Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Strafkammer |
Fallnummer: | SK.2014.54 |
Datum: | 27.05.2015 |
Leitsatz/Stichwort: | Procedura indipendente di confisca (art. 376 e segg. CPP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;organizzazione; Corte; Apos;art; Tribunal; Tribunale; Catania; Apos;opponente; Laudani; Svizzera; Paese; Apos;associazione; Collegio; Ministero; Confederazione; Appello; Italia; Nella; Apos;origine; Apos;esistenza; Apos;autore; Apos;attività; Lugano; Sempre; Niklaus; Schmid; Apos;ultima; énal; Apos;autorità; Suprema |
Kommentar: | Niklaus Schmid, Kommentar Einziehung, 2007 |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numero dell'incarto: SK.2014.54 |
| | Ordinanza del 27 maggio 2015 Corte penale |
| | Giudici penali federali Giuseppe Muschietti, Presidente , Sylvia Frei e Daniel Kipfer Fasciati , Cancelliere Davide Francesconi |
| | Ministero pubblico della Confederazione , rappresentato dal Sostituto procuratore federale Raffaello Caccese, |
| contro |
| | A. B. , patrocinato dall'avv. Roberto Macconi, |
| | Procedura indipendente di confisca (art. 376 e segg. CPP ) |
Fatti:
A. In data 12 luglio 2007 il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC), a seguito di una segnalazione dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (di seguito: MROS), ha aperto un'indagine preliminare di polizia giudiziaria nei confronti di A. C. , padre del qui opponente, per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis CP (cl. 1.1 p. 1.1; cl. 1.2 p. 4.20 segg.). Contestualmente, l'autorità inquirente ordinava la perquisizione e il sequestro della relazione bancaria n° 1 accesa presso la banca D. di Chiasso di cui A. C. era titolare, alla luce di un suo potenziale coinvolgimento in un procedimento penale italiano per associazione di stampo mafioso giusta l'art. 416 -bis del Codice penale italiano (cl. 1.3 p. 7.1.1.1.1 segg.).
B. Interrogato nel quadro della procedura svizzera in data 5 agosto 2010, A. C. informava il MPC dell'esistenza di un ulteriore conto bancario aperto presso la banca E. SA, intestato al di lui figlio A. B. (cl. 1 p. 13.00.12). Il giorno seguente, il MPC procedeva ad emanare un ordine di perquisizione e sequestro della relazione n° 2 presso la banca E. SA intestata ad A. B. e sulla quale A. C. disponeva di procura (cl. 2.1 p. 7.2.1.1.1 segg.). In data 11 gennaio 2013 il MROS segnalava al MPC l'esistenza della polizza n° 3 presso F. SA (cl. 1.2 p. 4.294 segg.) , circostanza che induceva il MPC ad emanare un ordine di perquisizione e sequestro interessante detta polizza assicurativa (cl. 1.8 p. 7.5.1.1 segg., p. 7.5.1.2.1 segg.) . In data 30 agosto 2013 il MPC decretava l'abbandono del procedimento penale nei confronti di A. C. , decisione passata in giudicato formale (cl. 1.1 p. 22.18 segg.). Con decreto di confisca di medesima data, destinato ad A. B., il MPC disponeva la confisca dei valori patrimoniali di cui al citato conto presso la banca E. SA nonché di quelli relativi alla predetta polizza assicurativa presso F. SA (cl. 1.1 p. 22.7 segg.). Con decisione del 22 gennaio 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale annullava quest'ultimo decreto di confisca (cl. 1.5 p. 21.1.67 segg.).
C. In data 3 dicembre 2014, nel quadro di una procedura indipendente di confisca avviata il 19 febbraio 2014, il MPC ha emanato un decreto di confisca interessante i valori patrimoniali di cui alla relazione n° 2 presso la banca E. SA e di cui alla polizza n° 3 presso F. SA (cl. 1 p. 3.1 segg.). Con scritto del 12 dicembre 2014 A. B. ha interposto opposizione (cl. 1 p. 3.31 segg.). Il 22 dicembre 2014 il MPC ha trasmesso a questa Corte gli atti per giudizio (cl. 2 p. 2.100.1). Il pubblico dibattimento dinnanzi alla Corte penale si è svolto il 15 aprile 2015. Lo scrivente collegio giudicante ha reso la sua ordinanza in seduta pubblica il 27 maggio 2015.
D. Sul versante procedurale italiano, va rilevato che A. C. , padre del qui opponente, è stato condannato dal Tribunale di Catania alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione per appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416 -bis CP/I (cl. 1 p. 18.6 seg.). Con sentenza del 18 aprile 2013, la Corte di Appello di Catania, riformando il giudizio di primo grado, ha aumentato la pena nei confronti di A. C. a dodici anni di reclusione estendendo altresì la confisca ad ulteriori beni precedentemente dissequestrati dall'autorità giudicante (cl. 1 p. 18.4 seg.). In data 4 giugno 2014 la Corte Suprema di Cassazione italiana, sesta sezione penale, ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Catania limitatamente alla confisca, confermando in tal guisa la condanna inflitta ad A. C. per appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso (cl. 1 p. 18.11 segg.).
La Corte considera in diritto:
1. Giusta l'art. 70 cpv. 1 CP , il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP ). Secondo l'art. 72 CP , il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260 ter CP sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione. La presunzione legale della seconda frase dell'art. 72 CP implica che l'avente diritto degli averi patrimoniali da confiscare sia punibile sotto il profilo dell'art. 260 ter CP . Deve quindi essere stabilito che la persona interessata ha partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale (sentenza del Tribunale federale 6B_144/2011 del 16 settembre 2011, consid. 2.2).
2. Nell'ottica della facoltà di confisca, di cui all'art. 72 CP , occorre dapprima verificare se, nel presente caso, sussiste anzitutto la giurisdizione svizzera.
La confisca prevista dall'art. 72 CP presuppone che la giurisdizione elvetica sia competente per perseguire il proprietario dei valori patrimoniali per appartenenza a un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260 ter CP . La competenza del giudice svizzero in materia di repressione dell'organizzazione criminale non deve però essere sminuita. Al riguardo, va rilevato che l'art. 260 ter n. 3 CP prevede infatti la punibilità anche di chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. Inoltre, pure colui che amministra i fondi dell'organizzazione è punibile secondo l'art. 260 ter CP siccome sostiene in tal modo l'organizzazione stessa. Di conseguenza, sussiste giurisdizione svizzera, e dunque facoltà di ordinare la confisca nel nostro Paese, se i fondi sono gestiti in Svizzera da un membro dell'organizzazione criminale o mediante uno strumento utilizzato a sua insaputa (sentenza del Tribunale federale 6B_144/2011 del 16 settembre 2011, consid. 2.2; DTF 134 IV 185 consid. 2.1).
In casu, si è in presenza di valori patrimoniali gestiti nel nostro Paese. Nel caso della relazione bancaria, si tratta di un conto, aperto a Lugano il 3 gennaio 1997 presso l'allora G., e tuttora in essere a Lugano presso la banca E. SA (cl. 2.1 p. 2.510.223; cl. 1.4 p. 7.2.1.2.20). Per ciò che attiene alla copertura assicurativa, trattasi di una polizza di rendita stipulata il 29 aprile 2004 a Lugano presso l'allora H., con premio unico al 1° aprile 2004, e tuttora in essere presso l'agenzia di Lugano di F. SA (cl. 2.3, pagg. 2.510.1065 segg.).
La giurisdizione svizzera è pertanto data, essendo in casu in presenza di valori patrimoniali gestiti, perlomeno mediante un ignaro strumento utilizzato dall'organizzazione criminale, nel nostro Paese. 3. Sempre nell'ottica della facoltà di confisca ex art. 72 CP , occorre di seguito chinarsi sull'eventuale prescrizione del diritto di confisca che, ove presente, sarebbe ostativa alla postulata misura.
Il perseguimento del reato di organizzazione criminale ex art. 260 ter n. 1 CP , che prevede una pena edittale di cinque anni o una pena pecuniaria, soggiace a una prescrizione pari a quindici anni (art. 70 cpv. 3 , 97 cpv. 1 lett. b, 98 lett. c CP). Il diritto previgente prevedeva parimenti la prescrizione dell'azione penale in quindici anni (art. 97 cpv. 3 vCP). L'art. 70 CP , nella versione anteriore alla novella legislativa del 5 ottobre 2001, entrata in vigore il 1° ottobre 2002, prevedeva, dal canto suo, un termine di prescrizione decennale. La prescrizione del diritto di confiscare non inizia a decorrere prima della fine della facoltà dell'organizzazione criminale di disporre dei valori patrimoniali, rispettivamente prima che la persona interessata si sia staccata dall'organizzazione (sentenza del Tribunale federale 6B_144/2011 del 16 settembre 2011, consid. 4.2; DTF 134 IV 185 consid. 2.1; decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale BB.2014.157 del 16 marzo 2015, consid. 2.2; Niklaus Schmid in: Niklaus Schmid [ed.], Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, tomo I, Zurigo 2007, § 2/CP 70-72, pag. 233, n. 223).
Nel caso concreto, si evince dal dispositivo dalla sentenza del 4 giugno 2014 della Corte Suprema di Cassazione italiana (cl. 1 p. 18.53) che la sentenza del 18 aprile 2013 della Corte di Appello di Catania (cl. 1 p. 18.5, pagg. 577 seg.) viene confermata in punto alla condanna per partecipazione di A. C. ad associazione di tipo mafioso dall'anno 1987 in permanenza, ritenuto come, per i giudici del merito italiani, la cessazione della permanenza venga a coincidere con la pronuncia della sentenza di primo grado. Al riguardo, occorre rilevare come la conclusione dei giudici italiani in punto al momento del distacco di A. C. dall'organizzazione dei Laudani rivesta particolare rilevanza nella presente disamina, e ciò alla luce della contiguità funzionale della giustizia italiana con il reato presupposto della confisca ex art. 72 CP qui postulata. In effetti, il giudice del merito italiano dell'infrazione di appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso secondo l'ordinamento italiano risulta meglio attrezzato del giudice svizzero della procedura indipendente di confisca nell'apprezzare l'esistenza e la portata dell'organizzazione criminale, il dispiego delle sue attività nonché il grado e la durata di appartenenza di singoli membri o sostenitori, fattispecie tutte occorse in Italia. Le considerazioni che precedono sono del resto in sintonia con il principio di mutuo riconoscimento delle sentenze (cfr. infra, consid. 6.3). La sentenza del Tribunale penale di Catania essendo stata pronunciata il 16 aprile 2010 (cl. 1 p. 18.7), la cessazione della facoltà dell'organizzazione criminale di disporre dei valori patrimoniali, rispettivamente il distacco di A. C. dall'organizzazione dei Laudani è pertanto da situare temporalmente, anche nell'ottica del presente procedimento, al 16 aprile 2010.
Ne segue che, ad ogni buon conto, la prescrizione del diritto di ordinare la confisca non è pertanto ancora subentrata, considerati sia il termine di quindici anni in applicazione del diritto vigente sia quello decennale dell'ordinamento previgente sia il periodo settennale di cui all'art. 70 cpv. 3 CP . 4. Con mente al requisito della doppia punibilità astratta, è d'uopo rilevare come, per il reato di partecipazione o sostegno a un'organizzazione criminale, essa ricorra con mente all'art. 260 ter CP e all'art. 416-bis CP/I. Per quanto attiene alla facoltà di confisca di valori patrimoniali nella disponibilità di un'organizzazione criminale, il corrispondente dell'art. 72 CP è da intravvedere nell'obbligatorietà della confisca, di cui all'art. 416-bis comma 7 CP/I, normativa del resto richiamata nella pronuncia della Corte di cassazione italiana del 4 giugno 2014 (cl. 1 p. 18.12; cfr. Niklaus Schmid in: Niklaus Schmid [ed.], Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, tomo I, Zurigo 2007, § 2/CP 70-72, pag. 183, n. 131). 5. Nella misura in cui la confisca postulata si riferisce a valori patrimoniali posti sotto sequestro anteriormente alla presente decisione nonché alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale che, ove sussistente in passato, sarebbe ad ogni buon conto nel mentre cessata a seguito dell'intervento dell'autorità di perseguimento penale svizzera, occorre qui di seguito chinarsi sulla riconduzione temporale del diritto di ordinare la confisca. In effetti, il testo stesso del disposto di legge alterna la formulazione al presente nella prima frase ("[...] ha facoltà di disporre.") alla formulazione al passato nella seconda frase ("[...] abbia partecipato o sostenuto [...]."). Orbene, la circostanza che la facoltà di disporre dell'organizzazione non possa nondimeno venir richiesta al momento della confisca è desumibile già dal fatto che il precedente sequestro ad opera del pubblico ministero comporta, senza meno dal punto di vista fattuale, la caducità di qualsiasi facoltà dispositiva per l'organizzazione criminale, potere di disposizione che passa allo Stato. A ciò si aggiunga la constatazione che, se la facoltà di disporre dovesse essere data anche al momento della pronuncia della confisca, l'istituto della prescrizione del diritto di ordinare la confisca non avrebbe invero ragione d'esistere. Ne segue che l'apprezzamento della facoltà di disporre dell'organizzazione criminale su valori patrimoniali è da riferirsi al lasso temporale durante il quale vi è stata partecipazione o sostegno all'organizzazione e concerne valori patrimoniali pervenuti nella disponibilità del soggetto durante il medesimo periodo (sentenza del Tribunale federale 6B_422/2013 del 6 maggio 2014, consid. 10.1; decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale BB.2014.4 del 9 maggio 2014, consid. 4.3). Nel caso in esame, con mente alle conclusioni del giudice del merito italiano (cfr. supra, consid. 3), il lasso di tempo entrante in linea di conto si estende pertanto dall'entrata in vigore della normativa elvetica, il 1° agosto 1994, al 16 aprile 2010, data della sentenza di primo grado italiana nei confronti di A. C. (cfr. pure decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale BB.2014.157 del 16 marzo 2015, consid. 3.2). 6. Giusta l'art. 72 CP la confisca può ricorrere solamente qualora si sia in presenza di un'organizzazione criminale, a cui la persona interessata ha partecipato o che ha sostenuto. La confisca di valori patrimoniali ai sensi dell'art. 72 CP presuppone in effetti che la persona in questione abbia partecipato o apportato il proprio sostegno ad un'organizzazione criminale secondo l'art. 260 ter CP . Il riferimento a quest'ultima disposizione indica chiaramente che non è più richiesta la prova di un vincolo con il reato anteriore, ma che la confisca implica comunque un comportamento anteriore punibile (Messaggio del Consiglio federale del 30 giugno 1993, FF 1993 III pag. 193 e segg., 227). Punto di partenza è segnatamente l'idea che i valori patrimoniali che sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale sono, da un canto, con grande probabilità d'origine delittuosa e che, d'altro canto - fatto potenzialmente pericoloso -, essi serviranno a commettere altri reati, permettendo all'organizzazione di proseguire l'attività criminale. A differenza della confisca tradizionale, improntata esclusivamente sulla provenienza dei beni da confiscare, la confisca definita all'art. 72 CP intende piuttosto esplicare un effetto preventivo, privando l'organizzazione criminale della base finanziaria ( FF 1993 III pag. 226 ). 6.1 Partecipa ad un'organizzazione criminale colui che vi si integra e vi esercita un'attività volta al perseguimento dello scopo criminale dell'organizzazione. La variante del sostegno all'attività di un'organizzazione criminale si riferisce al comportamento di colui che contribuisce, in particolar modo in qualità di intermediario, a questa attività, incoraggia o favorisce quest'ultima o fornisce un aiuto che serve direttamente lo scopo criminale dell'organizzazione. Il sostegno si differenzia dalla complicità nel senso che non è necessario un rapporto di causalità tra il comportamento dell'autore e la commissione di un'infrazione de-terminata; a titolo di esempio si può citare il caso di colui che, seppur cosciente dei legami esistenti tra la sua prestazione e la finalità perseguita dall'organizza-zione, amministra dei fondi sapendo che l'organizzazione criminale trae profitto dalla sua prestazione di servizio (v. FF 1993 III pag. 212 e seg.; G ÜNTER S TRATENWERTH /F ELIX B OMMER , Schweizerisches Strafrecht, BT II, 7a ediz., Berna 2013, § 40 n. 24-26; A NDREAS D ONATSCH /W OLFGANG W OHLERS , Strafrecht IV, 4a ediz., Zurigo 2011, pag. 206 e seg.). Infine, sul piano soggettivo, è necessario che l'autore abbia agito intenzionalmente; conformemente alle regole generali, l'intenzione deve riguardare l'integralità degli elementi costitutivi oggettivi: l'autore deve quindi, nelle due varianti di reato, conoscere l'esistenza dell'organizzazione, il segreto di cui si circonda nonché l'obiettivo criminale che essa persegue ( FF 1993 III pag. 213 ; S TRATENWERTH /B OMMER , op. cit., § 40 n. 27; D ONATSCH /W OHLERS , op. cit., pag. 208). 6.2 Nella fattispecie, come già rilevato (cfr. supra, consid. D), A. C. , padre del qui opponente, è stato condannato dal Tribunale di Catania alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione per appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416 -bis CP/I (cl. 1 p. 18.6 seg.). Con sentenza del 18 aprile 2013, la Corte di Appello di Catania, riformando il giudizio di primo grado, ha aumentato al pena nei confronti di A. C. a dodici anni di reclusione (cl. 1 p. 18.4 seg.). In data 4 giugno 2014 la Corte Suprema di Cassazione italiana, sesta sezione penale, ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Catania limitatamente alla confisca, confermando in tal guisa, in via definitiva, la condanna inflitta ad A. C. per appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso, e meglio all'organizzazione dei Laudani dall'anno 1987 in permanenza, ritenuto come, per i giudici del merito italiani, la cessazione della permanenza venga a coincidere con la pronuncia della sentenza di primo grado (cl. 1 p. 18.11 segg.; cfr. supra, consid. 3). 6.3 Ora, salvo circostanze eccezionali, la Svizzera, avendo aderito allo Spazio Schengen, non può sottrarsi a determinati principi di diritto penale europeo ad esso sottesi come quello del mutuo riconoscimento delle sentenze ( decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale BB.2014.157 del 16 marzo 2015, consid. 3.3.1 e rinvii) . Tanto più in ambiti come quello del riciclaggio e del crimine organizzato, dove la tendenza non solo europea ma internazionale, coerentemente seguita anche dal legislatore svizzero (v. in part. R OBERT Z IMMERMANN , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, pag. 98 e segg., nonché Messaggio concernente la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 26 ottobre 2005, FF 2005 pag. 5961 e segg.), è quella di creare un sistema globalmente sempre più integrato, il quale presuppone, anche al di là del precipuo campo dell'assistenza giudiziaria, la reciproca fiducia degli Stati interessati. In questo senso, a maggior ragione con Stati come l'Italia che vantano una consolidata tradizione di cooperazione con il nostro Paese, non da ultimo consacrata in un Accordo complementare alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale ( RS 0.351.945.41), si impone non solo al giudice dell'assistenza ma anche al giudice penale svizzero del merito un considerevole riserbo nello scostarsi dagli accertamenti effettuati dalle autorità giudiziarie dello Stato estero (decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale BB.2014.157 del 16 marzo 2015, consid. 3.3.1). 6.4 Alla luce di quanto precede, non vi è ragione per questa Corte di scostarsi dalle considerazioni espresse dalle autorità italiane nelle sopraccitate sentenze. Di conseguenza, essendo stata accertata in via definitiva l'appartenenza di A. C. ad un'associazione di tipo mafioso secondo l'ordinamento italiano, si giustifica di riconoscere nel caso concreto la ricorrenza di un'organizzazione criminale nell'accezione giuridica elvetica e la costatazione che la persona interessata, A. C. , vi ha partecipato. 7. Ciò posto, occorre ora analizzare il requisito della facoltà di disporre dell'organizzazione. 7.1 La facoltà di disporre è da ricollegare alla nozione di disponibilità fattuale. La disponibilità fattuale è definita come il potere effettivo esercitato su una cosa, conformemente alle regole della vita in società. Essa presuppone necessariamente la possibilità e la volontà di possedere tale cosa. L'organizzazione criminale esercita la propria facoltà di disporre quando ha la disponibilità fattuale sui beni in questione, potendone disporre in qualsiasi momento per raggiungere i suoi obiettivi. Determinante è dunque una nozione economica e non puramente giuridica di potere di disporre sui valori patrimoniali in questione (decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale BB.2014.157 del 16 marzo 2014, consid. 3.2.1). La nozione è apparentata a quella di avente diritto economico di cui all'infrazione di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis CP ( Madeleine Hirsig-Vouilloz , in Commentaire romand, Code pénal, Basilea 2009, n. 22 ad art. 72 CP ). 7.2 Nel caso in esame, per ciò che concerne la relazione bancaria in essere presso la banca E. SA , essa è stata accesa il 3 gennaio 1997 e alimentata a mezzo di quattro versamenti a contanti e di due bonifici, fra il 3 gennaio 1997 e il 27 dicembre 1999, per il controvalore di complessivi CHF 637'194.10 (cl. 1 p. 11.15). Al momento dell'apertura del conto quale titolare, l'opponente A. B. aveva solo vent'anni. Contestualmente all'apertura del conto, A. B. ha concesso al padre A. C. una procura individuale sulla relazione (cl. 2.1 p. 2.510.224). Le note interne della banca (cl. 2.3 p. 2.510.1033) fanno stato, al febbraio 2011, di una provenienza - così come dichiarata dal titolare - riconducibile alla "sua attività professionale", circostanza però da relativizzare alla luce della deposizione del teste I. (cl. 1.1 p. 12.1.8) e dell'opposizione medesima (cl. 2 p. 2.100.7). Testimone e opponente sono infatti concordi nel ricondurre l'alimentazione del conto a donazioni da parte della famiglia, nel periodo 1997-1999, periodo durante il quale A. C. partecipava all'organizzazione criminale. Sempre con mente alla riconduzione economica dei valori patrimoniali sul citato conto, questo Collegio ha rilevato come le note interne della banca (cl. 2.3 p. 2.510.6 segg.) facciano stato di diversi contatti ad opera del procuratore sulla relazione - A. C. -, a dimostrazione del fatto che la persona interessata dall'appartenenza all'organizzazione criminale seguisse da vicino la relazione in oggetto e la sua gestione, partecipando in prima persona ad impartire disposizioni al riguardo. La Corte ne ha tratto il convincimento che i valori patrimoniali, donati al giovane A. B. , fossero non solo economicamente riconducibili al padre A. C., ma anche che quest'ultimo avesse sempre serbato, fino al sequestro, padronanza, o perlomeno governo, gestionale e stabile facoltà di disporre, non da ultimo grazie alla procura con diritto di firma individuale che gli permetteva un accesso diretto e costante ai valori patrimoniali sul conto. Per quanto attiene alla polizza assicurativa, il Collegio giudicante osserva che la stessa è stata accesa - con inizio al 1° aprile 2004 e scadenza al 1° aprile 2014 - da A. C. con il versamento di un premio unico, pari a CHF 238'311.-, derivante dalla liquidazione di una copertura assicurativa precedente, presso H., accesa, quest'ultima, il 1° marzo 1997 e scaduta il 1° marzo 2002 (cl. 2.3 p. 2.510.1065 segg., 2.510.1101). Le prestazioni assicurative, in caso di vita, sarebbero state pagabili allo stipulante A. C., che ha dichiarato come propri i valori patrimoniali destinati al pagamento del premio unico (cl. 2.3 p. 2.510.1105). Il pagamento del premio unico è avvenuto nel 1997, nel periodo durante il quale A. C. partecipava all'organizzazione criminale. Sempre con mente alla riconduzione economica dei valori patrimoniali di cui alle prestazioni assicurative, il Collegio ha rilevato come il fascicolo processuale faccia stato di una disposizione manoscritta datata 20 maggio 2009, di A. C., controfirmata per accordo dal figlio A. B. , a mezzo della quale il primo dichiara quanto segue: "Chiedo che lo stipulante del contratto sia mio figlio A. B. " (cl. 2.3. p. 2.510.1059). Ne segue che, almeno fino al 20 maggio 2009, l'organizzazione criminale ha esercitato la propria facoltà di disporre serbando la disponibilità fattuale sui beni in questione, e potendone disporre in qualsiasi momento per raggiungere i suoi obiettivi, non da ultimo a mezzo del relativo valore di riscatto e della connessa eccedenza del conto di partecipazione, come è dato evincere dal consolidamento occorso in occasione della mutazione di titolarità (cl. 1.8 p. 7.5.1.2.11). 7.3 Alla luce di quanto precede, la Corte ha raggiunto il convincimento che i valori patrimoniali di cui all'istanza del MPC sono stati, per svariati anni, nella facoltà di disporre dell'organizzazione dei Laudani, allorquando A. C. partecipava alla stessa. 8. Nella fattispecie, l'applicazione della presunzione di cui all'art. 72 CP trova pertanto applicazione. Occorre quindi ritenere che i valori patrimoniali oggetto del decreto di confisca sono stati, fino a prova del contrario, sottoposti alla facoltà di disporre dell'organizzazione dei Laudani. 9. La presunzione dell'art. 72 CP è nondimeno suscettibile di essere inficiata. 9.1 La presunzione dell'art. 72 CP può in effetti essere rovesciata dimostrando l'origine lecita degli averi o l'assenza di potere di disposizione dell'organizzazione. Tuttavia, trattandosi di un fatto negativo, quest'ultima - vale a dire l'assenza di potere di disposizione dell'organizzazione - può essere provata difficilmente, per esempio dimostrando che l'organizzazione avrebbe potuto avere accesso agli averi solo commettendo nuovi reati (sentenza del Tribunale federale 6B_144/2011 del 16 settembre 2011, consid. 6.3.2; DTF 136 IV consid. 5 e riferimento). 9.2 Nel caso in esame, l'accesso dell'organizzazione era diretto e non abbisognava - in forza della procura individuale sul conto e la titolarità sulla polizza assicurativa di un suo affiliato, A. C. - della perpetrazione di nuovi reati. Nel corso della procedura, A. B. ha sostenuto di avere fornito la prova quanto all'origine lecita degli averi patrimoniali poi confluiti sul conto bancario e sulla polizza assicurativa. Egli ha in particolare richiamato la relazione di consulenza tecnica, allestita nel 2006 da un collegio peritale nominato dal Tribunale di Catania nel quadro del procedimento penale italiano contro il padre A. C. Tale referto farebbe stato di un surplus complessivo di quasi ITL 2 mia., pari a oltre il doppio degli importi serviti ad alimentare il conto presso la banca E. SA e la prima polizza assicurativa, presso H. In altre parole, il denaro giunto in Svizzera sarebbe parte di tale plusvalenza e non parte del patrimonio ricadente sotto il controllo dell'organizzazione dei Laudani. Sempre secondo l'opponente, è anche per questo motivo che i giudici del merito italiani hanno circoscritto la confisca dei beni ad una parte degli stessi e non alla loro interezza. Sennonché, le conseguenze confiscatorie in Svizzera dell'appartenenza di A. C. alla famiglia mafiosa dei Laudani vanno qui apprezzate alla luce delle normative elvetiche, segnatamente dell'art. 72 CP, che consente di invalidare la presunzione legale solamente dimostrando l'assenza di potere di disposizione dell'organizzazione criminale o l'origine legale degli averi. Per ciò che attiene al potere di disposizione dell'organizzazione dei Laudani, si rinvia a quanto testé rilevato in punto all'accertata facoltà di disporre dell'organizzazione in questione. Per ciò che attiene alla pretesa origine lecita dei valori patrimoniali, il Collegio giudicante è giunto alla conclusione che l'opponente non è stato in grado di produrre elementi tangibili sulla scorta dei quali fosse possibile dedurre che gli averi qui in discussione - vale a dire quei valori patrimoniali con cui è stato alimentato il conto bancario e che sono serviti per corrispondere il premio unico - fossero di riconduzione lecita. Nel caso concreto, l'opponente ha sostenuto che, secondo i giudici italiani del merito, in Italia solo una percentuale è soggetta alla confisca secondo il diritto italiano, non adducendo però le ragioni per cui tali ragionamento e conclusione dovrebbero trovare applicazione anche nella procedura di confisca in Svizzera. L'opponente non ha inoltre neppure dimostrato perché proprio quegli averi identificati nel nostro Paese facciano parte della quota ideale considerata di riconduzione lecita nella procedura italiana. L'opponente non ha invero nemmeno sostenuto che gli averi pervenuti in Svizzera - nel caso del conto bancario, peraltro in buona parte in contanti - originino da ben determinate, circoscritte e identificabili disponibilità legali della famiglia A. Al riguardo, egli non ha fornito alcuna indicazione concreta quanto alla loro origine, omettendo di sottoporre alla Corte elementi, quali ad esempio riscontri documentali circa conti bancari di provenienza in Italia, in punto alla tracciabilità dei valori patrimoniali pervenuti nel nostro Paese. L'opponente si è limitato a richiamare apoditticamente la quota ideale fatta propria dalla prima istanza italiana nel quadro della procedura di confisca degli averi in Italia. Nella procedura di confisca elvetica, non si è tuttavia in presenza di un criterio idoneo per poter ammettere l'origine lecita, ai sensi dell'art. 72 CP, degli averi giunti nel nostro Paese. In effetti, è d'uopo rammentare che la normativa in questione persegue lo scopo di confiscare tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre, qualunque sia la loro origine ed il loro precedente utilizzo: non importa, a tal proposito, che si tratti di valori patrimoniali di origine lecita o illecita (decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale BB.2014.157 del 16 marzo 2015, consid. 3.2.1). Ciò posto, il Collegio giudicante è giunto alla conclusione che non sussistono elementi atti a inficiare la presunzione legale. 10. Da ultimo, con mente all'art. 70 cpv. 2 CP, la Corte si è chinata sulla ricorrenza eventuale della protezione che la normativa sulla confisca concede ai terzi in buona fede, che abbiano fornito una controprestazione adeguata o nei confronti dei quali la confisca costituisca una misura eccessivamente severa. Nel caso in esame, il Collegio giudicante, lasciando aperta la questione della buona fede, ha dapprima rilevato come l'opponente abbia ricevuto gli averi oggetto della presente procedura senza per ciò fornire alcuna controprestazione adeguata. La Corte ha di seguito altresì rilevato come non vi siano agli atti elementi per ritenere che la misura della confisca rappresenti una misura eccessivamente severa, evenienza peraltro neppure sostenuta dall'opponente. 11. La confisca, così come postulata dal MPC, va pertanto ordinata. 12. Giusta l'art. 426 cpv. 5 CPP, nel quadro di un procedimento indipendente in materia di misure il soccombente sostiene le spese della procedura in proporzione alla soccombenza nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 e cpv. 3 lett. b LOAP nonché art. 5 e 7 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.-.
La Corte ordina:
1. È dato seguito all'istanza di confisca del Ministero pubblico della Confederazione.
2. È ordinata la confisca (art. 72 CP):
2.1. del saldo attivo della relazione n° 2, intestata ad A. B. , presso la banca E. SA ;
2.2. del valore di riscatto e del saldo attivo del conto di partecipazione della polizza n° 3, stipulante A. B. , presso F. SA .
3. Le spese procedurali ammontano a fr. 2'000.--, a carico di A. B .
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Presidente del collegio Il Cancelliere
Il testo integrale della sentenza viene notificato a:
- Ministero pubblico della Confederazione, Sostituto procuratore federale Raffaello Caccese
- Avv. Roberto Macconi
Dopo il passaggio in giudicato la decisione sarà comunicata a:
- Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d'esecuzione (testo integrale)
Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP ).
Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d'ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP ).
Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c. l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP ).
Spedizione: 13 luglio 2015
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