Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2010.103 |
Datum: | 20.12.2010 |
Leitsatz/Stichwort: | Richiesta atti d'istruzione (art. 115 PP). |
Schlagwörter | Apos;; Tribunal; Tribunale; Corte; Apos;art; Apos;istruzione; Giudice; énal; Apos;ambito; Apos;inchiesta; Apos;altro; Uffici; Ministero; Confederazione; Ufficio; Svizzera; Apos;imputato; Apos;accusa; Nella; Apos;insorgente; Orbene; édéral; Presidente; Cancelliera; Luigi; Mattei; Apos;Ufficio; Apos;indagine; Gruppo; Apos;interrogatorio |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numero dell'incarto: BB.2010.103 |
Sentenza del 20 dicembre 2010 I Corte dei reclami penali | ||
Composizione | Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Patrick Robert-Nicoud , Cancelliera Elena Maffei | |
Parti | A. , rappresentato dall'avv. Luigi Mattei, Reclamante | |
contro | ||
Ministero pubblico della Confederazione, Controparte Ufficio dei giudici istruttori federali, Autorità che ha reso la decisione impugnata | ||
Oggetto | Richiesta atti d'istruzione (art. 115 PP ) |
Fatti:
A. A seguito di una denuncia dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) conduce un'indagine preliminare di polizia giudiziaria nei confronti di A. ed ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 ( CP ; RS 311.0). L'indagine è stata avviata nell'aprile 2006 per il sospetto che valori patrimoniali illecitamente sottratti a diverse società del Gruppo B., mediante distrazioni perpetrate sull'arco temporale 1991-1996, siano stati riciclati in Svizzera.
Dal canto suo, la procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Z. ha avviato, in Italia, un procedimento penale contro A. ed altri per titolo di bancarotta fraudolente aggravata e false comunicazioni sociali nell'ambito del dissesto finanziario delle società summenzionate. Il procedimento in questione si trova attualmente nella fase dibattimentale.
B. Per quanto concerne il versante elvetico della procedura, il MPC ha concluso la sua indagine e chiesto il 16 dicembre 2009 all'Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGI ) l'apertura dell'istruzione preparatoria nei confronti delle persone oggetto del procedimento. Tale richiesta è stata accolta dal Giudice istruttore federale incaricato del caso (in seguito: GIF) con ordinanza del 26 febbraio 2010. Mediante decisione del 3 novembre 2010, il GIF ha respinto la richiesta del reclamante tendente all'interrogatorio di C. in qualità di testimone.
C. Con scritto del 9 novembre 2010, A. è insorto contro questa decisione dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l'annullamento. Egli osserva in sintesi che l'interrogatorio del testimone C. permetterebbe di fornire delucidazioni sul contenuto di documenti contabili nonché su circostanze e condotte che gli sono state contestate, precisando inoltre che lo stesso era già stato ammesso nel processo di Z. in qualità di "perito della difesa" in occasione dell'udienza tenutasi il 15 luglio 2009.
D. Con osservazioni del 18 novembre 2010, l' UGI ha postulato la reiezione del gravame in epigrafe e la conferma della decisione impugnata. Alla stessa conclusione è giunto il MPC nelle sue osservazioni del 2 dicembre 2010.
E. Con memoriale di replica del 13 dicembre 2010, il reclamante si è riconfermato nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale.
Non è stata chiesta una duplica al MPC e all' UGI .
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1).
1.2 Giusta l'art. 214 della legge federale sulla procedura penale del 15 giugno 1934 ( PP ; RS 312.0), gli atti e le omissioni del giudice istruttore federale possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali; il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui l'operazione o l'omissione abbia cagionato ingiustamente un danno (art. 214 cpv. 2 PP ). Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto od omissione in questione (art. 217 PP ). La decisione impugnata è stata inviata il 3 novembre 2010 al patrocinatore del reclamante, che l'ha ricevuta il giorno immediatamente successivo. Il reclamo, introdotto il 9 novembre 2010, risulta pertanto tempestivo. La legittimazione ricorsuale del reclamante, imputato nel procedimento penale in esame e direttamente toccato dalla decisione impugnata, è pacifica.
1.3 Il potere d'apprezzamento della I Corte dei reclami penali varia secondo la natura dei litigi che le sono sottoposti: in caso di misure coercitive quali, ad esempio, arresti o sequestri di beni e carte, essa rivede con piena cognizione l'insieme degli elementi che le vengono presentati, mentre negli altri casi si limita ad esaminare se l'autorità ha reso la propria decisione nel rispetto del suo potere discrezionale. Non costituendo la decisione impugnata una misura coercitiva, il potere di esame della Corte risulta dunque limitato (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.4 del 27 aprile 2005, consid. 2; TPF 2005 145 e sentenze del Tribunale penale federale BB.2005.93+96 del 24 novembre 2005, consid. 2).
2.
2.1 Giusta l'art. 115 PP , l'imputato, la parte lesa e il Procuratore generale possono chiedere al Giudice istruttore di procedere a determinati atti d'istruzione (cpv. 1). Il Giudice istruttore decide sulle richieste delle parti (cpv. 2).
2.2 Il diritto dell'imputato di richiedere un complemento d'inchiesta discende, da un lato, dal diritto di essere sentito previsto agli artt. 29 cpv. 2 Cost e 6 n. 3 lett. d CEDU e, dall'altro lato, dagli artt. 115 e 119 PP . Il diritto delle parti di richiedere un complemento d'inchiesta è tuttavia relativo, ritenuto che il Giudice istruttore federale non è tenuto a darvi seguito dovendo, per contro, tenere in considerazione unicamente quegli atti d'istruzione che, in base al suo apprezzamento, risultano pertinenti per il seguito del procedimento (sentenza del Tribunale federale 2A.404/2006 del 9 febbraio 2007, consid. 4.1). In tale ambito deve pure essere considerato il principio dell'immediatezza dei dibattimenti sancito dalla procedura penale federale. In effetti, giusta l'art. 169 cpv. 2 PP spetta alla Corte penale procedere ad un nuovo apprezzamento delle prove, ivi comprese le constatazioni effettuate nel corso della procedura d'istruzione. Oltre a ciò, l'art. 157 cpv. 2 PP permette alle parti d'esercitare il diritto di chiedere il completamento dei mezzi di prova fino all'esaurimento della procedura probatoria. Infine, l'art. 113 PP definisce i doveri del Giudice istruttore federale prescrivendo a quest'ultimo di continuare le sue indagini alfine di mettere il Procuratore generale in condizione di decidere per la messa in stato d'accusa dell'imputato o la sospensione dell'istruzione (cpv. 1), nonché di raccogliere i mezzi di prova in vista del dibattimento (cpv. 2). Nella misura in cui sussiste la possibilità di produrre delle prove in sede dibattimentale, il Giudice istruttore federale non è obbligato a proseguire nell'istruzione oltre quanto non reputi necessario affinché il MPC possa decidere del prosieguo della procedura. Infatti il Giudice istruttore beneficia di un largo potere d'apprezzamento, segnatamente allorquando i mezzi di prova invocati non risultano determinanti per l'atto d'accusa, rispettivamente per una sospensione della procedura (DTF 129 I 151 consid. 3.1; TPF 2006 283 consid. 4.2, non pubblicato; G. Piquerez , Traité de procédure pénale suisse, 2 a ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1088). Il margine d'apprez-zamento di cui dispone il Giudice istruttore federale - e sul quale l'autorità di ricorso non può esercitare che un controllo ristretto (v. supra consid. 1.3) - presenta comunque dei limiti laddove una prova essenziale rischia di non poter più essere raccolta nel prosieguo della procedura (ad es. a causa dell'età avanzata, di una malattia o dell'assenza di una perso-na) oppure la cui amministrazione nella fase predibattimentale (art. 136 -140 PP ) o dibattimentale risulterebbe sproporzionatamente dispendiosa, precisato che la procedura davanti alla Corte penale del Tribunale penale federale, nonostante il (limitato) principio dell'immediatezza, mal si concilia con delle interruzioni (v. sentenze del Tribunale penale federale BB.2009.78 del 15 dicembre 2009, consid. 2.1; BB.2009.48 del 15 luglio 2009, consid. 3.2; BB.2007.40 del 12 novembre 2007, consid. 4.1; BB.2007.20 del 3 maggio 2007, consid. 3.1; BB.2007.21 del 26 aprile 2007, consid. 2.1; L. Moreillon/M. Dupuis/M. Mazou , La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, in JdT 2008 pag. 66 e segg., in particolare pag. 115 n. 147).
Va rilevato che, in caso di reclamo contro una decisione che respinge proposte di prova, non è compito della I Corte dei reclami penali valutare in maniera approfondita la rilevanza di una prova in un procedimento penale complesso. In caso contrario, tale Corte, il cui compito è quello di statuire su questioni procedurali, dovrebbe praticamente procedere all'esame di tutti i fatti da provare, attività questa di competenza del giudice del merito. Nell'ambito di una procedura di reclamo la presente autorità si attende dunque che le parti sostanzino in maniera concreta e precisa in che misura una proposta di prova sarebbe a carico o a discarico. La I Corte dei reclami penali deve essere in grado di statuire sulla sola base degli elementi e atti presentati dal reclamante. In caso contrario, essa statuisce sulla rilevanza di un mezzo di prova in maniera sommaria (v. sentenze del Tribunale penale federale BB.2009.78 del 15 dicembre 2009, consid. 2.1; BB.2007.66 dell'8 febbraio 2008, consid. 3.2.2; BB.2007.40 del 12 no-vembre 2007, consid. 4.2; sul potere cognitivo risp. il ruolo della I Corte dei reclami penali nelle procedure di reclamo v. anche A. J. Keller , Strafverfahren des Bundes, in AJP/PJA 2/2007, pag. 197 e segg., in particolare pag. 211).
2.3 Nella sostanza, il reclamante fa valere che C. sarebbe in grado di fornire chiarimenti in merito a tutta una serie di movimentazioni e documenti contabili nonché di illustrare il retroscena economico di determinate operazioni finanziarie relative alla gestione del Gruppo B. alla stessa stregua del teste dell'accusa, D., luogotenente presso il Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Y., che si è occupato dell'inchiesta sul dissesto finanziario del suddetto gruppo nell'ambito del procedimento penale italiano e che è stato formalmente assunto quale teste nel processo del Tribunale di Z. (act. 1.3). Esso precisa inoltre che C. sarebbe stato ammesso quale consulente tecnico nell'ambito del processo celebratosi a Z. e che deve pertanto essere assunto anche in sede processuale svizzera, considerato che la sua audizione in qualità di testimone è necessaria in quanto non è ancora disponibile il suo referto peritale scritto.
2.4 La censura proposta dal reclamante non può essere condivisa. In effetti, giova innanzitutto rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo, non risulta dagli atti che il Tribunale di Z. abbia accolto la richiesta formulata il 6 marzo 2008 da A. tendente ad ottenere l'ammissione di C. in qualità di consulente tecnico (v. al riguardo l'ordinanza concernente le prove emessa il 15 luglio 2009 dal Tribunale di Z., act. 1.3). Inoltre, si osserva che l'insorgente aveva affermato il 5 giugno 2009 davanti al MPC di poter fornire entro breve una perizia allestita da C., precisando pure che se ciò non fosse stato possibile, la documentazione sarebbe stata consegnata in sede d'istruzione (v. act. 6.1). Orbene, il reclamante ha prodotto in data 2 dicembre 2010 unicamente una prima sintesi della perizia preannunciata (v. act. 10.2) e malgrado fosse stato invitato dal GIF, in data 20 e 26 ottobre 2010, a motivare maggiormente la sua istanza probatoria e a fornire elementi atti a giustificare un interrogatorio dell'esperto, egli si è limitato ad allegare la necessità di escutere un "perito di parte", senza specificare per quali operazioni economico-finanziarie le dichiarazioni di C. avrebbero potuto completare l'ampia documentazione finanziaria già analizzata dagli esperti dell' UGI .
Risulta da quanto precede che le misure istruttorie richieste dal reclamante non appaiono come determinanti ai fini del procedimento aperto in Svizzera per titolo di riciclaggio di denaro. Va peraltro rilevato che l'insorgente potrà senz'altro ripresentare le sue proposte di prova davanti al giudice di merito, il quale potrà valutare più approfonditamente, sulla base dell'intero e voluminoso incarto, le sue richieste. A tale proposito, non sono infatti stati sostanziati nel gravame motivi ostativi ai sensi della giurisprudenza. C. potrà, se la Corte penale lo riterrà necessario, essere normalmente citato al dibattimento. Giova infine ricordare che il procedimento penale nel quale si inserisce il presente reclamo dura oramai da oltre quattro anni; accogliere in questo momento la richiesta del reclamante implicherebbe ulteriori inutili ed ingiustificati ritardi.
3.
3.1 Il Giudice istruttore federale gode di grande libertà d'azione per rapporto alle modalità con cui conduce l'istruzione preparatoria e, segnatamente, raccoglie o amministra le prove. Tuttavia egli è tenuto al rispetto dei diritti delle parti, d'istruire a carico e a discarico nonché d'agire con obbiettività. Le prove devono essere amministrate in modo leale e l'inchiesta rispettare i principi di legalità e di celerità.
3.2 In concreto, il reclamante ha spiegato che C. sarebbe in grado di prendere posizione sulla presunta sussistenza del reato pregresso. Orbene, se da un lato la provenienza criminale dei valori patrimoniali riciclati costituisce senz'altro elemento costitutivo della fattispecie regolata all'art. 305 bis CP , dall'altro lato giova osservare come la giurisprudenza abbia minimizzato la portata di tale elemento in ragione delle difficoltà riscontrate al momento di fornire la prova, segnatamente nel caso in cui il reato in questione risulti essere stato commesso all'estero ( U. Cassani , Commentaire du droit pénal suisse, Berna 1996 pag. 64 n. 9). Secondo il Tribunale federale, il legislatore non ha voluto far dipendere l'applicazione dell'art. 305 bis CP dal proseguimento e dal giudizio del crimine perpetrato all'estero, considerato come esigere la conoscenza dei dettagli relativi alle circostanze del crimine pregresso ancor prima di poter reprimere il reato di riciclaggio di denaro complicherebbe e rallenterebbe considerabilmente l'azione della giustizia svizzera, ponendosi in contrasto con lo scopo perseguito dalla norma medesima (DTF 120 IV 323 consid. 3d). In tale ambito è sufficiente la certezza quanto alla provenienza criminale, ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 CP , del bene patrimoniale in questione ( Cassani , op. cit., pag. 65 n. 11; B. Corboz , Les infractions en droit suisse, Volume II, Berna 2002 pag. 529 n. 11).
3.3 Giova altresì rilevare che il diritto di essere sentito comprende segnatamente il diritto dell'interessato di proporre prove pertinenti, di prendere conoscenza degli atti dell'incartamento, d'ottenere che sia dato seguito alle richieste di prova pertinenti, di partecipare alla raccolta di prove essenziali o almeno di esprimersi sul loro risultato nella misura in cui ciò possa influire sulla decisione che sarà resa (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa), tale diritto può essere esercitato unicamente in relazione a elementi determinanti per l'esito della causa (sentenza del Tribunale federale 2A.404/2006 del 9 febbraio 2007, consid. 4.1). Orbene, le misure richieste dal reclamante non appaiono per le ragioni precedentemente esposte (v. supra consid. 2.4) come determinanti ai fini del procedimento aperto in Svizzera per titolo di riciclaggio di denaro.
4. Visto quanto precede, il reclamo è respinto. Conformemente all'art. 66 cpv. 1 LTF applicabile per il rinvio di cui all'art. 245 cpv. 1 PP , le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente; in concreto viene posta a carico dell'insorgente una tassa di giustizia di Fr. 1'500.--, calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale ( RS 173.711.32).
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di Fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 21 dicembre 2010
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera :
Comunicazione a:
- Avv. Luigi Mattei
- Ministero pubblico della Confederazione
- Uffici dei giudici istruttori federali
Informazione sui rimedi giuridici
Contro la presente sentenza non è dato alcun rimedio giuridico .
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