Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RP.2011.12 |
Datum: | 11.05.2011 |
Leitsatz/Stichwort: | Estradizione alla Romania/Decisione di estradizione (art. 55 AIMP): diritti minimi della difesa; caso irrilevante; severità della pena pronunciata all'estero e ordine pubblico internazionale; gratuito patrocinio. |
Schlagwörter | Apos;; Apos;art; Tribunal; Apos;auto; Apos;estradizione; Tribunale; Apos;autorità; Romania; Svizzera; Apos;ufficio; Apos;assistenza; Nella; CEEstr; LCStr; Apos;ordine; Apos;UFG; Secondo; Parte; énal; Corte; Pascal; Cattaneo; Pretura; Apos;estradando; Lapos;estradizione; Apos;estero; Stato; Apos;avv; Ufficio; Ministero |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Rechtsgrundlagen des Urteils: | Art. 13 urg; |
Kommentar: | Franz Riklin, Zurigo, Art. 366 StPO, 2010 |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numero dell'incarto: RR.2011.84 + RP.2011.12 |
Sentenza dell'11 maggio 2011 II Corte dei reclami penali | ||
Composizione | Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré , Cancelliere Giampiero Vacalli | |
Parti | A. , rappresentato dall'avv. Pascal Cattaneo, Ricorrente | |
contro | ||
Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, Controparte | ||
Oggetto | Estradizione alla Romania Decisione di estradizione (art. 55 AIMP ) |
Fatti:
A. Il 13 ottobre 2004 la Pretura di Slobozia (Romania) ha condannato A. ad una pena di tre anni di carcere per avere, mentre la sua patente era sospesa, guidato un'auto in stato d'ebrietà, per essersi sottratto ad un controllo del tasso d'alcolemia nonché per aver lasciato il luogo di un incidente da lui provocato senza l'autorizzazione della polizia. Tale giudizio è stato confermato in appello in data 20 dicembre 2004 dal Tribunale di Ialomita. Esso è cresciuto in giudicato il 18 gennaio 2005. Una seconda condanna a due anni e tre mesi di carcere è stata pronunciata contro il suddetto dalla Pretura di Slobozia il 18 ottobre 2004 per aver guidato un auto mentre la sua patente era sospesa nonché per essersi sottratto ad un controllo del tasso di alcolemia, decisione non impugnata e divenuta definitiva il 23 novembre 2004. Entrambe le pene sono comprensive della revoca del beneficio della condizionale per una precedente condanna di un anno di detenzione per fatti analoghi emessa dalla Pretura di Fetesti (Romania) l'8 gennaio 2002.
B. Il 13 luglio 2006 Interpol Bucarest ha chiesto alle competenti autorità svizzere l'arresto provvisorio in vista di estradizione di A. Quest'ultimo è pure stato oggetto il 17 novembre 2010 di una segnalazione internazionale nel sistema d'informazione Schengen (SIS) su domanda delle autorità rumene. Il predetto è stato arrestato il 1° dicembre 2010 in base ad un'ordinanza di arresto provvisorio dello stesso giorno emesso dall'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG). Il fermo è avvenuto ad opera delle autorità di polizia del Cantone Ticino, le quali lo hanno condotto al Penitenziario cantonale "La Stampa" di Lugano e posto in detenzione estradizionale. Nel suo interrogatorio davanti al Procuratore pubblico ticinese, A. ha dichiarato di essere la persona indicata nell'ordine di arresto, ma si è opposto alla sua estradizione in via semplificata alla Romania. Il 2 dicembre 2010 l'UFG ha emanato l'ordine di arresto ai fini di estradizione nei confronti dello stesso.
C. Il 20 dicembre 2010 il Ministero della giustizia rumeno ha chiesto formalmente l'estradizione di A., la quale è stata concessa mediante decisione del 22 febbraio 2011 dell'UFG.
D. Il 25 marzo 2011 l'estradando ha interposto ricorso contro la decisione di estradizione, postulando l'annullamento della stessa, la sua definitiva scarcerazione nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita.
E. Mediante osservazioni del 14 aprile 2011 l'UFG ha confermato la propria decisione di estradizione, proponendo quindi di respingere il gravame.
F. Nella sua replica del 26 aprile 2011 il ricorrente ha ribadito le conclusioni presentate in sede ricorsuale.
Diritto:
1. In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale ( AIMP ; RS 351.1), la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni
d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 PA , applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP ), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
1.1 L'estradizione fra la Romania e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese ed il 9 dicembre 1997 per la Romania, dal relativo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 nonché dal Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore il 9 giugno 1985 per la Svizzera ed il 9 dicembre 1997 per la Romania ( RS 0.353.11 e 0.353.12).
1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP ; DTF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali ( DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
2. Il ricorrente sostiene che i processi a suo carico in Romania si sono svolti in dispregio dei diritti della difesa. Allo stesso non sarebbero infatti mai stati notificati ordini di comparizione alle udienze. Egli ritiene che le procedure estere siano state caratterizzate da gravissime deficienze procedurali.
2.1 Secondo l'art. 3 n . 1 del Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr , il cui contenuto corrisponde in sostanza all'art. 37 cpv. 2 AIMP , q uando una Parte Contraente chiede a un'altra Parte Contraente l'estradizione di una persona allo scopo di eseguire una pena o una misura di sicurezza pronunciata nei suoi confronti con sentenza contumaciale, la Parte richiesta può rifiutare l'estradizione a tale scopo se, a suo parere, la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti a ogni persona accusata di un reato. L'estradizione sarà nondimeno concessa se la Parte richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare all'estradando il diritto a un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa. Questa decisione autorizza la Parte richiedente, sia a eseguire la sentenza in questione se il condannato non si oppone, sia, se questi si oppone, a perseguire l'estradato.
L'art. 2 AIMP prevede altresì che la domanda di cooperazione in materia penale è segnatamente irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a) oppure se esso presenta altre gravi deficienze (lett. d).
2.2 In concreto, il 24 dicembre 2010 l'UFG, riferendosi alle procedure sfociate nelle sentenze del 13 e 18 ottobre 2004, ha interpellato le autorità rumene circa il rispetto o meno da parte dell'autorità giudiziaria estera dei diritti della difesa dell'estradando. Con scritto del 29 dicembre seguente il Ministero della Giustizia rumeno ha dichiarato, per quanto riguarda la prima procedura, che A. si è presentato all'udienza del 14 giugno 2004, postulando il rinvio del processo al fine di poter assumere un difensore di fiducia, senza però più ripresentarsi. A seguito di ciò, l'autorità giudiziaria rumena ha nominato allo stesso un avvocato d'ufficio (v. act. 4.10). Per quanto concerne il secondo procedimento, l'autorità estera afferma che l'estradando si è presentato all'udienza del 21 luglio 2004 senza però esprimere la volontà di essere difeso da un difensore di fiducia. Difeso da un avvocato d'ufficio, egli è stato interrogato dal Tribunale rumeno (v. ibidem). Essendo stato citato, in entrambi i procedimenti, con ordine di accompagnamento eseguito dalla polizia, egli non potrebbe chiedere di essere nuovamente giudicato. Le affermazioni del Ministero della Giustizia rumeno, alle quali, in virtù del principio della buona fede tra Stati (v. Robert Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, pag. 199 e segg. n. 205 e segg.), non vi è ragione di non dar credito, non lasciano trasparire violazioni dei diritti della difesa del ricorrente. Quest'ultimo era ben cosciente delle procedure in corso a suo carico e, dopo un'iniziale apparizione ad entrambi i dibattimenti - apparizioni che permettono di dedurre che egli deve aver ricevuto le citazioni a comparire -, ha sempre omesso di parteciparvi senza addurre particolari motivi per il suo comportamento. Certo, le autorità estere avrebbero potuto citarlo a comparire con la forza, ma il fatto che vi abbiano rinunciato non permette di concludere che la procedura contumaciale sia stata irregolare. Anche il CPP svizzero non prevede del resto l'obbligo di disporre l'accompagnamento coattivo prima di avviare la procedura contumaciale giusta gli art. 366 e segg. CPP , nella misura in cui sono dati i presupposti dell'art. 366 cpv. 4 CPP (v. Franz Riklin , StPO-Kommentar, Zurigo 2010, n. 2 ad art. 366, pag. 565). Il fatto che le autorità giudiziarie rumene abbiano in effetti minacciato l'accompagnamento coattivo ma vi abbiano poi apparentemente rinunciato suscita certamente qualche perplessità, ma ciò non toglie che il qui ricorrente abbia consapevolmente ed ingiustificatamente omesso di comparire alle ulteriori udienze cui era regolarmente convocato. Non va del resto dimenticato che conformemente al principio "olim praesens semper praesens" ( Gérard Piquerez , Traité de procédure pénale suisse, 2a ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, pag. 735 n. 1170) anche in Svizzera se l'imputato è presente all'apertura del dibattimento e si assenta successivamente senza il consenso del tribunale, le eventuali assenze non rendono necessaria una procedura speciale e il dibattimento ordinario continua il suo corso ( John Noseda , Codice svizzero di procedura penale [CPP], Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 2 ad art. 366). Egli ha altresì potuto beneficiare in entrambi i casi di un difensore d'ufficio, per cui non si vede quali vizi procedurali gravi possano essere addebitati alle autorità giudiziarie estere e per quale motivo i processi debbano essere ripetuti (v. comparativamente anche art. 368 cpv. 3 CPP svizzero). Visto quanto precede, la censura in questo ambito va respinta.
3. L'insorgente ritiene che i fatti a suo carico giudicati dalle autorità rumene costituiscano dei casi bagatella.
3.1 Secondo l'art. 4 AIMP , la domanda di assistenza è respinta se l'importanza del reato non giustifica l'attuazione del procedimento. La CEEstr non contiene nessuna disposizione analoga all'art. 4 AIMP . L'art. 2 CEEstr , come l'art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP , esige semplicemente che il reato sia passibile, sia nello Stato richiedente che in quello richiesto, di una pena privativa di libertà massima di almeno un anno (v. anche sentenze del Tribunale federale 1A.247/2004 del 25 novembre 2004, consid. 2.1, e 1A.58/2006 del 12 aprile 2006, consid. 7). Il diritto convenzionale, prevalente, non autorizza lo Stato richiesto ad esaminare liberamente se si tratta di un caso irrilevante o meno; l'unico aspetto determinante risulta essere l'importanza delle pene suscettibili di essere inflitte (sentenza del Tribunale federale 1A.59/2000 del 10 marzo 2000, consid. 2a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 2.3.1; Laurent Moreillon , Entraide internationale en matière pénale, Basilea 2004, n. 4 ad art. 4 AIMP ). In assenza di inesattezze manifeste nella domanda di assistenza, i fatti determinanti per il giudizio sull'ammissibilità dell'estradizione sono quelli esposti dall'autorità richiedente (sentenza del Tribunale federale 1A.145/2006 del 15 settembre 2006, consid. 2.1 e giurisprudenza citata). Se l'estradizione è richiesta per l'esecuzione di una pena, l'art. 2 n . 1
CEEstr prevede che detta sanzione debba essere di almeno quattro mesi. La durata della pena privativa di libertà si determina in funzione della pena pronunciata e non del saldo di pena ancora da scontare (DTF 112 Ib 59 consid. 2a; Zimmermann , op. cit., pag. 530 n. 575 e giurisprudenza citata).
3.2 Nella fattispecie, il ricorrente è stato condannato in Romania, sulla base degli art. 78, 79 e 81 del Codice penale rumeno, a due pene: una di tre anni di carcere per avere, mentre la sua patente era sospesa, guidato un'auto in stato d'ebrietà, per essersi sottratto ad un controllo del tasso d'alcolemia nonché per aver lasciato il luogo di un incidente da lui provocato senza l'autorizzazione della polizia; l'altra di due anni e tre mesi di carcere per aver guidato un auto mentre la sua patente era sospesa nonché per essersi sottratto ad un controllo del tasso di alcolemia. Così come sono state descritte dall'autorità estera, le condotte in questione corrispondono ai reati di guida in stato di inattitudine, di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, di inosservanza dei doveri in caso d'infortunio nonché di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, risp. giusta gli art. 91 , 91 a, 92 e 95 n. 2 della legge federale sulla circolazione stradale ( LCStr ; RS 741.01), per i quali sono comminate pene massime di tre anni di detenzione. La condizione ostativa del caso irrilevante non è certo data. La censura del ricorrente deve pertanto essere disattesa.
4. Secondo il ricorrente la pena complessiva di cinque anni e tre mesi per i reati in questione apparirebbe scioccante e in aperto contrasto con il sentimento della giustizia. In questo senso, la richiesta estera violerebbe l'ordine pubblico svizzero.
4.1 In base all'art. 1 a AIMP , l'assistenza giudiziaria è fornita tenendo conto dei diritti di sovranità, della sicurezza, dell'ordine pubblico ed di altri interessi essenziali della Svizzera.
4.2 Nella fattispecie, va innanzitutto rilevato che le sanzioni alle quali l'autore di un reato si espone all'estero non possono essere un criterio per rifiutare l'assistenza a motivo della difesa dell'ordine pubblico (v. sentenza del Tribunale federale 1A.118/2004 del 3 agosto 2004, consid. 4.5; Zimmermann , op. cit., pag. 663 n. 709; cfr. anche DTF 118 Ib 111 consid. 6c). Fatti salvi i casi concernenti trattamenti crudeli, disumani o degradanti, l'autorità richiesta non può rifiutare di cooperare perché ritiene che il sistema sanzionatorio dell'autorità richiedente appare troppo severo (DTF 121 II 296 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 1C_111/2007 del 25 maggio 2007, consid. 2.2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.44 del 3 maggio 2007, consid. 5). Nell'ambito di una procedura estradizionale, infatti, la Svizzera non deve, di massima, pronunciarsi sulla maniera secondo cui lo Stato richiedente applica la sua politica preventiva e repressiva dei reati (sentenza 1A.118/2004 consid. 4.5). Per tacere del fatto che di per sé la Svizzera non può rifiutare l'estradizione a uno Stato che ha aderito alla CEEstr semplicemente invocando il proprio ordine pubblico interno, visto che non ha emesso esplicite riserve su questo punto (v. Moreillon , op. cit., n. 14 ad art. 1 a AIMP e riferimenti giurisprudenziali). Ciò detto, le pene irrogate al ricorrente sono certamente molto severe ma non appaiono esagerate a tal punto da ritenerle slegate da qualsiasi rapporto con gli atti a lui rimproverati, ove si consideri che tali atti sono stati reiterati nel tempo, che la recidiva specifica è palese e che la pericolosità sociale di simili condotte non va comunque sottovalutata. Occorre peraltro ribadire che in Svizzera i reati di guida in stato di inattitudine qualificata (v. art. 91 cpv. 1 seconda frase LCStr richiamato l'art. 55 cpv. 6 LCStr ), di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida (v. art. 91 a cpv. 1 LCStr ), di inosservanza dei doveri in caso d'infortunio (v. art. 92 cpv. 2 LCStr ) nonché di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (v. art. 95 n . 2 LCStr ) possono essere puniti con una pena detentiva sino a tre anni (v. supra consid. 3.2), e che in virtù dell'art. 49 cpv. 1 CP il quadro edittale salirebbe fino a quattro anni e mezzo di detenzione. Se si considera inoltre che la pena complessiva è comunque già comprensiva di una revoca della condizionale alla pena detentiva di un anno inflitta l'8 gennaio 2002 della Pretura di Fetesti, la quale vista la DTF 134 IV 241 andrebbe in ogni caso conteggiata separatamente, ci troveremmo quindi al di sotto del tetto massimo della cornice edittale svizzera. Anche tale censura va dunque respinta. Ciò non toglie che dall'esposto dei fatti dell'autorità richiedente sembrerebbe trasparire che la pena condizionale revocata sia stata conteggiata due volte, ovvero sia nella sentenza del 13 che in quella del 18 ottobre 2004 (v. act. 4.11 pag. 2 e 3 nonché act. 1.1 pag. 5). In applicazione dell'art. 13 CEEStr urge quindi che l'UFG chiarisca con l'autorità rumena le ragioni di questa apparente incongruenza.
5. A prescindere da ciò, non vi è nessuna ragione per negare l'estradizione, né per concedere la richiesta scarcerazione immediata. L'estradizione potrà però intervenire solo quando sarà stata chiarita l'effettiva durata della pena da scontare.
6. Il ricorrente ha postulato la concessione del gratuito patrocinio.
6.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP ). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA applicabile in virtù dell'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP ). Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa inoltre un avvocato (art. 65 cpv. 2 PA ).
6.2 Nella fattispecie, il ricorrente ha, nei limiti dati dalla sua situazione, debitamente allegato e documentato la sua difficile situazione finanziaria (v. incarto RP.2011.12 , act. 3) ed il suo ricorso non era sin dall'inizio privo di probabilità di successo, segnatamente meritando la questione della severità delle pene pronunciate all'estero un approfondimento giudiziario, ragione per cui allo stesso deve essere concessa l'assistenza giudiziaria gratuita. L'avv. Pascal Cattaneo è designato quale patrocinatore d'ufficio del ricorrente nella presente procedura.
6.3 Essendo stato ammesso il beneficio del gratuito patrocinio, la presente sentenza è resa senza prelevare spese (art. 65 cpv. 1 PA applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP ).
6.4 Le spese e l'indennità del patrocinatore d'ufficio sono sopportate dal Tribunale penale federale conformemente all'art. 64 cpv. 2 -4 PA applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 65 cpv. 3 PA , ed in assenza di una nota delle spese, queste sono fissate secondo libero apprezzamento (v. art. 12 cpv. 2 del Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF; RS 173.713.162] applicabile in virtù dell'art. 65 cpv. 5 PA ). Nella fattispecie, l'indennità è fissata a fr. 2'500.-- (IVA inclusa).
Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. L'estradizione è concessa alle condizioni esposte al consid. 4.2.
3. La richiesta di scarcerazione è respinta.
4. Non sono prelevate spese.
5. La Cassa del Tribunale penale federale verserà all'avv. Pascal Cattaneo un importo di fr. 2'500.-- (IVA compresa) a titolo d'indennità del patrocinatore d'ufficio.
Bellinzona, 12 maggio 2011
In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
La Presidente: Il Cancelliere :
Comunicazione a:
- Avv. Pascal Cattaneo
- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF ). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF ). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF ).
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