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Bundesstrafgericht Urteil

Kopfdaten
Instanz:Bundesstrafgericht
Abteilung:Beschwerdekammer: Strafverfahren
Fallnummer:BB.2014.24
Datum:11.07.2014
Leitsatz/Stichwort:Esame degli atti (art. 101 seg. in relazione con l'art. 107 cpv. 1 lett. a CPP). Ammissione dell'accusatore privato (art. 118 segg. in relazione con l'art. 104 cpv. 1 lett. b CPP).
Schlagwörter : Penal; Dell Della; Fallimento; Priva; Parti; Penale; Federal; Consid; Reclamante; Tribunale; Federale; Curatela; Privato; Accusatore; Nella; Essere; Diritto; Accesso; Reclamo; Svizzera; Azioni; Fallimento; Interesse; Penali; Corte; Sentenza
Rechtskraft:Kein Rechtsmittel gegeben
Rechtsnorm: Art. 11 StPO ; Art. 318 OR ; Art. 382 StPO ;
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Entscheid

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: BB.2014.24

Sentenza dell'11 luglio 2014

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,

Tito Ponti e Patrick Robert-Nicoud ,

Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A., rappresentato dall'avv. Gianmaria Mosca,

Reclamante

contro

1. Ministero pubblico della Confederazione,

2. B. S .p.a in liquidazione , rappresentata dall'avv. Diego Della Casa,

Controparti

Oggetto

Esame degli atti (art. 101 seg. in relazione con l'art. 107 cpv. 1 lett. a CPP ); ammissione dell'accusatore privato (art. 118 segg. in relazione con l'art. 104 cpv. 1 lett. b CPP )


Fatti:

A. Il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) conduce dal 7 ottobre 2010 un'indagine nei confronti di C., D., E., F., G., H., I., J., A. e K. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis CP , organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260 ter CP , amministrazione infedele ai sensi dell'art. 158 CP , falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 CP, falsità in certificati ai sensi dell'art. 252 CP , appropriazione indebita ai sensi dell'art. 138 CP , cattiva gestione ai sensi dell'art. 165 CP e favori concessi ad un creditore ai sensi dell'art. 167 CP . Con specifico riguardo a A., egli è indagato per riciclaggio di denaro grave ai sensi dell'art. 305 bis n. 2 CP dal 26 gennaio 2012 e per falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 CP dal 15 aprile 2013 (act. 6 pag. 2).

B. L'11 novembre 2010 la Sezione fallimentare del Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento di B. Spa in liquidazione ed ha nominato quale curatore del fallimento L. (act. 6.1 doc. A).

C. L'11 dicembre 2012 C., E., G., I. e A. sono stati condannati, con sentenze di patteggiamento definitive, dal Giudice per le indagini preliminari (di seguito: GIP) del Tribunale di Milano per la bancarotta fraudolenta ai danni di B., Milano e di M. Spa, Milano società attive nella compravendita di traffico telefonico e di schede telefoniche prepagate (act. 1.1 pag. 2).

D. Il 5 agosto 2013, la Sezione II. Civile del Tribunale di Milano ha autorizzato L., in qualità di curatrice del Fallimento di B. Spa in liquidazione (di seguito: Fallimento di B.), a costituirsi parte civile nel procedimento penale elvetico (act. 6.1 doc. B).

E. Il 2 settembre 2013, il Fallimento di B. ha presentato un'istanza di costituzione di accusatore privato nell'ambito della procedura penale condotta dal MPC, facendo valere un'azione civile. Contestualmente, esso ha chiesto l'accesso agli atti e l'ammissione al gratuito patrocino (act. 6.1). Il 26 novembre 2013, il Fallimento di B. ha indicato che la procedura di riconoscimento della sentenza dichiarativa del suo fallimento in Svizzera non sarebbe ancora stata avviata, non essendo a conoscenza dell'esistenza e del luogo di situazione di eventuali beni su suolo elvetico, informazioni che potrebbero essere ottenute solo con l'accesso agli atti del procedimento penale. Con missiva del 27 novembre 2013, esso ha pure confermato di non avere intrapreso azioni civili (né in Svizzera, né altrove) tendenti ad ottenere il medesimo risultato ricercato con l'esercizio dell'azione civile qui contestato (act. 1 pag. 2 e seg., act. 6.3, act. 6.4).

F. Il 27 gennaio 2014 il MPC ha decretato l'ammissione della curatela del Fallimento di B. quale accusatrice privata e le ha concesso l'accesso agli atti del procedimento. Il MPC ha per contro negato l'ammissione della medesima al gratuito patrocinio (act. 1.1 pag. 5).

G. Con reclamo inviato il 6 febbraio 2014, A. è insorto contro il predetto decreto dinanzi alla Corte dei reclami penali. Egli ha contestato sia la costituzione di accusatore privato che la concessione dell'accesso agli atti della curatela del Fallimento di B.. L'insorgente ha altresì postulato la concessione dell'effetto sospensivo all'impugnativa (act. 1).

H. Con decreto supercautelare del 7 febbraio 2014, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha concesso l'effetto sospensivo al reclamo (act. 3).

I. Nelle sue osservazioni del 27 febbraio 2014, il MPC si è riconfermato nella propria decisione. Esso ha inoltre contestato la legittimazione di A. all'impugnativa, non subendo l'imputato alcun danno dalla costituzione di accusatore privato del Fallimento di B. (act. 6).

J. Con replica del 13 marzo 2014, trasmessa per conoscenza al MPC, il reclamante ha confermato le tesi esposte nella sua impugnativa (act. 8, act. 9).

K. Nella sua risposta del 16 aprile 2014, il Fallimento di B. - chiamata in causa quale parte interessata - ha postulato la reiezione dell'impugnativa, essendo i motivi di ricorso infondati (act. 12)

L. Con scritto del 7 maggio 2014, A. ha confermato la sua richiesta di accoglimento del reclamo (act. 14).

M. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.


Diritto:

1.

1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 ( CPP ; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l'art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale ( ROTPF ; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché Patrick Guidon , Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 e giurisprudenza citata).

1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP ). Nella fattispecie, il decreto impugnato, datato 27 gennaio 2014, è stato notificato al reclamante il 29 gennaio 2014. Il reclamo, interposto il 6 febbraio 2014, è pertanto tempestivo (v. act. 1).

1.3 Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP , mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c).

1.4 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto (art. 382 cpv. 1 CPP ) e diretto all'annullamento o alla modifica della stessa.

1.4.1 L'interesse giuridicamente protetto va distinto dall'interesse degno di protezione, interesse che non è necessariamente giuridico ma potrebbe essere anche di fatto. Un mero interesse di fatto non è sufficiente a conferire la legittimazione a ricorrere. Il ricorrente deve essere direttamente leso nei suoi diritti e dimostrare che la decisione impugnata viola una norma giuridica che ha lo scopo di proteggere i suoi interessi, così che egli possa dedurne un diritto soggettivo. L'interesse deve essere personale ed il ricorrente deve avere un interesse all'annullamento o alla modifica della decisione che gli ha cagionato un pregiudizio ( Calame , Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011 [di seguito: Commentaire romand CPP], n. . 1 ad art. 382 CPP; Piquerez/Macaluso , Procédure pénale suisse, 3a ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 1911; Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond , Code de procédure pénale, Basilea 2013, n. 1 ad art. 382; Ziegler , Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung [Niggli/Heer/Wiprächtiger, ed.] Basilea 2011 [di seguito: Basler Kommentar StPO], n. 1 e segg. ad art. 382). Niklaus Schmid precisa che si tratta del medesimo interesse giuridicamente protetto di cui all'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF (Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2013 [di seguito: Handbuch], n. 1458). Ne risulta che ha diritto di ricorrere ogni persona lesa da una violazione dei suoi diritti protetti segnatamente dal codice penale o dalla legge di procedura penale ( Corboz , Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. . 15 ad. art. 81). Per quanto attiene all'imputato, Guidon rileva che " auch der Beschuldigte bedarf für die Legitimation zur Beschwerde eines rechtlich geschützten Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides im Sinne von Art. 382 Abs. 1 StPO. (...) Da der Beschuldigte im Zentrum des Strafverfahrens steht, dürfte ein rechtlich geschütztes Interesse im geschilderten Sinne in der Regel zu bejahen sein" ( Patrock Guidon, op. cit., n. . 252).

1.4.2 Nel caso di specie, il reclamo concerne due aspetti distinti: da un lato, la costituzione quale accusatore privato della curatela del Fallimento di B., dall'altro, la concessione dell'accesso agli atti dell'incarto.

1.4.3 Il Tribunale federale ha esaminato la problematica delle conseguenze che potrebbe comportare per l'imputato l'ammissione di un accusatore privato alla luce del concetto di "pregiudizio irreparabile" (sentenza del Tribunale federale 1B_347/2009 del 25 gennaio 2010, consid. 2). In una sentenza 6B_231/2008 del 27 aprile 2009, consid. 1.2, l'Alta Corte ha rilevato che "l'ammissione al processo penale della parte civile può comportare per l'accusato degli svantaggi consistenti segnatamente in un prolungamento della procedura o in una sua maggiore complessità. Ciò nonostante l'accusato non è per questo leso nella propria situazione giuridica; di regola e salvo circostanze particolari, si tratta di semplici svantaggi di fatto che non ledono l'accusato nei suoi interessi giuridicamente protetti (sentenza 1P.582/1994 del 12 ottobre 1994 e sentenza 1P.461/1994 del 30 settembre 1994)". Nel medesimo senso, in una successiva sentenza del 25 gennaio 2010, l'Alta Corte ha ribadito che " une décision qui reconnaît au plaignant la qualité de partie civile dans une procédure pénale ne cause en règle générale au prévenu aucun préjudice irréparable" (sentenza del Tribunale federale 1B_347/2009 del 25 gennaio 2010, consid. 2). Anche secondo la giurisprudenza della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, in assenza di un interesse giuridicamente protetto l'imputato non è in principio legittimato ad impugnare la mera ammissione di una persona quale accusatore privato. Solo in casi eccezionali è stata ammessa la legittimazione ad una simile impugnativa. Finora la legittimazione è stata riconosciuta quando ad essere ammesso quale accusatore privato era uno Stato. In effetti, " de par leur souveraineté, les Etats disposent, pour agir - au sens large - contre des individus et leur patrimoine, de moyens autrement supérieurs à ceux d'une partie plaignante ordinaire et qui excèdent le cadre prévisible de la procédure pénale. Aussi y a-t-il lieu de considérer que, comme la qualité de partie plaignante accorde des droits - notamment relatifs à la connaissance des autres parties et à l'accès au dossier - que toutes les cautèles envisageables (restriction d'accès, etc.) ne peuvent suspendre indéfiniment, les prévenus sont susceptibles d'encourir un préjudice irréparable de par l'admission de la partie plaignante " ( TPF 2012 48 consid. 1.3.1; sentenze del Tribunale penale federale BB.2011.107 del 30 aprile 2012, consid. 1.5; BB.2012.101 del 22 gennaio 2013, consid. 1.3; BB.2012.194 del 2 luglio 2013, consid. 2.1; Garbarski , Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale: état des lieux de la jurisprudence récente, in SJ 2013 II 123, p. 138), o in presenza di un soggetto giuridico la cui ammissione al procedimento, considerato il suo stretto legame con uno Stato, equivaleva all'ammissione dello Stato medesimo (sentenze del Tribunale penale federale BB.2012.107 del 15 maggio 2013, consid. 1.3; BB.2012.194 del 2 luglio 2013, consid. 2.1; v. anche BB.2013.38 del 29 luglio 2013, consid. 1.2 ).

1.4.4 In concreto, non risulta da alcun atto né è sostenuto dalle parti che la curatela del Fallimento di B. o B. medesima siano in qualche modo legate all'apparato statale. L'eccezione summenzionata al principio secondo cui la conferma della qualità di accusatore privato non può essere impugnata direttamente, non trova dunque applicazione. Tanto più che, nel caso di specie, il reclamante non invoca, a suo pregiudizio, alcun danno specifico cagionato da una lesione di un interesse giuridicamente protetto. Il reclamo, in quanto rivolto contro la concessione della qualità di accusatore privato alla curatela del Fallimento di B., risulta pertanto inammissibile.

1.5 In merito alla legittimazione del reclamante a contestare l'accesso agli atti conferito alla curatela del Fallimento di B., A. giustifica la sua opposizione unicamente con il motivo che, non avendo il Fallimento di B. specificato quali atti del procedimento intenderebbe acquisire, vi sarebbe il rischio che si intendano ricercare motivi per formulare accuse e pretese nei suoi confronti (act. 1 pag. 4). Non è per contro dato a sapere a questa Corte, sulla base degli atti, quale sia effettivamente il contenuto della documentazione oggetto del procedimento penale. Essendo il medesimo avviato, nei confronti del reclamante, per titolo di riciclaggio di denaro e di falsità in documenti (v. act. 6 pag. 2), si può comunque desumere che parte degli atti riguardino documenti bancari e dunque rientranti nella sfera privata del reclamante, ciò che giustifica l'esistenza di un interesse giuridicamente protetto all'impugnativa (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2013.64 -68 del 25 settembre 2013, consid. 1.4 e riferimenti citati).

Di conseguenza, il presente reclamo è ricevibile nella misura in cui censura la concessione dell'accesso agli atti in favore della curatela del Fallimento di B.

2. A. contesta la concessione dell'accesso agli atti alla curatela del Fallimento di B. , sussistendo il dubbio che essa stia unicamente cercando motivi per formulare accuse e pretese nei suoi confronti. Inoltre, il decreto di fallimento di B. non sarebbe ancora stato riconosciuto in Svizzera giusta gli art. 166 e seguenti LDIP . Infine, il reclamante osserva che la massa fallimentare potrebbe far valere accuse e pretese penali e civili nei suoi confronti, non esercitate, per scelta o per negligenza, in Italia.

2.1 Nella procedura penale, il diritto di esaminare gli atti è garantito alle parti in modo generale dall'art. 107 cpv. 1 lett. a CPP. Come ritenuto sopra (consid. 1.4.4), la curatela del Fallimento di B., in quanto accusatore privato, è parte al procedimento penale giusta l'art. 104 cpv. 1 lett. b CPP . L'art. 101 cpv. 1 CPP precisa che le parti possono esaminare gli atti del procedimento al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'art. 108. Le parti hanno il diritto di consultare tutti gli atti del ( Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond , op. cit., n. 3 ad art. 101 CPP). Tuttavia, il diritto dell'accusatore privato di esaminare gli atti si limita agli aspetti relativi alla fattispecie da cui risulta la lesione da egli subita ( Schmutz, Basler Kommentar StPO, n. 8 ad art. 101 CPP). Le restrizioni che il pubblico ministero può imporre, d'ufficio o su richiesta di una parte (art. 109 CPP), devono rispettare condizioni particolari ed essere limitate nel tempo (art. 108 CPP ; L IEBER , Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, ed.], Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 12 ad art. 108 CPP), dovendo tutte le parti poter esaminare gli atti al più tardi al momento della chiusura dell'istruzione (art. 318 CPP ; C ORNU , Commentaire romand CPP, n. 11 ad art. 318 CPP). Come detto, l'accesso al dossier può essere limitato alle condizioni indicate all'art. 108 CPP , ossia in presenza del sospetto che una parte abusi dei suoi diritti o per garantire la sicurezza di persone o per tutelare interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto. Possono essere considerati quali interessi privati segnatamente il segreto bancario, di fabbrica, commerciale o militare ( Vest/Horber, Basler Kommentar StPO, n. 6 ad art. 108 CPP) così come la protezione della sfera privata o intima ( Bendani, Commentaire romand CPP, n. 6 ad art. 108 CPP ). Le restrizioni al diritto di essere sentito devono essere applicate con cautela e nel rispetto del principio della proporzionalità. Esse devono essere assolutamente necessarie (B ENDANI , Commentaire romand CPP, n. 11 ad art. 107 CPP ). Si impone in ogni caso di procedere ad una valutazione degli interessi in gioco, e meglio dell'interesse all'esame degli atti e degli interessi pubblici o privati coinvolti ( Schmutz, Basler Kommentar StPO, n. 19 ad art. 101 CPP).

2.2 Come detto, per opporsi all'accesso agli atti concesso dal MPC alla curatela del Fallimento di B., il reclamante si fonda sulla supposizione quest'ultima potrebbe "cercare motivi per formulare accuse e pretese" nei suoi confronti, senza avere specificato quale atti del procedimento intenda acquisire (v. act. 1 pag. 4).

Nella fattispecie, la curatela del Fallimento di B., in quanto accusatore privato, dispone in principio di un diritto completo di accesso agli atti, nella misura in cui ciò concerna la lesione da essa subita. In particolare, essa ha motivato la sua richiesta di costituirsi accusatore privato e di accedere agli atti con la necessità di conoscere l'esistenza e la situazione di eventuali beni in Svizzera. Tramite tali informazioni, esso sarebbe in grado di presentare la richiesta di riconoscimento del fallimento giusta gli art. 166 e segg. LDIP (v. act. 1.1 pag. 3, act. 6.3, act. 12). Dalle motivazioni del decreto del 27 gennaio 2014 qui impugnato emerge che, in assenza delle indicazioni richieste, il Fallimento di B. si vedrebbe impossibilitato a presentare la richiesta di riconoscimento del decreto di fallimento come previsto dagli art. 166 e segg. LDIP .

Per contro, il reclamante non oppone a tale diritto alcuna motivazione concreta che possa essere valutata preponderante e giustificare un'eccezione al principio del diritto di esaminare gli atti. Né dall'incarto si evince alcuna descrizione particolare degli interessi giuridicamente protetti dell'imputato che verrebbero lesi tramite l'accesso agli atti conferito all'accusatore privato. In simili circostanze, la contestazione del reclamante non può trovare accoglimento.

2.3 Il reclamante sostiene che la curatela del Fallimento di B. non potrebbe avere accesso agli atti, non essendo il decreto di fallimento ancora stato riconosciuto in Svizzera.

Ora, è corretto che per far valere una pretesa civile, il danneggiato deve disporre dell'esercizio dei diritti civili ( Galliani/Marcellini , Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Commentario, [Bernasconi/Galliani/Marcellini/Me­li/Mini/Noseda, ed.], Zurigo/San Gallo 2010, n. 9 e segg. ad art. 118 CPP; Goran Mazzucchelli/Mario Postizzi , Basler Kommentar StPO, n. 10 ad art. 118 StPO; Niklaus Schmid , Schweizerischen Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/St. Gallo 2009, n. 2 ad. art. 118 CPP ), come pure che la facoltà di una massa fallimentare estera, rispettivamente del suo curatore, di far valere pretese su beni siti in Svizzera, è valutata in base all'undicesimo capitolo della LDIP. In base agli art. 166 e seguenti LDIP, l'amministrazione straniera del fallimento è legittimata a richiedere il riconoscimento in Svizzera del decreto straniero di fallimento pronunciato nello Stato di domicilio del debitore, nonché a richiedere di ordinare provvedimenti conservativi; una volta riconosciuto in Svizzera il decreto straniero di fallimento ed a condizione che l'Ufficio dei fallimenti elvetico ed i creditori presenti in graduatoria abbiano rinunciato a far valere pretese revocatorie, essa ha la facoltà di presentare azioni revocatorie giusta gli art. 285 e segg. LEF. Per il rimanente, l'amministrazione straniera del fallimento non è legittimata a far valere pretese in Svizzera, in particolare azioni in ambito di procedure esecutive, presentare azioni contro un debitore del fallito o notificare una pretesa nel fallimento del debitore in Svizzera (DTF 139 III 236 consid. 4.2 e riferimenti citati; v. anche DTF 137 III 631, consid. 2.3.3; sentenza del Tribunale federale 6B_557/2010 del 9 marzo 2011, consid. 7.2; RBOG 2012 pag. 234 e segg., pag. 239 e seg.; Paul Oberhammer , Kurze Urteilsbesprechungen und -hinweise, ZZZ 2008/2009, pag. 430 e segg.; sentenza del 28 giugno 2012 (SW.2011.82) l'Obergericht di Turgovia; RBOG 2012 pag. 234 e segg., pag. 241 e seg.).

Orbene, essendo nella fattispecie la curatela del Fallimento di B. già stata riconosciuta quale accusatore privato, e beneficando dei relativi diritti di parte alla procedura enunciati in precedenza (v. supra consid. 2.1), la questione non merita ulteriore disamina.

2.4 Il reclamante obbietta infine che in questo modo la massa fallimentare potrebbe importare e far valere nell'ambito del procedimento elvetico accuse e pretese penali e civili nei suoi confronti non esercitate - per scelta o per negligenza - in Italia (act. 1 pag. 3).

Svizzera e Italia sono entrambe parti alla Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug; RS 0.275.12), in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2011 e per l'Italia dal 1° gennaio 2010. Antecedentemente a tali date, entrambi gli Stati erano parti alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 16 settembre 1988 (Convenzione di Lugano, CL; RS 0.275.11). Secondo l'art. 5 n . 4 CLug (v. anche art. 5 n . 4 CL ), il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice davanti al quale l'azione penale è esercitata, sempreché secondo la propria legge questo possa conoscere dell'azione civile. Si tratta al riguardo di un foro alternativo, in cui il danneggiato può proporre un'azione adesiva. In materia di litispendenza, l'art. 27 CLug (v. anche art. 21 CL ) prevede poi che qualora davanti a giudici di diversi Stati vincolati dalla presente convenzione e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza (cpv. 1). Se la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo (cpv. 2). Nella sostanza, l'art. 27 CLug, come prima l'art. 21 CL , mira ad evitare l'emanazione di sentenze esecutive contraddittorie da parte degli Stati contraenti, il cui riconoscimento sarebbe peraltro impedito dall'art. 34 n . 3 CLug (v. anche art. 27 n . 3 CL). Per raggiungere questo obiettivo, occorre applicare la disposizione a tutte le procedure nelle quali un conflitto simile appaia possibile (v. DTF 123 III 414 consid. 5; sentenza 6B_732/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 2.2 e riferimenti citati).

Nella fattispecie, non risulta che la curatrice del Fallimento di B. o B. abbiano avviato in Italia azioni civili nei confronti del reclamante, né il reclamante lo sostiene (v. act. 1, act. 6.4, act. 1.1 pag. 4). Non risulta neppure che eventuali pretese civili della curatrice del Fallimento di B. o di B. siano nel frattempo prescritte o per altri motivi precluse. La decisione impugnata non si scontra pertanto con problematiche di litispendenza o di ne bis in idem.

2.5 Il reclamo, nella misura della sua ammissibilità, va pertanto respinto.

3. Visto quanto precede, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto e l'effetto sospensivo concesso a titolo supercautelare va revocato.

4. Conformemente all'art. 428 cpv. 1 CPP, le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.

5. Nella misura in cui prevale, la parte ha diritto alla corresponsione di ripetibili di causa per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 436 cpv. 1 in relazione con l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 10 RSPPF). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l'onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nella fattispecie, al più tardi al momento dell'inoltro dell'unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF ). Nel caso concreto, la curatela del Fallimento di B. è intervenuta nella presente causa postulando la reiezione del reclamo. Essendo l'impugnativa stata respinta, essa ha diritto ad un indennizzo, che va posto a carico del reclamante. Tenuto conto dell'attività presumibilmente svolta dal rappresentante della curatela del Fallimento di B. , un onorario di fr. 800.-- appare giustificato.


Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto nella misura della sua ammissibilità.

2. La domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

3. L'effetto sospensivo concesso a titolo supercautelare è revocato.

4. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.

5. Un'indennità di fr. 800.-- è assegnata alla curatela del Fallimento di B. ed è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 15 luglio 2014

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente : La Cancelliera :

Comunicazione a:

- Avv. Gianmaria Mosca

- Avv. Diego Della Casa

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

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