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Entscheid des Bundesstrafgerichts: SN.2013.4 vom 06.05.2013

Hier finden Sie das Urteil SN.2013.4 vom 06.05.2013 - Strafkammer

Sachverhalt des Entscheids SN.2013.4

Il Tribunale penale federale ha deciso di modificare il collocamento degli averi sequestrati nella causa SK201122. La decisione è stata presa in base alle seguenti motivazioni: 1. Il prodotto B, proposto dalla banca B, offre un investimento più sicuro e redditizio rispetto all'attuale posizione. 2. La diversificazione del portafoglio attuale non è sufficiente per affrontare i rischi associati a questo tipo di investimento. 3. Il prodotto B offre una migliore gestione passiva e monitoraggio costante del portafoglio, il che è essenziale per la conservazione del valore. La Corte penale ha deciso di non prelevare spese per questa causa e di utilizzare il prodotto B per collocare gli averi sequestrati nella causa SK201122.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Strafkammer

Fallnummer:

SN.2013.4

Datum:

06.05.2013

Leitsatz/Stichwort:

Collocamento di valori patrimoniali sequestrati (art. 266 cpv. 6 CPP).

Schlagwörter

Apos;; Tribunal; Tribunale; Ministero; Apos;investimento; Ufficio; Confederazione; Apos;Ufficio; Corte; Mattei; Lugano; Apos;art; Presidente; Luigi; Apos;invito; Consiglio; Cancelliere; Procuratore; Stefano; Herold; Procuratrice; Cappa; Felino; Italia; Paparelli; Manuela; Cigna; Cristina; Maggini; Alfonso

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Rechtsgrundlagen des Urteils:

Art. 1 or;

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: SN.2013.4
(Procedura principale: SK.2011.22 )

Ordinanza del 6 maggio 2013
Corte penale

Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente,
Miriam Forni e Giuseppe Muschietti ,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

Ministero pubblico della Confederazio-ne , rappresentato dal Procuratore federale Stefano Herold e dalla Procuratrice federale Rosa Cappa,

e

in qualità di accusatrici private:

1. Parmalat spa in amministrazione straordinaria , Felino (Italia),

2. Hit International SpA in amministrazione straordinaria , Felino (Italia),

patr ocinate dagli avv. Ivan Paparelli e Manuela Cigna,

contro

A. , difeso dagli avv. Luigi Mattei, Cristina Maggini e Alfonso Pagliaro.

Oggetto

Collocamento di valori patrimoniali sequestrati (art. 266 cpv. 6 CPP)


Visti:

- la proposta d'investimento del 17 dicembre 2012 inoltrata il 7 gennaio 2013 dalla banca B. al Ministero pubblico della Confederazione, trasmessa per competenza a questa autorità il 9 gennaio 2013 (vedi cl. 82 p. 682.064-105);

- l'invito ad esprimersi su detta proposta d'investimento comunicato dal Presidente di questo collegio il 14 gennaio 2013 al Ministero pubblico della Confederazione, al rappresentante delle accusatrici private, al difensore di A., all'Ufficio federale di giustizia e all'Ufficio di esecuzione di Lugano (cl. 82 p. 410.14-15);

- la risposta dell'Ufficio di esecuzione del distretto di Lugano del 15 gennaio 2013, che afferma che nulla osta da parte di detta autorità alla prospettata modifica nel collocamento dei valori patrimoniali sequestrati (cl. 82 p. 684.1);

- la risposta del rappresentante delle accusatrici private del 21 gennaio 2013, il quale comunica l'accordo delle sue mandanti circa la prospettata proposta di modifica d'investimento (cl. 82 p. 601.33);

- la risposta del 25 gennaio 2013 del Ministero pubblico della Confederazione, il quale afferma che la documentazione allegata dalla banca B. non è sufficiente per poter esprimere un avviso ponderato per cui domanda una serie di informazioni supplementari di cui all'atto cl. 82 p. 510.22-23;

- le osservazioni dell'Ufficio federale di giustizia del 28 gennaio 2013, il quale si rimette al prudente giudizio del Tribunale (cl. 82 p. 685.1);

- l'invito ad esprimersi sul contenuto dello scritto del Ministero pubblico della Confederazione del 25 gennaio 2013 rivolto da questa autorità alla banca B. il 12 febbraio 2013 (cl. 82 p. 382.1);

- la lettera del 21 febbraio 2013 della banca B. nella quale comunica di ritenere superfluo l'invito di questo Tribunale in quanto la proposta sarebbe ormai priva d'oggetto (cl. 82 p. 682.107);

- la lettera del 25 febbraio 2013 alla banca B. in cui questa autorità ribadisce il predetto invito (cl. 82 p. 382.2);

- la lettera del 28 febbraio 2013 del difensore di A., avv. Luigi Mattei, il quale spiega le circostanze che hanno portato la banca B. a ritenere in buona fede priva d'oggetto la richiesta di questo Tribunale, allegando una lettera del 14 febbraio dello stesso avv. Mattei, in qualità di patrocinatore della signora C., alla fondazione D. e affermando inoltre che formalmente in questa vertenza dovrebbe essere sentita prima di tutto la fondazione stessa (cl. 82 p. 521.1112-1113);

- la risposta inviata dalla banca B. il 1° marzo 2013 con le informazioni supplementari richieste sulla proposta d'investimento, nonché la relativa documentazione (cl. 82 p. 682.108-137);

- lo scritto del 5 marzo 2013 di questo Tribunale mediante il quale sono stati trasmessi alle parti, all'UFG e all'Ufficio di esecuzione di Lugano le informazioni supplementari in questione con il relativo invito a formulare eventuali osservazioni (cl. 82 p. 410.16);

- lo scritto del 7 marzo 2013 dell'Ufficio di esecuzione del distretto di Lugano, il quale comunica di rimettersi al prudente giudizio del Tribunale (cl. 82 p. 684.2);

- lo scritto del 13 marzo 2013 del Ministero pubblico della Confederazione, il quale esprime avviso negativo rispetto alla proposta d'investimento fatta dalla banca B., auspicando che essa sia modificata in un'ottica conservativa e quindi conforme all'ordinanza del Consiglio federale sul collocamento dei valori patrimoniali sequestrati (cl. 82 p. 510.024);

- lo scritto del 20 marzo 2013 dell'Ufficio federale di giustizia il quale ribadisce di rimettersi al prudente giudizio del Tribunale (cl. 82 p. 685.2).

Considerato:

- che in base all'art. 328 cpv. 2 CPP, con la pendenza della causa i poteri concernenti il procedimento passano al giudice;

- che come ribadito dal Tribunale federale nel suo decreto del 3 aprile 2013 6B_217/2013 , consid. 6, visto il perdurare del sequestro in seguito alla procedura ricorsuale resta cura del Tribunale penale federale portare a termine la pendente procedura di collocamento dei valori patrimoniali;

- che contrariamente a quanto sostenuto dal difensore di A., in chiare situazioni di cosiddetto "Durchgriff" tra persona fisica e persona giuridica (definite sulla base della teoria della trasparenza di cui ad esempio nelle sentenze del Tribunale federale 1B_583/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 2.1 e 1B_274/2012 dell'11 luglio 2012, consid. 2.2; v. anche 1B_711/2012 del 14 marzo 2013, consid. 4.1), qui evidenziate non soltanto dalle risultanze della causa SK.2011.22 ma dal contenuto stesso della lettera dell'avv. Mattei del 14 febbraio 2013 alla fondazione D., non si vede la ragione di sentire separatamente gli organi della fondazione, i quali sono per altro chiaramente informati sia della causa SK.2011.22 che della presente vertenza (v. cl. 82 p. 85.521.1113) e ciò nonostante non si sono mai autonomamente manifestati di fronte a questo Tribunale, motivo per cui anche sotto il profilo della buona fede processuale vi è motivo di dubitare della proponibilità di una simile tesi;

- che in questo senso sono state correttamente sentite tutte le parti coinvolte dal collocamento dei valori in questione, così come tutte le autorità toccate, in considerazione della concomitanza in casu di procedure di tipo civile, penale e di assistenza internazionale;

- che sono stati inoltre effettuati tutti gli atti istruttori necessari, segnatamente ottenendo dalla banca B. le informazioni supplementari richieste dal Ministero pubblico della Confederazione, dando quindi a tutte le sopraccitate parti e autorità facoltà di esprimersi in merito;

- che la causa è quindi formalmente matura per una decisione;

- che i principi che reggono le modalità d'investimento dei patrimoni oggetto di sequestro penale sono stati definiti dal Consiglio federale all'art. 1 dell'ordinanza sul collocamento di valori patrimoniali sequestrati ( RS 312.057), richiamato l'art. 266 cpv. 6 del Codice di procedura penale;

- che in particolare il collocamento in questione "deve essere possibilmente sicuro, finalizzato a conservarne il valore e redditizio";

- che attualmente, alla luce dei dati storici disponibili, se il collocamento dei valori patrimoniali in oggetto appare sicuro, e quindi adempiere il primo dei tre predetti criteri, per quanto riguarda invece i restanti due criteri, ovvero la conservazione del valore e la redditività, il quadro che si delinea è molto più fosco;

- che in effetti per quanto riguarda i dati sul rendimento 2012, senza considerare le fluttuazioni del cambio, a fronte di EUR 141.40 di interessi attivi netti (v. estratti conto dal 1.1.2012 al 31.12.2012, cl. 82 p. 682.14-16, 31-34, 48-50, 67-69) e EUR 9'031.20 di guadagni sul corso dei due investimenti "E." e "F." (v. cl. 82 p. 682.9 e 82) figurano EUR 26'096.80 di spese (v. precitati estratti conto) e fr. 393.25 di spese per operazioni di acquisto e vendita divise (v. idem), per un rendimento percentuale complessivo di - 0.2034% (calcolato sulla base di un valore iniziale di EUR 8'514'021.45, v. cl. 82 p. 682.8-9);

- che d'altro canto la proposta della banca B. permette di prospettare un rendimento positivo, segnatamente dell'1.92%, dal quale vanno però dedotti l'1% di "management fee" nonché le spese FL e WP (corrispondenti ad una percentuale di circa 0.2% del capitale), per un netto di circa 0.72%, equivalente approssimativamente ad un reddito annuale di EUR 78'000.-- in più rispetto alla situazione attuale;

- che certo questo comporta un profilo di rischio più elevato, dato in particolare dalla presenza in metà dei fondi di una media ponderata del 41.48% di obbligazioni con rating BBB (cl. 82 p. 682.102 e 110-135);

- che a prescindere da questi ultimi aspetti la soluzione della banca B. presenterebbe dei vantaggi nella qualità dell'investimento sia a livello di assetto strategico che di allocazione tattica per rapporto al portafoglio attuale (vedi cl. 82 p.682.89);

- che rispetto alla situazione attuale - basata quasi esclusivamente su liquidità, con nessuna diversificazione su altre classi d'investimento, gestione passiva nonché basso livello di monitoraggio del portafoglio - la soluzione prospettata dalla banca B. presenta il vantaggio di una migliore diversificazione e soprattutto di un monitoraggio costante del portafoglio e del processo d'investimento con maggiore attenzione alle opportunità offerte dai mercati (v. cl. 82 p. 682.86-92) e con una resistenza comunque rimarchevole anche in periodi di crisi (v. "stress test storico", cl. 82 p. 682.92);

- che si tratterebbe in tal senso di una soluzione pur sempre prudente e conservativa ma maggiormente ponderata e senz'altro preferibile alla passività dello status quo, il quale è di per sé confliggente, anche visti gli alti costi della fondazione, con la finalità della conservazione stessa del valore di cui espressamente all'art. 1 della citata ordinanza;

- che al di là dei singoli prodotti criticati dal Ministero pubblico della Confederazione nella sua presa di posizione del 13 marzo 2013 (vedi cl. 82 p. 510.24), vi è comunque un'importante componente di prodotti con un rischio medio/basso, che ha permesso alla soluzione di investimento complessiva della banca B. di superare indenne anche i peggiori periodi di crisi degli ultimi 10 anni, adempiendo in tal senso tutti e tre i criteri definiti dalla sopraccitata ordinanza del Consiglio federale;

- che nel complesso vi è dunque motivo di modificare il collocamento dei valori patrimoniali in questione nel senso proposto dalla banca B. nella sua lettera del 7 gennaio 2013.

Per questi motivi, la Corte penale ordina:

1. Il collocamento degli averi sotto sequestro nella causa SK.2011.22 viene modifi-cato utilizzando il prodotto B. nei termini della proposta di investimento del 17 dicembre 2012 della banca B.

2. Non si prelevano spese per la presente causa.

In nome della Corte penale

del Tribunale penale federale

Il Presidente del collegio giudicante Il Cancelliere

Comunicazione (atto giudiziale) a :

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Stefano Herold e Procuratrice federale Rosa Cappa

- Avv. Luigi Mattei, Cristina Maggini e Alfonso Pagliaro

- Avv. Ivan Paparelli e Manuela Cigna

- Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria

- Ufficio di esecuzione di Lugano

Per conoscenza a:

- Tribunale federale

Informazione sui rimedi giuridici

Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, dev'essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni all'indirizzo della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, casella postale 2720, 6501 Bellinzona (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP ; art. 37 cpv. 1 LOAP ).

Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c. l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP ).

Spedizione: 6 maggio 2013

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