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Entscheid des Bundesstrafgerichts: SK.2014.11 vom 27.05.2014

Hier finden Sie das Urteil SK.2014.11 vom 27.05.2014 - Strafkammer

Sachverhalt des Entscheids SK.2014.11


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Strafkammer

Fallnummer:

SK.2014.11

Datum:

27.05.2014

Leitsatz/Stichwort:

Rapina (art. 140 n. 1 cpv. 1 CP), infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 e 2 lett. b e c LStup) contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19a n. 1 LStup), guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 2 lett. b LCStr), guida senza autorizzazione (art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr).

Schlagwörter

Apos;; Apos;art; Stabio; Apos;atto; Corte; Apos;autovettura; Canton; Apos;accusa; LStup; Tribunal; Omissis; Ticino; Cantone; Apos;obiettivo; Corsa; Svizzera; Apos;esecuzione; Tribunale; Confederazione; Nissan; Micra; Apos;ufficio; Mazda; LCStr; Lapos;esecuzione; /giugno; Presidente; Ministero; Italia; Locarno

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: SK.2014.11

Sentenza del 27 maggio 2014
Corte penale

Composizione

Giudici penali federali Giuseppe Muschietti, Presidente ,

Emanuel Hochstrasser e Sylvia Frei

Cancelliere Davide Francesconi

Parti

Ministero pubblico della Confederazione , rappresentato dal Sostituto procuratore federale Raffaello Caccese

contro

1. A. difesa dall'avvocato d'ufficio Alain Susin,

2. B., difeso dall'avvocato d'ufficio Ulisse Sutter,

Oggetto

Rapina, infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, guida in stato di inattitudine, guida senza autorizzazione


Considerato che:

- con scritto del 15 novembre 2013, l'imputato B., per il tramite del suo difensore, ha chiesto al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) che si proceda nei suoi confronti con rito abbreviato ai sensi degli art. 358 e segg. CPP ;

- in data 19 novembre 2013 il MPC ha deciso sull'attuazione della procedura abbreviata, accogliendo la richiesta di B.;

- con scritto del 9 gennaio 2014 l'imputata A., per il tramite del suo difensore, ha chiesto al MPC che si proceda nei suoi confronti con rito abbreviato ai sensi degli art. 358 e segg. CPP ;

- in data 9 gennaio 2014 il MPC ha deciso sull'attuazione della procedura abbreviata, accogliendo la richiesta di A.;

- il 28 gennaio 2014 il MPC ha comunicato all'imputata A. l'atto d'accusa ex art. 360 CPP , assegnandole un termine per determinarsi in merito;

- il 28 febbraio 2014 il MPC ha comunicato all'imputato B. l'atto d'accusa ex art. 360 CPP , assegnandogli un termine per determinarsi in merito;

- l'atto di accusa del 28 gennaio 2014 riguardante A. recita in particolare quanto segue:

"Atto d'accusa (procedura abbreviata)

Art. 360 CPP

[omissis]

1. Fatti contestati (art. 360 cpv. 1 Iett. a CPP in combinazione con l'art. 325 cpv. 1 Iett. f CPP)

1.1 Rapina ai sensi dell'art. 140 CP (art. 140 n . 1 CP ):

per avere commesso un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, e meglio:

per avere, il 30 luglio 2013, a Stabio, in correità con C., D., B. ed E., agendo quale autista in conformità al ruolo attribuitole nell'ambito del piano criminale precedentemente concordato, commesso, a danno della società F. SAGL, un furto, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottraendo al fine di appropriarsene cose mobili altrui (refurtiva costituita da denaro contante per un importo di EUR 1'634.30 e CHF 2400.00, 22 stecche e 10 pacchetti di sigarette per un valore di CHF 1'802.00, 9 accendini e un mazzo di chiavi), usando C. e D. violenza contro G., socio e gerente della predetta società, presente in quel momento nel locale adibito a negozio annesso al distributore di benzina, rispettivamente minacciandolo di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale e rendendolo incapace di opporre resistenza, e precisamente:

- essendo l'obiettivo stato scelto in base ad informazioni ricevute, circa 15/20 giorni prima della rapina da D., da parte di una terza persona allo stato rimasta sconosciuta, secondo cui il gerente del distributore di benzina F. SAGL a Stabio, deteneva nel locale adibito a negozio un'ingente somma di denaro contante (circostanza rivelatasi vera), nell'ordine di 150'000.00 / 200'000.00 in Franchi Svizzeri ed Euro;

- avendo dapprima, C., tentato di "vendere" l'informazione sull'ingente somma di denaro contante presente nel distributore di benzina a Stabio, a H., esponente di un'organizzazione criminale di stampo 'ndranghetistico operante nel Nord Italia, in cambio di una percentuale (almeno il 20%) sul provento della rapina;

- avendo D., C. e B. effettuato più sopralluoghi sull'obiettivo della rapina e deciso, in base alle informazioni raccolte, di non utilizzare armi per commettere la rapina, essendo sufficiente, per sopraffare il gerente del distributore di benzina, l'uso della sola forza fisica;

- il 29 luglio 2013, nell'appartamento in uso a lei e a C., dinnanzi alla richiesta di E. di accompagnare i rispettivi compagni e B. (con ciò intendendo a fare la rapina, di cui la stessa A. era già informata) dato a quest'ultima risposta positiva;

- nella notte fra li 29 e il 30 luglio 2013, avendo dormito nell'appartamento in uso a lei e a C. a Locarno, ospitandovi D., B. ed E., ciò con il fine di partire tutti insieme per recarsi a Stabio l'indomani per commettere la rapina;

- il 30 luglio 2013, previa coordinazione, in partenza da Locarno verso le ore 04:30, A. accompagnando (in questa fase quale passeggera del veicolo) C. con l'autovettura Opel Corsa targata 1 (I) (intestata al padre I.), in uso a D. per commettere la rapina al distributore F. SAGL a Stabio; ciò in accordo con D., che procedeva sull'obiettivo della rapina a Stabio unitamente a E. e B. (in questa fase quali passeggeri del veicolo), con l'autovettura Nissan Micra targata 2 (I) (intestata al padre HH.) in uso a E.;

- il 30 luglio 2013, dopo essere giunti a Stabio verso le ore 05:30 ed essersi messa al volante dell'autovettura Opel Corsa targata 1 (I), facendo scendere nella vicinanze dell'obiettivo della rapina C.; ciò in coordinazione con E., che a Stabio si era messa a sua volta al volante dell'autovettura Nissan Micra targata 2 (I), facendo scendere separatamente dapprima B. e poi D. nelle vicinanze del distributore di benzina F. SAGL;

- il 30 luglio 2013, a Stabio, verso le ore 06:25, guadagnando C. e D., muniti di guanti e di passamontagna, l'interno del distributore di benzina F. SAGL, senza essere visti dal gerente G. che era uscito per spostare come da sua abitudine il proprio veicolo Mazda MX5, posto dinnanzi all'entrata del negozio, ciò grazie alle informazioni sui movimenti di quest'ultimo, segnalati telefonicamente da B. che fungeva da "palo", avendo in seguito C. e D. aggredito G., colpendolo al viso e gettandolo a terra in quanto tentava di difendersi, tappandogli la bocca in quanto gridava "aiuto" con del nastro adesivo, immobilizzandogli mani e piedi con del nastro adesivo, successivamente slegandogli i piedi per permettergli di spostarsi autonomamente verso la cassaforte murata, che si trovava nel retro del negozio e costringendolo ad aprirla digitando la combinazione, minacciandolo più volte dicendogli di dar loro i soldi e di aprire la cassaforte, altrimenti lo avrebbero ucciso, cagionandogli quanto descritto nel certificato medico e nella lettera del Pronto Soccorso dell'Ospedale regionale di Mendrisio del 30 luglio 2013, immobilizzandolo nuovamente con del nastro adesivo e buttandogli sul volto una giacca a vento trovata nel locale prima di fuggire (in questa fase) a bordo della sua auto Mazda MX5;

- il 30 luglio 2013, a Stabio, in un parcheggio nelle vicinanze dell'obiettivo della rapina, attendendo, come pianificato, a bordo dell'autovettura Opel Corsa targata 1 (I), unitamente a E., che era a bordo dell'autovettura Nissan Micra targata 2 (I), una chiamata telefonica da parte dei correi che stavano commettendo materialmente la rapina;

- il 30 luglio 2013 a Stabio, dopo essere salita a bordo dell'autovettura Nissan Micra targata 2 (I), condotta da E., facendo due "passaggi" davanti al distributore F. SAGL, il primo verso le ore 06:30 e il secondo poco prima delle ore 07:00, per verificare la situazione e rientrando sul parcheggio concordato;

- il 30 luglio 2013 a Stabio, attorno alle ore 07:00, dopo la chiamata telefonica da parte di D. a E., ricevuto l'avviso da parte di quest'ultima di prepararsi alla fuga salendo sull'autovettura Opel Corsa targata 1 (I) per essere pronta a partire;

- il 30 luglio 2013 a Stabio, poco dopo le ore 07:00, venendo arrestata dalla Polizia Cantonale, unitamente a tutti gli altri partecipanti alla rapina;

- la refurtiva, essendo integralmente recuperata e restituita in data 23 agosto 2013, rispettivamente il 16 ottobre 2013 alla società F. SAGL per il tramite di G.

1.2 Infrazione alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 lett. c LStup :

per avere,

il 20 luglio 2013,

a Orsolina, presso il Ristorante K.,

senza essere autorizzata,

alienato a una persona non meglio identificata di nome J., sua collega, un quantitativo di circa grammi 3 di hashish per la somma di CHF 50.00.

1.3 Contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell'art. 19a n. 1 LStup :

per avere,

dal mese di luglio 2012 e fino al 30 luglio 2013,

in diverse località della Svizzera,

in diverse occasioni,

senza essere autorizzata,

ripetutamente acquistato e consumato il quantitativo complessivo di circa grammi 144 di marijuana e hashish per la somma di CHF 2'400.00.

1.4 Guida in stato di inattitudine ai sensi dell'art. 91 cpv. 2 lett. b LCStr :

per avere,

il 30 luglio 2013,

tra le ore 05:30 e le ore 07:00,

a Stabio,condotto l'autovettura Opel Corsa targata 1 (I), essendo sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, così come è emerso dall'analisi tossicologica del 30 luglio 2013, essendo risultata positiva alla Cannabis.

1.5 Guida senza autorizzazione ai sensi dell'art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr:

per avere,

il 30 luglio 2013,

tra le ore 05:30 e le ore 07:00,

a Stabio,

condotto l'autovettura Opel Corsa targata 1 (I), senza essere titolare della licenza di condurre richiesta

[omissis]

4. Oggetti e valori patrimoniali sequestrati (art. 326 cpv. 1 lett. c CPP )

Oggetti sequestrati a Locarno

Documento numero

Documentazione diversa e agende

08-02-0020 - 08-02-0022 e

16-04-0002 - 16-04-0006

Documentazione diversa e mappette portadocumenti

Bloc-notes contenente uno schizzo fatto a mano del tipo "planimetria"

Foglio manoscritto

Foglie di canapa secche e sminuzzate (14 gr)

Hashish (32 gr)

Foglio con diverse annotazioni manoscritte

Diversi biglietti manoscritti

[omissis]

7. Entità della pena (art. 360 cpv. 1 lett. b e d CPP )

7.1 A. è riconosciuta autore colpevole di:

- rapina ai sensi dell'art. 140 n . 1 CP ;

- infrazione alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LStup ;

- contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell'art. 19a LStup ;

- guida in stato di inattitudine ai sensi dell'art. 91 cpv. 2 lett. b LCStr ;

- guida senza autorizzazione ai sensi dell'art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr .

7.2 A. è condannata alla pena detentiva di anni 2 e mesi 6.

L'esecuzione della pena detentiva è parzialmente sospesa:

- la parte sospesa è di anni 2 e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 3;

- la parte da eseguire è di mesi 6.

È computata nella pena la detenzione sofferta (art. 51 CP, art. 236 CPP ).

7.3 È ordinata la confisca e la distruzione dei grammi 32 di hashish e dei grammi 14 di fo- glie di canapa secche e sminuzzate sequestrati (art. 69 CP)

7.4 È ordinata la confisca degli oggetti indicati al punto 4.

7.5 L'esecuzione compete al Canton Ticino (art. 74 LOAP ).

[omissis]

10. Conseguenze in materia di spese e indennità (art. 360 cpv. 1 Iett. g CPP )

A. è condannata al pagamento delle spese procedurali per un importo complessivo di CHF 15'181.60, di cui CHF 3'000.00 quali emolumenti e CHF 12'181.60 quali disborsi

[omissis]"

- l'atto di accusa del 28 febbraio 2014 riguardante B. recita in particolare quanto segue:

"Atto d'accusa (procedura abbreviata)

Art. 360 CPP

[omissis]

1. Fatti contestati (art. 360 cpv. 1 Iett. a CPP in combinazione con l'art. 325 cpv. 1 Iett. f CPP )

1.1 Rapina ai sensi dell'art. 140 CP (art. 140 n . 1 CP ):

per avere commesso un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, e meglio:

per avere, il 30 luglio 2013, a Stabio, in correità con C., D., A. ed E., agendo in qualità di "palo", commesso, a danno della società F. SAGL, un furto, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottraendo al fine di appropriarsene cose mobili altrui (refurtiva costituita da denaro contante per un importo di EUR 1'634.30 e CHF 2400.00, 22 stecche e 10 pacchetti di sigarette per un valore di CHF 1'802.00, 9 accendini e un mazzo di chiavi), usando C. e D. violenza contro G., socio e gerente della predetta società, presente in quel momento nel locale adibito a negozio annesso al distributore di benzina, rispettivamente minacciandolo di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale e rendendolo incapace di opporre resistenza, e precisamente:

- essendo l'obiettivo stato scelto in base ad informazioni ricevute, circa 15/20 giorni prima della rapina da D., da parte di una terza persona allo stato rimasta sconosciuta, secondo cui il gerente del distributore di benzina F. SAGL a Stabio, deteneva nel locale adibito a negozio un'ingente somma di denaro contante (circostanza rivelatasi vera), nell'ordine di 150'000.00 / 200'000.00 in Franchi Svizzeri ed Euro;

- avendo dapprima, C., tentato di "vendere" l'informazione sull'ingente somma di denaro contante presente nel distributore di benzina a Stabio, a H., esponente di un'organizzazione criminale di stampo 'ndranghetistico operante nel Nord Italia, in cambio di una percentuale (almeno il 20%) sul provento della rapina;

- avendo D., C. e B. effettuato più sopralluoghi sull'obiettivo della rapina e deciso, in base alle informazioni raccolte, di non utilizzare armi per commettere la rapina, essendo sufficiente, per sopraffare il gerente del distributore di benzina, l'uso della sola forza fisica;

- nella notte fra li 29 e il 30 luglio 2013, avendo dormito B., D. ed E. come ospiti nell'appartamento in uso ad A. e a C. a Locarno, ciò con il fine di partire tutti insieme per recarsi a Stabio l'indomani per commettere la rapina;

- il 30 luglio 2013, previa coordinazione, in partenza da Locarno verso le ore 04:30, B. ed E. accompagnando (in questa fase quali passeggeri del veicolo), D. con l'autovettura Nissan Micra targata 2 (I) (intestata a HH. e in uso a E.), per commettere la rapina al distributore F. SAGL a Stabio; ciò in accordo con C. che procedeva sull'obiettivo della rapina a Stabio unitamente ad A. (in questa fase quale passeggera del veicolo) con l'autovettura Opel Corsa targata 1 (I) (intestata ad I. e in uso a D.);

- il 30 luglio 2013, dopo essere giunti a Stabio verso le ore 05:30, scendendo separatamente prima B. e dopo D., dall'autovettura Nissan Micra targata 2 (I), sulla quale si era messa alla guida E. nelle vicinanze del distributore di benzina F. SAGL; ciò in coordinazione con A., che si era messa al volante dell'autovettura Opel Corsa targata 1 (I), facendo scendere nella vicinanze dell'obiettivo della rapina C.;

- il 30 luglio 2013, a Stabio, verso le ore 06:25, guadagnando C. e D., muniti di guanti e di passamontagna, l'interno del distributore di benzina F. SAGL, senza essere visti dal gerente G. che era uscito per spostare come da sua abitudine il proprio veicolo Mazda MX5, posto dinnanzi all'entrata del negozio, ciò grazie alle informazioni sui movimenti di quest'ultimo, segnalati telefonicamente da B. che fungeva da "palo", avendo in seguito C. e D. aggredito G., colpendolo al viso e gettandolo a terra in quanto tentava di difendersi, tappandogli la bocca in quanto gridava "aiuto" con del nastro adesivo, immobilizzandogli mani e piedi con del nastro adesivo, successivamente slegandogli i piedi per permettergli di spostarsi autonomamente verso la cassaforte murata, che si trovava nel retro del negozio e costringendolo ad aprirla digitando la combinazione, minacciandolo più volte dicendogli di dar loro i soldi e di aprire la cassaforte, altrimenti lo avrebbero ucciso, cagionandogli quanto descritto nel certificato medico e nella lettera del Pronto Soccorso dell'Ospedale regionale di Mendrisio del 30 luglio 2013, immobilizzandolo nuovamente con del nastro adesivo e buttandogli sul volto una giacca a vento trovata nel locale prima di fuggire (in questa fase) a bordo della sua auto Mazda MX5;

- il 30 luglio 2013 a Stabio, trasportando D., con il veicolo Mazda MX5 di G., C. fino al parcheggio in cui E. e A. stazionavano con le autovetture Nissan Micra targata 2 (I) e Opel Corsa targata 1 (I), prima di ripartire D. con la Mazda MX5, per andare a recuperare B., che aveva a sua volta abbandonato il luogo della rapina a piedi;

- il 30 luglio 2013 a Stabio, poco dopo le ore 07:00, venendo arrestato dalla Polizia Cantonale, unitamente a tutti gli altri partecipanti alla rapina;

- la refurtiva, essendo integralmente recuperata e restituita in data 23 agosto 2013, rispettivamente il 16 ottobre 2013 alla società F. SAGL per il tramite di G.

1.2 Infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, aggravata, ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 , 2 e 4 LStup :

per avere,

tra il mese di maggio/giugno 2013 e il 30 luglio 2013,

a I-Cucciago, in non meglio precisate località in Italia e in diverse località della Svizzera,

in correità con C.,

in più occasioni,

senza essere autorizzato,

acquistato sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un quantitativo compreso da un minimo di grammi 3'000 e un massimo di grammi 4'000 e sostanza stupefacente del tipo hashish per il quantitativo di grammi 1'500,

sostanza stupefacente successivamente in parte trasportata e importata in Svizzera per essere in parte venduta in Svizzera e in parte destinata al proprio consumo personale,

agendo, unitamente a C., come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti,

nonché

tra il mese di maggio/giugno 2013 e il 30 luglio 2013,

in diverse località del Cantone Ticino, prevalentemente nel Locarnese e nel Luganese,

in correità con C.,

in più occasioni,

senza essere autorizzato,

venduto complessivamente un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish compreso da un minimo di grammi 1'905 e un massimo di grammi 2'910, per la somma di CHF 600.00 all'ettogrammo,

e

in una non meglio precisata località in Italia,

in correità con C.,

senza essere autorizzato,

venduto sostanza stupefacente del tipo marijuana per il quantitativo di grammi 1'000, per la somma di EUR 4'000.00.

agendo, unitamente a C., come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti,

e meglio:

1.2.1 tra il mese di maggio/giugno 2013 e il 30 luglio 2013,

a I-Cucciago e in diverse località della Svizzera,

in correità con C.,

in più occasioni,

senza essere autorizzato,

acquistato da H. sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un quantitativo compreso da un minimo di grammi 3'000 e un massimo di grammi 4'000 e sostanza stupefacente del tipo hashish per il quantitativo di grammi 1'500 per la somma di CHF 3'000.00 al chilogrammo,

sostanza stupefacente successivamente in parte trasportata e importata in Svizzera per essere in parte venduta in Svizzera e in parte destinata al proprio consumo personale,

1.2.2 tra il mese di maggio/giugno 2013 e il 30 luglio 2013,

in una non meglio precisata località in Italia,

in correità con C.,

senza essere autorizzato,

venduto a L. sostanza stupefacente del tipo marijuana, per il quantitativo di grammi 1'000 per la somma di EUR 4'000.00,

sostanza stupefacente precedentemente acquistata da H.,

1.2.3 tra il mese di maggio/giugno 2013 e il 30 luglio 2013,

in diverse località del Cantone Ticino, prevalentemente nel Locarnese e nel Luganese,

in correità con C.,

in più occasioni,

senza essere autorizzato,

venduto complessivamente un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish compreso da un minimo di grammi 1'905 e un massimo di grammi 2'910, per la somma di CHF 600.00 all'ettogrammo, sostanza stupefacente precedentemente acquistata da H., e precisamente:

- a M., venduto da un minimo di 300 fino ad un massimo di grammi 400 di marijuana;

- a N., venduto da un minimo di 500 fino ad un massimo di grammi 1'000 tra marijuana e hashish;

- a O., venduto da un minimo di 200 fino ad un massimo di grammi 300 di marijuana e da un minimo di ca. 200 fino ad un massimo di grammi 300 di hashish;

- a P., venduto almeno ca. grammi 400;

- a Q., venduto da un minimo di ca. 200 fino ad un massimo di grammi 300 di hashish;

- a R., venduto da un minimo di ca. 100 fino ad un massimo di grammi 200 tra marijuana e hashish;

- a S., venduto da un minimo di ca. 5 fino ad un massimo di grammi 10 di marijuana;

agendo, unitamente a C., come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti relativamente alle condotte di cui ai punti 1.2.1., 1.2.2. e 1.2.3..

1.3 Infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LStup :

1.3.1 per avere,

tra l'estate del 2012 e il mese di luglio 2013,

in diverse località della Svizzera,

in più occasioni,

senza essere autorizzato,

acquistato un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana compreso da un minimo di grammi 680 e un massimo di grammi 1'430 per la somma di
CHF 600.00 / CHF 700.00 all'ettogrammo, e meglio:

- acquistato da II., da un minimo di ca. 200 fino ad un massimo di grammi 400 di marijuana;

- acquistato da una non meglio identificata persona, un quantitativo compreso da un minimo di 200 fino a un massimo di grammi 600 di marijuana;

- acquistato da una non meglio identificata persona detta T., grammi 50 di marijuana;

- acquistato da non meglio identificate persone, un quantitativo compreso da un minimo di 230 fino ad un massimo di grammi 380 di marijuana,

1.3.2 per avere,

tra l'estate del 2012 e il mese di luglio 2013,

in diverse località del Cantone Ticino, prevalentemente nel Locarnese e nel Luganese,

in più occasioni,

senza essere autorizzato,

venduto complessivamente un quantitativo pari ad un minimo di 680 fino ad un massimo di grammi 1'430 di marijuana per la somma di ca. CHF 800.00 all'ettogrammo, e meglio:

- a O., da un minimo di ca. 100 fino ad un massimo di grammi 200 di marijuana;

- ad AA., da un minimo di ca. 20 fino ad un massimo di grammi 30 di marijuana;

- a BB., venduto da un minimo di ca. 50 fino ad un massimo di grammi 100 di marijuana;

- a M., venduto da un minimo di 200 fino ad un massimo di grammi 600 di marijuana;

- a P., venduto da un minimo di 100 fino ad un massimo di grammi 200 di marijuana;

- a una non meglio identificata persona detto CC., venduto da un minimo di ca. 10 fino ad un massimo di grammi 20 di marijuana;

- a una non meglio identificata persona detto DD., venduto da un minimo di ca. 10 fino ad un massimo di grammi 20 di marijuana;

- a una persona non meglio identificata detto T., venduto grammi 50 di marijuana;

- a una non meglio identificata persona di nome EE., venduto da un minimo di ca. 100 fino ad un massimo di grammi 150 di marijuana;

- a una non meglio identificata persona detto FF., venduto da un minimo di ca. 20 fino ad un massimo di grammi 30 di marijuana;

- a una non meglio identificata persona detta GG., venduto da un minimo di ca. 20 fino ad un massimo di grammi 30 di marijuana.

1.4 Contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell'art. 19a
n. 1 LStup :

per avere,

tra il mese di maggio/giugno 2013 e il 30 luglio 2013,

in diverse località della Svizzera,

in diverse occasioni,

senza essere autorizzato,

ripetutamente consumato il quantitativo complessivo di circa grammi 75 di marijuana e grammi 75 di hashish.

[omissis]

4. Oggetti e valori patrimoniali sequestrati (art. 326 cpv. 1 lett. c CPP )

Oggetti sequestrati a Tegna

Documento numero

Sacchetto di plastica contenente residui di canapa

* 08-01-0013 - 08-01-0015

/

* 16-03-0003 - 16-03-0005

/

* 16-03-0063 - 16-03-0065

Scatola di cartone di colore blu, contenente diversi semi di canapa

Bilancia da 10 grammi

Un paio di guanti

Scheda "Lebara" inserita nel telefono cellulare marca "Nokia" n. IMEI 3

* documento ubicato nell'incarto SV.13.0844-CAC

[omissis]

7. Entità della pena (art. 360 cpv. 1 lett. b e d CPP )

7.1 B. è riconosciuto autore colpevole di:

- rapina ai sensi dell'art. 140 n . 1 CP ;

- infrazione alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 e 2 lett. b LStup ;

- contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell'art. 19a n. 1 LStup .

7.2 B. è condannato alla pena detentiva di anni 2 e mesi 7.

L'esecuzione della pena detentiva è parzialmente sospesa:

- la parte sospesa è di anni 2 e al condannato è impartito un periodo di prova di
anni 3;

- la parte da eseguire è di mesi 7.

È computata nella pena la detenzione sofferta (art. 51 CP , art. 236 CPP ).

7.3 È ordinata la confisca e la distruzione del sacchetto di plastica contenente residui di canapa, della bilancia da 10 grammi e della scheda "Lebara" inserita nel telefono cellulare marca "Nokia" n. IMEI 3 (art. 69 CP ).

7.4 È ordinata la confisca degli oggetti indicati al punto 4.

7.5 L'esecuzione compete al Canton Ticino (art. 74 LOAP )

[omissis]

9. Revoca della sospensione o liberazione condizionale per pene e misure (art. 360 cpv. 1 lett. e CPP )

Nessuna.

10. Conseguenze in materia di spese e indennità (art. 360 cpv. 1 Iett. g CPP )

B. è condannato al pagamento delle spese procedurali per un importo complessivo di CHF 32'393.00, di cui CHF 3'000.00 quali emolumenti e CHF 29'393.00 quali disborsi.

[omissis]"

- in data 28 gennaio 2014 A. ha accettato l'atto di accusa così come proposto dal pubblico ministero, firmando di proprio pugno la dichiarazione di accettazione ex art. 360 cpv. 2 CPP che recita: "Accetto irrevocabilmente l'atto d'accusa del 28 gennaio 2014 nell'ambito della procedura abbreviata e rinuncio esplicitamente ai mezzi di ricorso";

- in data 28 febbraio 2014 anche B. ha accettato l'atto di accusa così come proposto dal pubblico ministero, firmando di proprio pugno la dichiarazione di accettazione ex art. 360 cpv. 2 CPP che recita: "Accetto irrevocabilmente l'atto d'accusa del 28 febbraio 2014 nell'ambito della procedura abbreviata e rinuncio esplicitamente ai mezzi di ricorso";

- l'atto d'accusa datato 28 gennaio 2014 in re A. essendo stato accettato dalle parti, in applicazione dei combinati art. 360 cpv. 4 e art. 19 cpv. 2 lett. b CPP nonché art. 35 cpv. 1 e 36 cpv. 2 LOAP , in data 27 febbraio 2014 il pubblico ministero lo ha trasmesso con il fascicolo alla Corte penale del Tribunale penale federale, postulando che essa statuisca nella composizione di tre giudici;

- il 28 febbraio 2014 la scrivente Corte penale ha ricevuto l'atto d'accusa in questione disponendone l'iscrizione a ruolo ( SK.2014.11 );

- in data 4 marzo 2014 il Presidente della Corte adita ha disposto la composizione della Corte, comunicandola alle parti;

- l'atto d'accusa datato 28 febbraio 2014 in re B. essendo stato accettato dalle parti, in applicazione dei combinati art. 360 cpv. 4 e art. 19 cpv. 2 lett. b CPP nonché art. 35 cpv. 1 e 36 cpv. 2 LOAP , in data 4 marzo 2014 il pubblico ministero lo ha trasmesso con il fascicolo alla Corte penale del Tribunale penale federale, postulando che essa statuisca nella composizione di tre giudici;

- il 5 marzo 2014 la scrivente Corte penale ha ricevuto l'atto d'accusa in questione disponendone l'iscrizione a ruolo ( SK.2014.12 );

- il medesimo giorno il Presidente della Corte adita ha disposto la composizione della Corte, comunicandola alle parti;

- ritenuto come entrambi gli atti di accusa vertano sul medesimo complesso fattuale e come l'impianto accusatorio faccia stato di correità tra gli imputati, la Corte, con ordinanza del 13 marzo 2014, ha disposto la riunione dei procedimenti ex art. 30 CPP nel numero di ruolo SK.2014.11 ;

- la pena detentiva proposta dal MPC è, per entrambi gli imputati, inferiore a cinque anni, così come richiesto dall'art. 358 cpv. 2 CPP ;

- entrambi gli atti di accusa rispecchiano per il resto i requisiti di cui all'art. 360 cpv. 1 CPP ;

- la direzione della procedura ha di seguito staccato le citazioni di rito nonché disposto l'acquisizione degli estratti dei casellari giudiziali relativi agli imputati, ivi compreso quello italiano per quanto riguarda l'imputata A.;

- in applicazione dell'art. 361 cpv. 1 CPP , in data odierna la Corte penale del Tribunale penale federale ha svolto il pubblico dibattimento alla presenza delle parti;

- come disposto nell'art. 361 cpv. 4 CPP , la Corte non ha esperito alcuna procedura probatoria;

- in casu, la procedura abbreviata risulta conforme al diritto e opportuna, segnatamente nell'ottica dell'economia procedurale;

- interrogati nel quadro dell'odierno dibattimento, entrambi gli imputati hanno ammesso i fatti in misura concordante con gli atti di causa, come richiesto dall'art. 361 cpv. 2 CPP ;

- anche in occasione del pubblico dibattimento il MPC, le difese di A. e di B. hanno concluso per l'adeguatezza della pena da irrogare, così come proposta dalle parti;

- con riferimento all'adeguatezza della sanzione proposta, il tribunale verifica se la pena impartita è adeguata alla luce degli art. 47 e segg. CP , le pene richieste dovendo in effetti, giusta l'art. 362 cpv. 1 lett. c CPP , ossequiare le normative relative alla commisurazione della pena;

- in casu, per quanto riguarda A., le sanzioni proposte con l'atto di accusa in parola sono adeguate alla gravità dell'infrazione e tengono parimenti in considerazione il ruolo rivestito dalla stessa nel quadro della fattispecie dedotta in accusa, specie per ciò che attiene alla rapina, avendo ella funto da autista;

- parimenti, anche per quanto attiene a B. le sanzioni proposte con l'atto di accusa sono adeguate alla gravità dell'infrazione, tenendo in debita considerazione il ruolo rivestito dallo stesso nell'ambito della fattispecie in esame, specie per ciò che riguarda la rapina, avendo egli partecipato ai sopralluoghi e funto da palo;

- con mente all'estratto del casellario giudiziale di quest'ultimo, va tuttavia rilevato che, in data 20 febbraio 2012, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha condannato B. ad una pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per infrazione e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti;

- ne discende che, con mente ai fatti dedotti in accusa, durante il periodo di prova B. ha dunque nuovamente commesso un crimine o un delitto, con la conseguenza che, giusta l'art. 46 CP , occorre pronunciarsi circa un'eventuale revoca della sospensione condizionale di tale pena;

- con lettera del 10 aprile 2014 la direzione della procedura si è pertanto rivolta al pubblico ministero nonché alla difesa di B., invitandoli ad esprimersi in punto all'eventuale revoca della sospensione condizionale della suddetta pena;

- mediante comunicazione del 22 aprile 2014, il pubblico ministero ha proposto di revocare la sospensione condizionale della precedente pena inflitta a B., proposta a cui la difesa, con scritto del 25 aprile 2014, ha aderito;

- la Corte, prendendo atto di quanto sopra, ha quindi proposto l'aggiunta di un ulteriore punto del dispositivo, riguardante B., che recepisse quanto ulteriormente concordato dalle parti;

- con mente alle proposte di dispositivo, in occasione del pubblico dibattimento le parti hanno dunque aderito alle modifiche che si impongono, e meglio come esposto sopra e riportato nel dispositivo della presente sentenza;

- gli estratti aggiornati dei casellari giudiziali svizzero per entrambi gli imputati, e di quello italiano per A., non fanno stato di ulteriori condanne oltre a quella di cui sopra attinente all'imputato B. ;

- come evidenziato supra, le condizioni per l'applicazione della procedura abbreviata sono di riflesso adempiute, così come sono pure rispettati i presupposti di cui agli art. 358 e segg. CPP ;

- le fattispecie penali e le sanzioni figuranti nell'atto d'accusa vengono di seguito recepite nella sentenza (art. 362 cpv. 2 CPP );

- in applicazione dell'art. 74 LOAP , l'esecuzione viene affidata alle autorità del Cantone Ticino;

- il Tribunale decide liberamente sulle ulteriori conseguenze giuridiche, tra cui i costi procedurali ed eventuali indennizzi (art. 362 cpv. 2 CPP e contrario in relazione con l'art. 424 cpv. 1 CPP );

- che, nel caso in esame, le spese elencate nell'atto di accusa paiono conformi agli art. 1 e segg. RSPPF ;

- gli emolumenti nella presente procedura di primo grado vengono fissati in fr. 2'000.--, a carico degli imputati in ragione di metà ciascuno (art. 5 e 7 lett. a RSPPF );

- la retribuzione del difensore d'ufficio avv. Alain Susin si cifra in fr. 16'117.95, così come alla nota d'onorario prodotta;

- la retribuzione del difensore d'ufficio avv. Ulisse Sutter si cifra in fr. 8'910.--, così come alla nota d'onorario prodotta;

- in occasione del pubblico dibattimento, alle parti è stato rammentato che, tramite la loro accettazione dell'atto d'accusa, esse rinunciano sia allo svolgimento della procedura ordinaria sia all'interposizione di eventuali rimedi giuridici;

- pertanto, nulla osta a che la Corte adita possa recepire gli atti di accusa ai sensi dell'art. 362 cpv. 2 CPP , con le modifiche accettate dalle parti in occasione dei pubblici dibattimenti.

La Corte pronuncia :

I.

1. A. è riconosciuta autrice colpevole di:

1.1. rapina (art. 140 n . 1 cpv. 1 CP );

1.2. infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 lett. c LStup );

1.3. ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 a n. 1 LStup );

1.4. guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 2 lett. b LCStr );

1.5. guida senza autorizzazione (art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr ).

2. A. è condannata ad una pena detentiva di 2 anni e 6 mesi, a cui va dedotto il carcere preventivo sofferto pari a 183 giorni.

La parte da eseguire è di 6 mesi. L'esecuzione della parte restante, pari a 2 anni, è sospesa condizionalmente e alla condannata è impartito un periodo di prova di 3 anni (art. 43 CP ).

3. è ordinata la confisca e la distruzione di 32 gr. di hashish e di 14 gr. di foglie di canapa secche e sminuzzate (art. 69 CP ).

4. è ordinata la confisca dei restanti oggetti elencati al punto 4 dell'atto di accusa, e meglio di (art. 69 CP ):

- documentazione diversa e agende;

- documentazione diversa e mappette porta-documenti;

- bloc-notes contenente uno schizzo manoscritto del tipo "planimetria";

- foglio manoscritto;

- foglio con diverse annotazioni manoscritte;

- diversi biglietti manoscritti.

5. A. è condannata al pagamento delle spese procedurali per complessivi fr. 16'181.60.

6. La retribuzione del difensore d'ufficio avv. Alain Susin è fissata in fr. 16'117.95 (IVA inclusa), a carico della Confederazione.

A. è condannata al rimborso alla Confederazione di fr. 16'117.95 non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno.

7. Il Cantone Ticino è designato quale Cantone d'esecuzione.


II.

1. B. è riconosciuto autore colpevole di:

1.1 rapina (art. 140 n . 1 cpv. 1 CP );

1.2 ripetuta infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 e 2 lett. b LStup );

1.3 ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 a n. 1 LStup ).

2. B. è condannato ad una pena detentiva di 2 anni e 7 mesi, a cui va dedotto il carcere preventivo sofferto pari a 214 giorni.

La parte da eseguire è di 7 mesi. L'esecuzione della parte restante, pari a 2 anni, è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di 3 anni (art. 43 CP ).

3. La sospensione condizionale della pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, inflitta a B. dal Ministero pubblico del Cantone Ticino in data 20 febbraio 2012, è revocata (art. 46 cpv. 1 CP ).

4. È ordinata la confisca e la distruzione di (art. 69 CP ):

- un sacchetto di plastica contenente residui di canapa;

- una bilancia da 10 grammi;

- una scheda "Lebara" inserita nel telefono cellulare marca "Nokia" n. IMEI 3.

5. È ordinata la confisca dei restanti oggetti elencati al punto 4 dell'atto di accusa, e meglio di (art. 69 CP ):

- scatola di cartone colore blu contenente diversi semi di canapa;

- un paio di guanti.

6. B. è condannato al pagamento delle spese procedurali per complessivi fr. 33'393.--.

7. La retribuzione del difensore d'ufficio avv. Ulisse Sutter è fissata in fr. 8'910.-- (IVA inclusa), a carico della Confederazione.

B. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 8'910.--, non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno.

8. Il Cantone Ticino è designato quale Cantone d'esecuzione.

Il Presidente notifica verbalmente la sentenza alle parti in seduta pubblica e la motiva per sommi capi.

La motivazione scritta completa della sentenza è consegnata seduta stante brevi manu a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Sostituto procuratore federale Raffaello Caccese

- Avv. Alain Susin ( per sé e per A. )

- Avv. Ulisse Sutter ( per sé e per B.)

In nome della Corte penale

del Tribunale penale federale

Il Presidente Il Cancelliere


Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78 , art. 80 cpv. 1 , art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF ).

Il ricorrente può far valere, in applicazione per analogia dell'art. 362 cpv. 5 CPP , soltanto di non avere accettato l'atto d'accusa o che la sentenza non corrisponde allo stesso.

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