015, il predetto, chiedendo "quando, loro pesano (recte: pensano), possiamo definitivamente chiudere questa faccenda?" ha in sostanza semplicemente sollecitato una decisione in merito alle sue richieste, ciò che è poi avvenuto (v. act. 1.2). In definitiva, la censura in questo ambito va respinta.
Va a tal proposito tuttavia ricordato che, disponendo questa autorità di un pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (v. TPF 2007 57 ) e avendo avuto il reclamante la possibilità di esprimersi compiutamente sulle sue richieste e sulla decisione del MPC davanti al TPF, un'eventuale violazione del predetto diritto sarebbe stata comunque sanata dalla presente procedura (v. DTF 124 II 132 consid.2d).
3. Nel suo reclamo A. postula l'annullamento del punto 3 del dispositivo del decreto d'abbandono (v. act. 1.1) e il rinvio della causa al MPC per il ricalcolo dell'indennizzo. Egli si duole in primo luogo del fatto che il MPC gli abbia riconosciuto quale indennizzo solo una parte delle spese relative alla sua difesa da parte dell'avv. Möhr. Dei fr. 67'086.60 da lui auspicati nella sua richiesta di indennizzo del 30 luglio 2015, composti da fr. 58'650.-- di onorario (195.50 ore a fr. 300.-- l'ora), fr. 3'000.-- per spese di viaggio, fr. 467.20 di spese e da fr. 4'969.40 di IVA all'8% (v. rubrica 16 dell'incarto MPC, richiesta di indennizzo del 30 luglio 2015, pag. 5), il MPC gli ha riconosciuto unicamente fr. 33'550.30, comprensivi anche del risarcimento per le spese sopportate dall'imputato (v. act. 1.1 pag. 6).
3.1 Giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP , se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.
Quali spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti procedurali ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP si intendono in particolare i costi di difesa dell'imputato, allorquando la presenza di un patrocinatore era necessaria giusta l'art. 130 CPP e gli stessi costi sono direttamente legati al procedimento ed ai relativi atti preliminari, e risultano indispensabili per un'accurata ponderazione degli interessi (v. a questo titolo il Messaggio del 21 dicembre 2005 sull'unificazione del diritto di procedura penale, FF 2006 pag. 1329 e Y. Griesser , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 4 ad art. 429 CPP , secondo cui il CPP fa riferimento alla giurisprudenza precedente; v. a questo proposito tra gli altri DTF 115 IV 156 consid. 2c pag. 159; sentenza del Tribunale penale federale BK.2005.4 del 19 dicembre 2006, consid. 2.2).
La retribuzione dell'avvocato, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, deve stare in un rapporto ragionevole con la prestazione fornita e la responsabilità del libero professionista, in considerazione della natura, dell'importanza, della complessità, delle difficoltà particolari in fatto o in diritto della causa, del tempo consacrato dal difensore allo studio e alla trattazione dell'incarto, segnatamente quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza, e il risultato ottenuto (DTF 122 I 1 consid. 3a; 117 Ia 22 consid. 3a).
3.2 Litigioso è innanzitutto il calcolo del dispendio orario di cui si è fatto carico l'avv. Möhr per la difesa del suo assistito. Secondo il reclamante, il MPC avrebbe a torto riconosciuto solo 170 delle 195.50 ore che il patrocinatore avrebbe effettivamente dedicato alla sua difesa (v. act. 1 pag. 4 e segg.).
Il MPC, dal canto suo, afferma che il suddetto patrocinatore ha esposto nella sua nota d'onorario il tempo principalmente dedicato all'esame degli atti, ai colloqui tra imputato e difensore, alla partecipazione agli interrogatori svolti e al tempo dedicato alle trasferte. Il MPC ha ritenuto che il tempo dedicato alla difesa non sia stato adeguato in rapporto alle ore che vengono di regola computate in casi analoghi. Per questo motivo ha ritenuto adeguata la riduzione delle ore computate a 170.
3.2.1 Preliminarmente va rilevato che, in seguito alla richiesta di indennizzo del reclamante del 30 luglio 2015, il MPC ha sollecitato quest'ultimo a presentare una nota d'onorario dettagliata, così da permettere la relativa tassazione (v. rubrica 16 dell'incarto del MPC, lettera del 6 agosto 2015). In seguito a questo scritto il reclamante ha provveduto a far pervenire al MPC il dettaglio delle ore conteggiate dal proprio legale. Da questi documenti non è però possibile evincere con chiarezza in cosa sia consistita esattamente l'attività svolta dal patrocinatore. I giustificativi forniti indicano unicamente il tempo impiegato dal legale e la data, mentre la descrizione dell'attività svolta è lacunosa e descritta unicamente mediante sigle incomprensibili, riguardo alle quali il legale ha volontariamente omesso di far pervenire una legenda (v. rubrica 16 dell'incarto del MPC, lettera del 10 agosto 2015). In queste condizioni, non è dunque stato possibile esaminare nel dettaglio le ore conteggiate dal patrocinatore e accertarne la necessità nel caso concreto.
3.2.2 Dall'incarto si evince come il procedimento abbia comportato, da quando il processo penale è stato esteso a A. (13 aprile 2005) fino alla notifica della chiusura dell'istruzione (10 giugno 2015), relativamente pochi atti istruttori. Il 19 ottobre 2011 il MPC ha emesso un decreto d'accusa nei confronti di A., contro il quale è stata fatta opposizione in data 31 ottobre 2011. In seguito al deposito dell'atto d'accusa il Tribunale penale federale (in seguito: TPF) ha sospeso il dibattimento richiedendo l'adozione di nuovi atti istruttori prima della formulazione di un nuovo atto d'accusa. Solo in data 24 giugno 2015 il MPC ha potuto nuovamente interrogare l'imputato. Il MPC ha conseguentemente atteso che le condotte contestate nell'ambito del procedimento principale QUATUR e connesse con la presente fattispecie fossero nuovamente definite (v. act. 1.1 pag. 3). A tal proposito si osserva che il reclamante ha riconosciuto esplicitamente come corretti i fatti descritti nella decisione impugnata (v. act. 1 pag. 3).
Da aprile 2005 a novembre 2011 il patrocinatore dell'interessato ha effettuato prestazioni pari a 126.25 ore, mentre dal giugno 2012 a fine luglio 2015 le sue prestazioni sono ammontate a 69.5 ore (v. rubrica 16 dell'incarto del MPC, lettera del 10 agosto 2015). Ora, considerato come da fine 2011 l'inchiesta ha riguardato in maniera preponderante i personaggi "principali" del procedimento, con conseguente notevole riduzione del carico di lavoro del patrocinatore, l'elevato numero di ore di cui si prevale il reclamante in merito all'ultima fase della procedura non trova nessun riscontro nell'evoluzione dell'inchiesta.
In definitiva, tenuto conto dell'impossibilità di esaminare le prestazioni indicate dal reclamante con sigle incomprensibili (v. supra consid. 3.2.1), della natura, della durata e dello sviluppo del procedimento, nonché del grado di difficoltà della causa e degli atti istruttori compiuti, la scrivente autorità ritiene che una riduzione di 25.5 ore del dispendio orario esposto appare giustificata. Il dispendio orario esposto nella parcella dell'avv. Möhr è stato quindi correttamente ridotto dal MPC da 195.50 a 170 ore. La censura va quindi respinta.
3.3 Per quanto attiene alla tariffa oraria, il reclamante contesta l'importo di fr. 230.-- fissato dal MPC. Egli reputa invece che, vista l'importanza e complessità della fattispecie, la grossa mole di documenti esaminata e la lunga durata della procedura, l'avv. Möhr si sia correttamente prevalso di una tariffa di fr. 300.-- l'ora.
3.3.1 L'art. 12 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) prevede che l'indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.-- e al massimo a fr. 300.--, precisato che per gli spostamenti viene applicata una tariffa oraria di fr. 200.-- (v. sentenza del Tribunale penale federale SN.2011.16 del 5 ottobre 2011, consid. 4.1 con riferimenti). La remunerazione oraria di fr. 300.-- esposta dal difensore si situa pertanto al limite massimo degli importi previsti nella suddetta disposizione, applicabile per analogia nelle procedure penali davanti al MPC (v. sentenza del Tribunale penale federale BK.2008.5 del 6 agosto 2008, consid. 3.2). Secondo la prassi della Corte penale del TPF, se il caso non presenta difficoltà particolari, la tariffa oraria applicata ammonta a fr. 230.-- (v. sentenze del Tribunale penale federale SK.2011.10 del 26 agosto 2011, consid. 8.1; SK.2010.27 del 12 maggio 2011, consid. 6.1; SK.2008.7 del 5 febbraio 2009, consid. 9). Ora, giova rilevare che in caso di procedure complicate che coinvolgono numerosi imputati, le presunte difficoltà di ordine giuridico non toccano necessariamente ogni singolo imputato, potendo essere la posizione processuale di ognuno diversa. Procedure lunghe e una grossa mole di atti non devono inoltre essere prese in considerazione nel quadro della determinazione dell'indennità oraria (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.32 del 23 agosto 2011, consid. 3.2), visto che viene già tenuto in considerazione nel calcolo generale delle ore investite (v. concretamente infra consid. 2.3.2).
3.3.2 Alla luce di quanto esposto, e tenuto conto delle natura e delle caratteristiche della fattispecie, l'applicazione della tariffa oraria di fr. 300.-- richiesta dal reclamante non si giustifica. Va per contro riconosciuta, conformemente alla prassi di questa Corte e considerata la complessità della fattispecie, un'indennità oraria di fr. 230.-- (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2012.2 del 1° marzo 2012, consid. 6.2). La decisione del MPC su questo punto deve pertanto essere confermata.
4. Il reclamante si duole inoltre della decurtazione relativa alle sue spese personali. Egli auspicava un indennizzo di fr. 4'850.-- (v. rubrica 16 dell'incarto MPC, richiesta di indennizzo del 30 luglio 2015, pag. 5), il MPC gli ha invece riconosciuto solo fr. 625.-- relativi a spese di viaggio e a pasti, negandogli
fr. 4'335.-- relativi alla presa di 6.5 giorni di vacanza per partecipare agli interrogatori. Ciò si sarebbe reso necessario, a suo parere, per evitare che il suo datore di lavoro venisse a conoscenza del procedimento penale in corso.
4.1 Ex art. 324 a cpv. 1 CO il datore di lavoro è tenuto a pagare al lavoratore il salario per un tempo limitato se questi è impedito senza sua colpa di lavorare per motivi inerenti alla sua persona. I motivi di assenza elencati nella legge sono solamente esemplificativi; non si limitano, secondo la dottrina dominante, alle assenze inevitabili e comprendono pertanto anche la partecipazione ad un processo come parte (W. P ORTMANN , Commentario basilese, 5a ediz., Basilea 2011, n. 43 ad art. 324 a CO ; M. R EHBINDER , Commentario bernese, Berna 2010, n. 8 ad art. 324 a CO ; T. P IETRUSZAK , in H. Honsell [ed.], Kurzkommentar Obligationenrecht I, Basilea 2014, n. 5 ad art. 324 a).
4.2 In concreto, durante la partecipazione agli interrogatori il datore di lavoro era quindi tenuto a pagare lo stipendio al reclamante, il quale non avrebbe pertanto subito alcun pregiudizio. La scelta di utilizzare i propri giorni di vacanza per gli interrogatori, rinunciando a quanto previsto dalla legge, è stata personale e non necessaria. Anche in questo ambito la censura non può perciò trovare accoglimento.
5. In caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all'imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento (art. 426 cpv. 2 CPP ). L'autorità penale può ridurre o non accordare l'indennizzo o la riparazione del torto morale se (art. 430 cpv. 1 CPP ): l'imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento (lett. a); l'accusatore privato è tenuto a indennizzare l'imputato (lett. b); o le spese dell'imputato sono di esigua entità (lett. c).
Alla luce della presunzione d'innocenza, ancorata agli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU nonché 10 cpv. 1 CPP , ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fintanto che non sia condannata con sentenza passata in giudicato. Per una procedura che sfocia nell'assoluzione dell'accusato ciò significa che la decisione in questione non deve suscitare l'impressione che la persona prosciolta sia comunque in qualche modo colpevole: in ambito di accollamento dei costi non deve in particolar modo trasparire, da una lettura da parte di una persona sprovvista di specifica formazione giuridica, una qualsiasi forma di apprezzamento negativo, sotto il profilo penale, del suo comportamento (DTF 114 Ia 299 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_770/2008 del 2 aprile 2009, consid. 2.2). Lo stesso vale in caso di rifiuto dell'indennità (DTF 115 Ia 309 consid. 1; TPF 2008 121 consid. 2). L'accollamento dei costi, rispettivamente il rifiuto dell'indennità giusta gli art. 426 cpv. 2 e 430 cpv. 1 CPP non violano comunque la presunzione d'innocenza se l'accusato prosciolto ha chiaramente violato, in maniera civilmente reprensibile (applicando quindi per analogia i principi derivanti dall'interpretazione dell'art. 41 CO ), norme di comportamento scritte o non scritte dell'ordinamento giuridico svizzero, provocando in tal modo l'apertura o la prosecuzione del procedimento penale, rispettivamente intralciandone l'andamento (cdt. "colpa procedurale"; v. DTF 116 Ia 162 consid. 2f con rinvii; sentenze del Tribunale federale 1B_39 e 43/2012 del 10 maggio 2012, consid. 3.3, nonché 1B_12/2012 del 20 febbraio 2012, consid. 2.2, riassunta in ius.focus 4/2012 pag. 25, e 6B_570/2007 del 23 maggio 2008, consid. 6.1.1 pubblicato in RtiD I-2009 N. 45 pag. 189).
5.1 A. al momento dei fatti era un impiegato di banca, per cui vanno richiamate la legge relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0) nonché le esplicite prescrizioni esistenti in ambito bancario, le quali possono rivelarsi utili nel valutare se egli ha violato o meno una norma di comportamento ai sensi della sopracitata giurisprudenza.
5.1.1 La LRD disciplina la lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis CP , la lotta contro il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 260 quinquies cpv. 1 CP e la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie (art. 1). La vigilanza richiesta agli intermediari finanziari - in primo luogo alle banche (art. 2 cpv. 2 lett. a LRD ) - si esprime attraverso l'obbligo di verificare l'identità della controparte (art. 3 e 5 LRD ) e di identificare l'avente diritto economico (art. 4 e 5 LRD ), nell'obbligo di chiarimento (art. 6 LRD), nell'obbligo di allestire e conservare documenti (art. 7 LRD ) e attraverso provvedimenti organizzativi (art. 8 LRD ). Secondo l'art. 6 cpv. 1 LRD l'intermediario finanziario è tenuto a identificare l'oggetto e lo scopo della relazione d'affari auspicata dalla controparte. L'estensione delle informazioni da raccogliere è in funzione del rischio rappresentato dalla controparte. Secondo il cpv. 2 della medesima disposizione, l'intermediario finanziario deve chiarire le circostanze economiche e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari se: la transazione o la relazione d'affari appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta (lett. a); vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale giusta l'art. 260 ter n. 1 CP o servano al finanziamento del terrorismo giusta l'art. 260 quinquies cpv. 1 CP (lett. b).
5.1.2 A queste disposizioni legislative vanno altresì affiancate, sia in termini di puntuale concretizzazione del dettato normativo statale che di autoregolamentazione settoriale, le disposizioni contenute nella Convenzione di diligenza delle banche (in seguito: CDB) elaborata dall'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) e la cui prima stesura risale al 1977 (v. Y. Gillard/M. Ikonomidi Blasius , Guide CDB 08, Commentaire et jurisprudence, Ginevra 2009, pag. 19 e segg.; B. Brühwiler/K. Heim , Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken 2008, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 2 e segg.). Tali disposizioni, che ruotano già all'origine attorno all'imperativo della conoscenza della clientela ("know your customer", KYC), hanno un senso unicamente se i conti e le transazioni fanno l'oggetto di una sorveglianza continua (sulle informazioni da ottenere v. B. Stöckli , Die Organisation von Banken aus privat-, aufsichts-, straf- und standesrechtlicher Perspektive, tesi sangallese, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 153, nonché M. Roth , Die Standesregeln der Schweizer Banken und ihre Relevanz für eine Haftung aus Vertrag und aus Delikt, tesi basilese, Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, pag. 120 e segg.). Il principio "know your customer" oltre a costituire un'esigenza professionale per una seria ed efficiente gestione della clientela bancaria, risponde all'imperativo della lotta contro il riciclaggio di denaro. Si tratta di un principio non da ultimo recepito in direttive ed istruzioni emanate dagli istituti bancari stessi, destinate a permettere di meglio rispettare la legislazione vigente e a concretizzare in maniera puntuale gli obblighi dei consulenti bancari.
5.1.3 Temporalmente inapplicabile ai fatti in esame, essendo entrata in vigore il 1° luglio 2003, ma comunque evocabile in quanto conferma della appena citata tendenza legislativa nonché espressione ammodernata e più coerente delle vecchie circolari esistenti, l'Ordinanza della Commissione federale delle banche del 18 dicembre 2002 sul riciclaggio di denaro (dal 1° gennaio 2009 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nel settore delle banche, dei commercianti di valori mobiliari e degli investimenti collettivi, Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA 1; RS 955.022). L'art. 17 di tale ordinanza prevede che l'intermediario finanziario procede, in misura proporzionata alle circostanze, a chiarificazioni complementari riguardanti le relazioni d'affari o le transazioni che presentano rischi superiori. Secondo le circostanze occorre chiarire, tra l'altro: qual è l'origine dei valori patrimoniali consegnati (lett. b); se i versamenti importanti in entrata sono plausibili (lett. d); qual è l'origine del patrimonio della controparte e dell'avente economicamente diritto (lett. e); qual è l'attività professionale o commerciale esercitata dalla controparte e dall'avente economicamente diritto (lett. f). L'intermediario finanziario verifica la plausibilità dei risultati delle chiarificazioni e li documenta (art. 18 cvp. 3 ORD-FINMA 1). Le richieste d'informazioni fatte dalla banca e i chiarimenti forniti dal cliente devono essere attestati mediante note figuranti nell'incarto, note che devono permettere di valutare la procedura seguita dall'istituto bancario (v. C. Lombardini , Droit bancaire suisse, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 1040). Il cliente può ugualmente essere esortato a fornire dei giustificativi, ad esempio dei contratti o altri documenti (v. sentenza del Tribunale federale 6S.293/2005 del 24 febbraio 2006, consid. 8.3.3; C. Lombardini , op. cit., pag. 1040 e seg.; W. de Capitani , in Schmid (ed.), Einziehung Organisiertes Verbrechen Geldwäscherei, vol. II, Zurigo 2002, n. 208 e segg. ad art. 6 LRD nonché n. 101 ad art. 7 LRD ).
5.1.4 Quanto precede permette sicuramente di evidenziare una continua e sistematica evoluzione nell'ambito della lotta al riciclaggio. Da una parte, il legislatore, sempre più conscio del ruolo assunto dal riciclaggio nelle strategie criminali internazionali, ha percepito la necessità di disciplinare la materia in maniera vieppiù efficace e severa. Dall'altra gli intermediari finanziari, rispondendo a questi sviluppi giuspolitici, oltre ad adottare riforme interne di tipo organizzativo (v. M. Reinle , Die Meldepflicht im Geldwäschereigesetz, tesi sangallese, Zurigo/San Gallo 2007, pag. 2 e seg.), hanno intensificato sempre più i loro sforzi tesi a formare ed informare i loro dipendenti sulla normativa vigente con l'ausilio di corsi di formazione e direttive specifici, in modo tale da rendere la lotta al riciclaggio uno degli imperativi etico-giuridici del settore (v. già M. Borghi/F. Giorgetti , La responsabilità etico-giuridica del banchiere, Bellinzona 1999, pag. 62 e segg.). Si è così determinato negli anni un particolare sistema di interazione fra autorità di perseguimento penale e attori del settore finanziario, caratterizzato da un intreccio normativo e procedurale che si distanzia da determinati modelli classici di diritto penale (v. A. Eicker , Die Prozedualisierung des Strafrechts. Zur Entstehung, Bedeutung und Zukunft eines Paradigmenwechsels, Berna/Vienna 2010, pag. 168 e segg.). È sulla base di questo complessivo quadro normativo, sia giuridico che deontologico, che va giudicato l'operato concreto di A. al momento dei fatti.
5.2 Nel caso concreto A. si è reso responsabile di gravi leggerezze, irregolarità e imprudenze da ricollegare ad una scarsa propensione a curare in maniera conforme alle regole scritte e non scritte della deontologia e del diritto bancari le relazioni bancarie da lui aperte e riconducibili a persone indagate, tra l'altro, per riciclaggio di denaro. Egli ha proceduto all'apertura di relazioni bancarie sospette nonostante il chiaro parere contrario dell'Ufficio compliance della Banca B. presso la quale lo stesso era impiegato come consulente alla clientela. In particolare l'Ufficio compliance aveva rilevato come queste relazioni bancarie fossero connesse alla società C. SA di Zurigo, la cui struttura era ritenuta complessa e poco chiara, e come questa società fosse a sua volta coinvolta in modo poco trasparente con altre società, le cui relazioni non potevano essere ricostruite a causa della documentazione frammentaria a disposizione. A. era inoltre stato reso attento che la summenzionata società era oggetto di un'inchiesta da parte dell'allora Commissione federale delle banche. In aggiunta il reclamante era stato anche informato che l'apertura di queste relazioni bancarie avrebbe rappresentato un rischio sia dal punto di vista giuridico, considerata per esempio l'impossibilità di sorvegliare i flussi di denaro, sia per la reputazione della banca (v. act. 4.1, 4.2 e 4.3). Nella nota interna del 9 settembre 2003, il servizio giuridico della banca B. rilevava come i motivi ed i retroscena di svariate operazioni a contante per importi molto elevati non erano stati chiariti. La documentazione relativa a tali operazioni, figurante nei dossier dei clienti contro i quali il MPC ha poi esteso le indagini, era insufficiente (v. act. 4.2 pag. 2).
Il modo di agire di A., considerate le circostanze sopra descritte, rappresenta senz'altro un comportamento civilmente reprensibile in ambito di accollamento delle spese e assegnazione di ripetibili (cfr. R. H AUSER /E. S CHWERI /K. H ARTMANN , Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea 2005, n. 15 pag. 424). I comportamenti del reclamante sono nel loro insieme in rapporto di causalità naturale e adeguata con l'apertura e la prosecuzione del procedimento a suo carico, sfociato dapprima in un decreto d'accusa del 19 ottobre 2011, a cui il reclamante ha fatto opposizione, e dopo nell'abbandono del 9 ottobre 2015. In questo senso la condotta dell'accusato integra chiaramente "colpa procedurale" ai sensi della giurisprudenza. Ne consegue che, fermo restando il completo abbandono del procedimento a carico dell'imputato, la riduzione dell'indennizzo giusta l'art. 430 cpv. 1 CPP operata dal MPC va ritenuta giustificata e la decisione impugnata va pertanto confermata anche su questo punto.
5.3 Visto quanto sopra, la questione di sapere se anche la violazione del principio della buona fede ex art. 2 CC , della diligenza nei confronti del datore di lavoro (art. 321 a CO) e delle direttive e disposizioni impartite dal datore di lavoro (art. 321 d CO ), costituiscono un motivo di riduzione dell'indennità ai sensi dell'art. 426 cpv. 2 CPP , così come asserito dal MPC (v. act. 4 pag. 6), può pertanto restare irrisolta.
6. Infine si osserva che il MPC ha riconosciuto a A. un indennizzo di fr. 33'550.30 calcolato sommando l'indennità di patrocinio di fr. 39'100.-- (170 ore a fr. 230.-- l'ora) e le spese di patrocinio di fr. 3'467.20. A questa somma ha poi aggiunto l'IVA (tasso all'8%) e le spese personali sopportate dall'imputato di fr. 625.-- (esenti dall'IVA). Dai risultanti fr. 46'597.60 il MPC ha poi dedotto 1/3 ex art. 430 cpv. 2 CPP (v. consid. 5.2) ottenendo così la somma arrotondata di fr. 31'065.--. A quest'ultima il MPC ha tuttavia nuovamente aggiunto, a torto, l'8% di IVA ottenendo in questo modo la somma di fr. 33'550.30, errore che occorre qui correggere.
In tale ambito va peraltro precisato che sino al 31 dicembre 2010 l'aliquota applicabile era il 7,6%; dal 1° gennaio 2011 essa è dell'8%. Il calcolo dell'indennizzo dovrà dunque essere corretto anche tenuto contro di queste differenti aliquote.
Fino al 31 dicembre 2010 l'avv. Möhr ha fatturato 90 ore ( v. rubrica 16 dell'incarto del MPC, allegati 1, 3 e 4 alla lettera del 10 agosto 2015). Dal 1° gennaio 2011 le ore conteggiate sono invece 105.85 (v. rubrica 16 dell'incarto del MPC, allegati 2, 4 e 5 alla lettera del 10 agosto 2015), dalle quali vanno dedotte 25.5 ore (v. consid. 3.2.2). L'onorario ammonta quindi a fr. 42'145.20 (composti da fr. 20'700.-- [ 90 ore x fr. 230.-- ] + fr. 1'573.20 [ IVA al 7.6% ] + fr. 18'400.-- [ 80 ore (arrotondate) x fr. 230.-- ] + fr. 1'472.-- [ IVA all'8% ]). Per le spese di patrocinio di fr. 3467.20, essendo forfettarie e difficilmente suddividibili nel tempo, si giustifica di calcolare l'IVA per 2/3 delle spese al 7.6% e per 1/3 all'8%. Ne risulta un importo di fr. 3'735.30 (spese più IVA).
Ne consegue che al reclamante spetta un indennizzo pari a complessivi fr. 31'003.70, ossia 2/3 di fr. 46'505.50 (composti da fr. 42'145.20 [onorario + IVA] + fr. 3'735.30 [spese di patrocinio + IVA] + fr. 625.-- [spese personali]).
7. In conclusione, visto tutto quanto precede, il reclamo va respinto. Il punto 3 del dispositivo del decreto impugnato va per contro modificato nel senso che a A. viene riconosciuto un indennizzo pari a fr. 31'003.70 (v. supra consid. 6).
Giusta l'art. 428 cpv. 1 , prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli artt. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 RSPPF , ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Il punto 3. del decreto impugnato è riformato, nel senso che a A. viene riconosciuto un indennizzo pari a fr. 31'003.70.
3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 13 gennaio 2016
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere :
Comunicazione a:
- Avv. Claudio Möhr
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
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