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Bundesstrafgericht Urteil

Kopfdaten
Instanz:Bundesstrafgericht
Abteilung:Beschwerdekammer: Strafverfahren
Fallnummer:BB.2011.64
Datum:17.06.2011
Leitsatz/Stichwort:Mandato al perito (art. 184 CPP).
Schlagwörter : Penal; Federal; Della; Federale; Giugno; Penali; Tribunale; Corte; Procedura; Reclamo; Reclami; Ricorso; Penale; Parte; Spese; Nella; Causa; Perito; Contro; Reclamante; Autorit?; Confederazione; Organizzazione; Stato; Tassa; Presentato; Norma; Decisione
Rechtskraft:Kein Weiterzug, rechtskräftig
Rechtsnorm: Art. 252 or;
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Entscheid

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: BB.2011.64

Decisione del 17 giugno 2011

I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente,

Emanuel Hochstrasser e Giuseppe Muschietti ,

Cancelliera Elena Maffei

Parti

A. , rappresentato dall'avv. Luca Marcellini,

Reclamante

contro

Ministero pubblico della Confederazione,

Controparte

Oggetto

Mandato al perito (art. 184 CPP )


La I Corte dei reclami penali considera in fatto ed in diritto:

- che il 23 novembre 2009 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha avviato un'inchiesta di polizia giudiziaria contro A. per titolo di falsità in certificati (art. 252 CP ), organizzazione criminale (art. 260 ter CP), riciclaggio di denaro (art. 305 bis CP ) e infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n . 1 e 2 LStup );

- che lo stesso 23 novembre 2009 A. è stato arrestato dalla Polizia giudiziaria federale ed è attualmente detenuto presso il penitenziario "La Stampa", a Cadro;

- che, secondo l'autorità inquirente, al momento dell'arresto A. faceva uso di medicamenti per diverse patologie che lo affligevano;

- che, onde stabilire un'eventuale scemata responsabilità, il MPC ha ordinato, il 24 maggio 2011, l'allestimento di una perizia su A. a cura del Dr. B., attivo presso la Clinica Psichiatrica Universitaria di Z.;

- che il 3 giugno 2011 A. ha presentato un reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, volto ad ottenere la riforma della suddetta decisione nel senso che al perito vengano trasmessi tutti gli atti del procedimento, ad eccezione delle formalità di procedura e
della documentazione bancaria o, comunque, che gli vengano almeno spediti tutti i verbali d'interrogatorio ed il rapporto redatto il 4 febbraio 2011 dal Dr. C. (perito di parte);

- che, in data 8 giugno 2011, l'autorità inquirente ha trasmesso al perito il referto stilato dal Dr. C. nonché l'elenco degli atti del procedimento affinché l'esperto possa eventualmente richiedere ulteriori documenti necessari;

- che il 9 giugno 2011 il reclamante ha informato questa Corte di ritirare il reclamo (v. act. 3);

- che contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC può essere interposto reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale a norma degli art. 393 segg. CPP (v. art. 393 cpv. 1 lett. a CPP in relazione con l'art. 37 cpv. 1 LOAP e con l'art. 19 cpv. 1 del Regolamento sull'organizzazione del Tribunale penale federale [Regolamento sull'organizzazione del TPF, ROTPF, RS 173.713.161]),

- che il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP );

- che, nella fattispecie, la decisione impugnata, datata 24 maggio 2011, è stata notificata al legale del reclamante il giorno successivo, di modo che il reclamo interposto il 3 giugno 2011 è tempestivo (act. 1);

- che con scritto del 9 giugno 2011 A. ha dichiarato di ritirare il suo reclamo del 3 giugno 2011 e ha chiesto alla presente autorità di voler procedere allo stralcio della causa nonché di esonerarlo, data la particolare situazione, dal pagamento di tasse e spese (act. 1);

- che, a norma dell'art. 386 cpv. 2 lett. b CPP , chi ha interposto ricorso può ritirarlo entro la conclusione dello scambio di scritti e di eventuali complementi di prova o degli atti, se la procedura è scritta;

- che la rinuncia e il ritiro sono definitivi, eccetto che l'interessato vi sia stato indotto mediante inganno, reato o errata informazione da parte di un'autorità (art. 386 cpv. 3 CPP );

- che, premesso quanto sopra, la causa è stralciata dai ruoli;

- che, a norma dell'art. 428 cpv. 1 CPP , le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa (1 a frase), con la precisazione che è ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito (2 a frase);

- che, avendo il reclamante ritirato la sua impugnativa, egli deve essere considerato quale parte soccombente;

- che la tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 8 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162);

- che, nella fattispecie, la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della procedura, la quale, pur non avendo ancora cagionato notevoli costi processuali, non può tuttavia essere considerata neutrale sotto il profilo delle spese di cancelleria, per cui si giustifica il prelievo di una tassa di giustizia ridotta che viene fissata nel minimo di Fr. 200.--;


Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Causa ritiro del reclamo, la causa è stralciata dai ruoli.

2. La tassa di giustizia di Fr. 200.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, il 21 giugno 2011

In nome della I Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera :

Comunicazione a:

- Avv. Luca Marcellini

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF .

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF ).

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