Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Strafkammer |
Fallnummer: | SN.2015.7 |
Datum: | 07.05.2015 |
Leitsatz/Stichwort: | Accusatore privato (art. 118 CPP). |
Schlagwörter | Apos;; Tribunal; Tribunale; Apos;accusa; Corte; Apos;avv; Apos;ambito; Apos;art; Apos;audizione; Giudice; Apos;accusatore; Ministero; Confederazione; Apos;avvocato; Morelli; Schweri; Indemini; LStup; Polizia; Maresciallo; Numero; Apos;incarto; Cancelliera; Procuratore; Alfredo; Rezzonico; Marco; Apos;ufficio; Isabel; Clarissa |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
(Numero dell'incarto principale: SK.2014.42 ) |
Decreto del 7 maggio 2015 | ||
Composizione | Giudice penale federale Roy Garré, Giudice unico, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri | |
Parti | Ministero pubblico della Confederazione , rappresentato dal Procuratore federale Alfredo Rezzonico, e in qualità di accusatore privato: D., contro 1. A., difeso dall'avvocato Marco Morelli, 2. B., difeso dall'avvocato d'ufficio Isabel Schweri, 3. C., difeso dall'avvocato d'ufficio Clarissa Indemini. | |
Oggetto | Accusatore privato (art. 118 CPP ) |
Visti:
- l'atto d'accusa presentato in data 21 novembre 2014 dal Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) nei confronti di A. per titolo di ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti giusta l'art. 19 cpv. 1 lett. b e d e cpv. 2 lett. a e b LStup ( SK.2014.42 p. 100.001 e segg.), causa registrata dal Tribunale penale federale con il numero di ruolo SK.2014.42 ;
- la promozione dell'accusa dell'11 dicembre 2014 nei confronti di B. per titolo di ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti giusta l'art. 19 cpv. 1 lett. b e d e cpv. 2 lett. a e b LStup ( SK.2014.47 p. 100.001 e segg.), causa registrata dal Tribunale penale federale con il numero di ruolo SK.2014.47 ;
- la promozione dell'accusa dell'11 dicembre 2014 nei confronti di C. anch'essa per titolo di ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti giusta l'art. 19 cpv. 1 lett. b e d e cpv. 2 lett. a e b LStup ( SK.2014.49 p. 100.001 e segg.), causa registrata dal Tribunale penale federale con il numero di ruolo SK.2014.49 ;
- la presenza dell'accusatore privato D. in tutti e tre gli atti d'accusa succitati;
- il decreto del 24 febbraio 2015 con cui sono stati riuniti i procedimenti SK.2014.42 , SK.2014.47 e SK.2014.49 , condotti con il numero di ruolo SK.2014.42 ( SK.2014.42 p. 970.001-008);
- la decisione, contenuta nel succitato decreto, di sentire in qualità di testimoni il Commissario sostituto di Polizia giudiziaria federale E., l'Ispettore della Polizia giudiziaria federale F. e l'Ispettore della Polizia giudiziaria federale G.;
- la fissazione alle parti di un termine scadente il 16 marzo 2015 per presentare e motivare le loro istanze probatorie e per esprimersi sulla posizione processuale dell'accusatore privato D.;
- l'invio del 10 marzo 2015 con cui il MPC ha trasmesso a questa Corte, come richiesto, il verbale di interrogatorio in qualità di testimone di D. del 6 dicembre 2007 ( SK.2014.42 p. 510.002-006);
- l'istanza probatoria del 12 marzo 2015 con cui l'avv. Morelli ha chiesto l'audizione in qualità di testimone della signora H. ed ha postulato che non venga mantenuta la posizione dell'accusatore privato D. ( SK.2014.42 p. 521.003-005);
- l'istanza probatoria presentata dal MPC il 16 marzo 2015, con cui l'autorità requirente ha chiesto l'audizione in qualità di testimone del Maresciallo aiutante I. ( SK.2014.42 p. 510.007-008);
- gli scritti dell'11 marzo e del 30 marzo 2015 dell'avv. Indemini, la quale ha postulato di negare la qualità di accusatore privato a D. nell'ambito del procedimento avverso C. e si è opposta all'audizione del Maresciallo aiutante I. ( SK.2014.42 p. 523.001, 523.002-003);
- lo scritto del 2 aprile 2015 dell'avv. Schweri, con cui ella si è opposta al riconoscimento della qualità di accusatore privato di D. nel presente procedimento, come pure all'audizione del Maresciallo aiutante I. ( SK.2014.42 p. 522.001-002);
- la missiva del 13 aprile 2015 con cui il MPC ha dichiarato di non opporsi né all'audizione di H. né all'estromissione dell'accusatore privato D. dal presente procedimento ( SK.2014.42 p. 510.009-010);
- l'invio del 15 aprile 2015 con cui il MPC ha dato seguito all'invito di questa Corte ed ha trasmesso alla Corte ed alle altre parti un DVD contenente ulteriori intercettazioni relative a C. con i relativi numeri di paginazione ( SK.2014.42 p. 510.011-013).
Considerato:
- che in base all'art. 118 cpv. 1 CPP , è accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile;
- che per poter vantare pretese civili nell'ambito di un procedimento penale, ossia per essere considerato accusatore privato, la legge impone dunque che il richiedente rivesta, innanzitutto, la qualità di danneggiato (art. 118 cpv. 1 CPP );
- che la nozione di danneggiato è definita all'art. 115 CPP : si tratta della persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato;
- che, in genere, solo il titolare del bene giuridico tutelato dalla disposizione penale violata può prevalersi di una lesione diretta (DTF 141 IV 1 consid. 3.1 e riferimenti citati);
- che i diritti tutelati sono i beni giuridici individuali come la vita e l'integrità fisica, la proprietà, l'onore, ecc. (DTF 141 IV 1 consid. 3.1; Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 989 n. 2.3.3.1);
- che la dichiarazione di costituirsi accusatore privato va fatta a un'autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare (art. 118 cpv. 3 CPP ); di conseguenza, fintanto che i fatti determinanti non sono definitivamente stabiliti al riguardo, si impone di ritenere le allegazioni di colui che si pretende danneggiato per determinare se ciò sia effettivamente il caso (DTF 141 IV 1 consid. 3.1);
- che colui che intende costituirsi accusatore privato deve tuttavia rendere verosimile il pregiudizio subito e dimostrare il nesso di causalità tra il suo danno e l'infrazione perseguita (DTF 139 IV 89 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 6B_549/2013 del 24 febbraio 2014 consid. 2.1 e riferimenti citati ; 1B_294/2013 del 24 settembre 2013, consid. 2.1; Niklaus Schmid , Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1 ad. art. 118 CPP );
- che in sede di verbale di interrogatorio in qualità di testimone del 6 dicembre 2007 (acquisito agli atti del presente procedimento tramite separato decreto di data odierna), D. ha indicato di avere presentato denuncia per lo smarrimento del suo passaporto il 3 giugno 2003 e di avere in seguito saputo che qualcuno si era presentato a delle trattative dinanzi ad un notaio con il suo passaporto; a verbale, egli ha pure confermato di costituirsi parte civile riservandosi di inoltrare le sue pretese direttamente al giudice istruttore federale;
- che, sempre il 6 dicembre, il giudice istruttore federale ha informato D. che sua figlia H. aveva verbalizzato la sottrazione del suo passaporto; che ai tempi sua figlia frequentava persone poco raccomandabili presso le quali si riforniva di stupefacenti e che le medesime le hanno chiesto di procurar loro un passaporto svizzero, ciò che lei fece sottraendo quello del padre;
- che D. ha presentato le sue richieste di risarcimento all'Ufficio dei giudici istruttori federali il 22 dicembre 2007, cifrandole in fr. 22'663.20 per spese dello Studio J., in fr. 16'806.85 per spese dello Studio K. ed in fr. 500'000.-- per danni morali e di immagine, avendo egli, in qualità di membro di direzione di una banca di Lugano, rischiato seriamente di perdere il posto di lavoro ma soprattutto la credibilità nei confronti degli azionisti della banca e del Consiglio di amministrazione della stessa ( SK.2014.42 / SK.2014.47 / SK.2014.49 p. 15.01.0001-0003);
- che D. è rimasto per contro silente in questa sede;
- che gli accusati hanno precisato che tali pretese sarebbero assolutamente estranee agli atti rimproverati agli imputati nell'ambito della presente procedura;
- che, in particolare, A. ha dichiarato che dagli atti non risulterebbe alcun suo coinvolgimento nel furto del passaporto di D., furto di cui non sarebbe neppure stato a conoscenza;
- che anche C. e B., nei loro scritti del 30 marzo 2015, rispettivamente 2 aprile 2015, hanno precisato che, nell'atto d'accusa a loro carico non figurano i fatti per i quali D. si era costituito accusatore privato (sottrazione e falsificazione di passaporto, poi usato per procedere alla vendita delle azioni della L. GmbH di Zurigo) oggetto peraltro del procedimento separato EAII.02.0155-RA; inoltre, nell'ambito della presente inchiesta non sarebbe rimproverato a nessuno dei tre coimputati di avere fornito stupefacente in vista di ottenere il passaporto di D.;
- che il MPC, nella sua missiva del 13 aprile 2015, ha indicato non opporsi all'estromissione di D. quale accusatore privato dalla presente procedura, rimanendo egli accusatore privato nell'ambito del procedimento EAII.02.0155-RA;
- che, alla luce degli atti di causa ed in particolare degli atti di accusa, non si intravvede in effetti alcun legame tra le pretese di D. e gli atti rimproverati agli imputati nell'ambito della presente procedura;
- che si giustifica pertanto di estromettere D. dal presente procedimento;
- che, viste la particolarità del caso, non vi sono ragioni per prelevare spese per il presente decreto.
Per questi motivi, il Giudice unico decreta:
1. D. è estromesso dal procedimento.
2. Per il presente decreto non si prelevano spese.
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Giudice unico La Cancelliera
Intimazione a :
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Alfredo Rezzonico
- Avv. Marco Morelli, difensore di A. (imputato)
- Avv. Isabel Schweri, difensore di B. (imputato)
- Avv. Clarissa Indemini, difensore di C. (imputato)
- D.
Informazione sui rimedi giuridici
Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, dev'essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni all'indirizzo della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, casella postale 2720, 6501 Bellinzona (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP ; art. 37 cpv. 1 LOAP ).
Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c. l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP ).
Spedizione: 7 maggio 2015